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Lo scorso 30 ottobre 2012, è stato finalmente pubblicato da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il tanto atteso modello da utilizzare per presentare la Dichiarazione IMU, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre.
Infatti il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato il decreto, che definisce, tra l'altro, sia i casi in cui è necessario presentare la dichiarazione che i casi in cui potrà essere usata per determinare l'imposta negli anni successivi, nel caso in cui non interverranno variazioni e contiene le istruzioni per una corretta compilazione del modello.
Il ministero delle Finanze ha poi predisposto un modello informatico editabile, grazie al quale la dichiarazione potrà essere fatta anche on line, direttamente dal proprio computer o tablet.
Tale documento si compone di due parti, una per il Comune ed una per il contribuente, ma è sufficiente compilare la prima, in quanto la compilazione della seconda avverrà automaticamente con gli stessi dati.
Tra i dati viene richiesto il valore dell'immobile. Tale valore è quello che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per dei coefficienti differenti a seconda del tipo di immobile, secondo le modalità che trovate riportate nella tabella dell'articolo Calcolo IMU.
Una volta terminata la compilazione si deve stampare il documento e consegnarlo al Comune a mano o spedirlo con raccomandata con avviso di ricevimento.
In alternativa si può operare l'invio telematico, ma in questo caso è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata.
In passato una dichiarazione simile era prevista ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, e prevedeva una procedura di presentazione mediante il modello unico informatico che veniva utilizzato dai notai (articolo 3-bis, Dlgs 463/97).
La stessa disciplina è estesa all'Imu, per cui in caso di presentazione del M.U.I. da parte del notaio, non è necessario presentarla.
Ma, poiché i dati per la determinazione dell'Imu sono rimasti pressocchè invariati rispetto a quelli per l'ICI, coloro che hanno già presentato dichiarazione ICI, non dovranno presentare la nuova finchè non siano interventute variazioni nella loro situazione.
Ma vediamo più nel dettaglio, quali sono i casi in cui deve essere presentata questa dichiarazione e la scadenza entro cui va presentata.
L'adempimento è previsto dal decreto sul federalismo municipale, il n. 23 del 2011, all'articolo 9, comma 6 e dal Dl 201/2012 all'articolo 13, comma 12 ter e prevede che il contribuente effettui una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, quando ci sono delle variazioni sia nella sua situazione fiscale che nella situazione dell'immobile, tali da comportare dei cambiamenti dell'importo su cui calcolare l'imposta.
- Quando è cambiata la situazione immobiliare (acquisto, vendita, eredità, donazione, cambio di residenza), se l'atto notarile non è transitato attraverso il M.U.I..
- Per tutti gli immobili che godono di una riduzione d'imposta, come quelli dichiarati inagibili, gli immobili di interesse storico o i terreni agricoli.
- Per gli immobili di proprietà delle imprese, che sono beni strumentali alla loro attività.
- Nel caso di abitazione principale in cui i coniugi decidono di fissare la residenza anagrafica e il domicilio in immobili diversi dello stesso comune, perché solo per uno ci si potrà avvalere delle agevolazioni prima casa.
- Nel caso di coniugi separati o divorziati, se uno dei due coniugi rimane nella casa coniugale, la dichiarazione va presentata solo se il comune dove si trova l'immobile non è lo stesso in cui è stato celebrato il matrimonio.
- Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero la dichiarazione va presentata se il Comune ha deliberato che l'immobile si può considerare come abitazione principale.
- Se l'immobile è locato, perché alcuni comuni differenziano le aliquote a seconda di abitazioni sfitte o affittate.
- In caso di acquisto di terreni edificabili.
- Per gli immobili destinati dalle imprese di costruzione alla vendita.
- Se sono subentrati cambiamenti, ma è stato presentato il M.U.I..
- Non va presentata nel caso dell'abitazione principale, i cui dati relativi alla residenza anagrafica del nucleo familiare, sono già in possesso del Comune.
- Nel caso di immobili ereditati, perché il comune è in possesso dei dati desunti dalle denunce di successione.
- Nel caso di coniugi separati o divorziati, se l'immobile si trova nel comune dove risiede ed è nato l'ex coniuge, la dichiarazione non va presentata.
- Un altro caso è quello in cui è già stata presentata la dichiarazione ICI e non sono, nel frattempo, intervenute variazioni.
- Immobili in affitto, il cui contratto è stato registrato dopo il 30 giugno 2010.
- Per gli immobili ristrutturati, anche se i lavori hanno comportato una variazione della rendita.
- Immobili di proprietà di anziani ricoverati in case di cura o di riposo.
Nella vecchia disciplina ICI la scadenza della dichiarazione era coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in assenza di una differente disposizione da parte del comune di riferimento.
Per la prima dichiarazione IMU si è invece deciso di fissare il termine a tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del modello.
Per cui, essendo stato questo pubblicato lo scorso 5 novembre, ci sarà tempo fino al 4 febbraio per presentare la dichiarazione.
Successivamente si è stabilito che l'adempimento fiscale dovesse essere compiuto entro e comunque non oltre 90 giorni dal momento in cui sorgessero i presupposti per cui esso si attui, quindi si entri in possesso dell'immobile o intervengano variazioni.
Quindi il termine dei 90 giorni doveva essere quello ordinario, a regime, da tenere in considerazione per tutti quegli immobili che subivano variazioni in periodi successivi.
Con l'entrata in vigore del Decreto 8 aprile 2013, n. 35, si è invece stabilito che la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in possesso dell'immobile o della variazione rilevante intervenuta, ai fini del pagamento dell'imposta.
In definitiva, coloro che possiedono un immobile per cui sia subentrata una delle modifiche citate, o coloro che acquistano un immobile che non abbia le caratteristiche di prima abitazione, dovranno presentare la Dichiarazione IMU entro la data indicata.
Il mancato rispetto dell'obbligo di dichiarazione, comporta l'applicazione di alcune sanzioni. Vediamo quali.
In caso di omessa o tardiva dichiarazione IMU, si pagherà dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro.
In caso di dichiarazione infedele si pagherà dal 50% al 100% del tributo dovuto.
In entrambi i casi la sanzione è ridotto ad un terzo se il contribuente paga entro il termine previsto per il ricorso alla Commissioni tributarie.
In caso di errori che non incidono sull'importo dovuto, si pagherà da 51 a 258 euro.
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