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03 Giugno 2020 ore 15:18 - NEWS Fisco casa |
Rispetto all'anno scorso, la nuova Legge di Stabilità ha introdotto alcune modifiche all'impianto generale delle imposte sulla casa. L'IMU e la TASI sono state unificate di conseguenza è stata eliminata la IUC, la vecchia l'Imposta Unica Comunale.
Altra novità importante introdotta da quest'anno riguarda la TASI sugli immobili strumentali delle aziende legati alla produzione di beni o servizi, è rappresentata dalla deducibilità della tassa nella misura del 50%.
Per tutto il resto è rimasto invariato, sono infatti completamente esenti le prime case di civile abitazione con caratteristiche non di lusso.
L'emergenza Covid-19 ha fatto slittare una serie di adempimenti fiscali a carico dei contribuenti. Al momento, però, resta confermata la data del 16 giugno, anche se da più parti è stata richiesta una proroga dei termini con un possibile differimento al 30 settembre 2020.
Va comunque rammentato che l' IMU sulla prima casa, non deve essere pagata purché rientrino nella definizione di abitazioni civili non di lusso.
Entro martedì 16 giugno andrà eseguito il versamento, in acconto, pari alla metà dell'importo totale pagato nel 2019, fermo restando la possibilità di ogni comune, entro il 31 luglio 2020, di modificare o confermare le proprie aliquote impositive previste dal regolamento IMU, in base alle possibilità di bilancio.
Nel caso di variazioni deliberate successivamente al 16 giugno, il contribuente avrà modo di ricalcolare l'imposta IMU dell'intero anno solare 2020 portando in detrazione l'acconto versato in precedenza in sede di saldo, fissato entro la data del 16 dicembre.
Già dal 2016, i proprietari di abitazioni principali non sono più tenuti a pagare l'IMU e TASI, dal 2020 solo IMU, ad eccezione delle case di lusso, cioè quelle accatastate come A/1abitazioni di tipo signorile, A/8 ville, A/9 castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici, in tal caso si applica un'aliquota base dello 0,5% che ciascun comune ha facoltà di aumentarla fino allo 0,6% o di azzerarla totalmente, in base alle proprie disponibilià di cassa.
Ricordiamo che per abitazione principale si intende l'immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno la residenza e vi dimorano abitualmente; quindi la prima casa è quella in cui si ha sia la residenza sia il domicilio.
Nel caso in cui si ha la residenza in un immobile, ma si dimora in un'altra casa solo una delle due abitazioni sarà quindi definita abitazione principale.
Anche le pertinenze all'abitazione principale rientrano nell'agevolazione prima casa, ma bisogna ricordare che sono privilegiate non più di tre per categoria catastale. Le pertinenze ammesse sono quelle classificate come C2: magazzini, depositi, C6 box, autorimesse e C7 tettoie chiuse o aperte.
Oltre all'abitazione principale che come abbiamo detto è esente dal pagamento dell'imposta, la legge prevede specifici casi in cui l'immobile viene equiparato ad abitazione principale e quindi non è tenuto al pagamento:
Ci sono casi particolari che meritano una menzione a parte per quanto riguarda il pagamento dell'IMU. Ecco quali.
Il comodato d'uso gratuito è un contratto nel quale è previsto che un soggetto, detto il comodante, concede in uso gratuito un immobile a un altro soggetto, detto il comodatario.
Se il comodato d'uso gratuito è tra genitori e figli e l'immobile non rientra nella categoria di lusso, la base imponibile su cui si calcolano le imposte, va ridotta della metà.
È inoltre obbligatoria la registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate e lo stesso, per avere diritto alla riduzione, deve essere esclusivamente tra genitori e figli, non sono ammesse altre forme di parentela.
Nel caso di immobili dati in affitto a canone concordato è prevista, in base alla legge 431/98 il cui riferimento deve essere indicato nel contratto, la riduzione del 25% sia per l'IMU che per la TASI .
In caso di decesso, l'IMU va pagata a nome del defunto fino alla data in cui è mancato.
Bisogna quindi considerare la situazione preesistente al decesso e pagare l'imposta con le regole applicabili fino a quel momento.
Per stabilire l'importo da pagare si può procedere autonomamente grazie ai diversi calcolatori presenti online oppure con il supporto di un Centro di assistenza fiscale.
Sarà sufficiente conoscere la rendita catastale dell'unità immobiliare, reperibile dalla visura catastale, e le aliquote previste dal comune in cui l'immobile è ubicato.
Avendo a disposizione queste informazioni si potrà procedere nel seguente ordine:
Per effettuare il pagamento del importo dovuto sono possibili diverse soluzioni.
Strumento obbligatorio per effettuare il pagamento in entrambe le modalità descritte di seguito è il modello F24.
La prima modalità è quella di utilizzare la versione cartacea del modello F24; si dovrà quindi compilare accuratamente il modulo e procedere al pagamento della somma richiesta.
È possibile eseguire il pagamento, portando con sè il modello cartaceo F24 già compilato presso:
In tutti gli uffici appena elencati sarà inoltre possibile pagare l'IMU in contanti o con carta Pagobancomat qualora siano dotati di terminali abilitati.
La seconda opzione consiste nell'avvalersi della modalità telematica.
Questa tipologia è obbligatoria per i titolari di partita IVA.
Si può quindi procedere utilizzando diverse procedure:
È possibile inoltre il pagamento tramite bollettino, sul quale andrà indicato l'importo richiesto per il 2020, il codice relativo al Comune, il numero di immobili per i quali si intende pagare la tassa e barrare la casella corrisponde all'acconto.
Se non si paga entro le scadenze previste, ci si può avvalere della regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento operoso.
La sanzione applicata è pari al 3,75% dell'importo non versato oltre al tasso di interesse calcolato in base al numero di giorni di ritardo nel pagamento a cominciare dal 16 giugno.
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