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Quando parliamo di IMU le date da ricordare sono essenzialmente due: il 16 giugno, la data prevista per il versamento dell'acconto e il 16 dicembre, il termine ultimo per poter effettuare il pagamento della seconda rata, con eventuale conguaglio.
Anche per la nuova Imu 2020, derivante dall'accorpamento di Tasi e Imu, le date da segnare a calendario sono rimaste le stesse. Tuttavia, a fronte dello stato di emergenza da Covid-19, come vedremo più avanti, il conguaglio relativo al versamento dell'imposta è stato spostato al 28 febbraio 2021.
Tutto questo non ha determinato sostanziali variazioni circa i criteri di calcolo della tassa sulla casa.
Precisiamo innanzitutto che l'Imu (l'imposta municipale unica) è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
L'Imu non è dovuta dai proprietari di immobili destinati ad abitazione principale, cioè presso i quali il possessore e il suo nucleo familiare hanno stabilito la residenza o dimora abituale. L'esenzione si applica anche alle pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7.
Sono invece soggette all'Imu le abitazioni principali che rientrino in una delle seguenti categorie catastali:
L'imposta municipale unica non si applica dunque:
-ai possessori dell'abitazione principale a eccezione di quelle rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, comprese le relative pertinenze C2, C6 e C7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria.
Sono assimilati all'abitazione principale:
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2020 è venuta meno l'esenzione per i titolari di pensione estera che siano iscritti all'Aire. Tuttavia, con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, in caso di pensione estera in regime di convenzione internazionale, l'importo da pagare verrà ridotto del 50%.
Per procedere al calcolo dell'Imu è necessario conoscere le aliquote applicabili stabilite dagli Enti locali.
Influiscono sulla decisione del Comune le possibilità di bilancio dell'amministrazione comunale.
Il calcolo dell'Acconto Imu 2020, dovuto per il 16 giugno 2020, è stato facilitato dal fatto che si è dovuto versare un importo pari alla metà di quanto pagato nel 2019 a titolo di Imu e Tasi.
Diverso il discorso per il calcolo del saldo in scadenza il 16 dicembre.
Quest'ultima rata normalmente deve essere corrisposta tenendo conto della delibera da parte del Comune delle aliquote applicabili. Tuttavia, a causa del rinvio del termine per l'aggiornamento delle aliquote da applicare da parte delle Amministrazioni comunali (solitamente previsto per il 28 ottobre), ai fini del saldo 2020, è stato corrisposto un importo calcolato sulla base delle vecchie aliquote a disposizione il 16 novembre scorso.
La data per il conguaglio è così slittata al 28 febbraio 2021 e il contribuente avrà a disposizione più tempo, senza dover incorrere nel pagamento di alcuna sanzione o di interessi. In fase di conguaglio il contribuente sarà chiamato a versare l'eventuale differenza tra l'Imu calcolata sulla base delle vecchie aliquote e l'imposta IMU dovuta sulla base delle aliquote aggiornate dal Comune.
Il DL 125/2019 ha sancito la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la pubblicazione di aliquote e regolamenti relativi ai tributi comunali sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF.
Qual è la formula per il calcolo della nuova IMU? Per poter individuare l'importo da pagare si dovrà disporre in primo luogo della visura catastale.
La base per il calcolo dell'IMU è la rendita catastale, dato che è rinvenibile dalla visura catastale.
La visura può essere richiesta gratuitamente, recandosi all' Agenzia delle Entrate, oppure online nel sito dell'Agenzia delle Entrate munendosi di:
Si ricorda che se non sono intervenute variazioni non sarà necessario munirsi di nuove visure catastali.
Una volta che si dispone della rendita catastale occorre seguire i seguenti passi:
Per il calcolo Imu bisogna conoscere i coefficienti degli immobili.
Il Coefficiente pari a 160 viene utilizzato in riferimento ai seguenti immobili:
Il coefficiente pari a 140 viene applicato in riferimenti ai seguenti immobili:
Il coefficiente pari a 80 viene utilizzato in riferimento a:
Il coefficiente sarà pari a 65 per:
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