Quando occorre la DIA e quando il Permesso di Costruire

In questo articolo vediamo in quali casi è necessario richiedere un Permesso di Costruire e quando, invece, si può fare ricorso alla Denuncia di Inizio Attività.
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Permesso di Costruire


Il Permesso di Costruire ha fatto il suo ingresso nella normativa urbanistica italiana nel 2001, con l'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. 380 del 6 giugno 2001).

dia o permesso di costruireIn precedenza il titolo autorizzativo da richiedere per gli interventi edilizi di maggiore consistenza era la Concessione Edilizia, introdotta con la legge n. 10 del 1977, Norme in materia di edificabilità dei suoli.

Prima ancora si parlava di Licenza Edilizia, termine introdotto dalla legge urbanistica n. 1150 del 1942.

Per questo motivo quando si interviene su edifici che non hanno subito modifiche nel corso del tempo, l'ultimo titolo autorizzativo a cui fare riferimento può essere ancora una Concessione Edilizia o una Licenza Edilizia.


Denuncia di Inizio Attività


La DIA nasce di fatto con la legge n. 47 del 1985, Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali, la quale, all'art. 26, stabiliva che le opere interne non comportanti variazione di volume, superficie e aspetto esteriore dell'edificio non necessitavano di specifica approvazione da parte dell'amministrazione comunale, ma potevano essere semplicemente comunicate con l'asseverazione da parte di un tecnico della conformità degli interventi in progetto alle norme vigenti.

Dopo essere stata disciplinata da alcuni decreti legge, la Denuncia di Inizio Attività viene regolamentata anch'essa dal Testo Unico dell'Edilizia.

Con la Dia i lavori possono avere inizio dopo 30 giorni dal suo deposito in Comune proprio perché il tecnico, asseverando la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e a tutte le leggi vigenti in materia, si sostituisce al controllo preventivo da parte dell'ente per il rilascio del parere positivo.

Naturalmente ciò non vieta che tali controlli possano essere compiuti durante i 30 giorni prima dell'inizio dei lavori o successivamente, comportando la sospensione dei lavori in caso di esito negativo.


Quando occorre fare ricorso alla Dia e quando al Permesso di Costruire


Negli ultimi anni stiamo assistendo a un progressivo sforzo da parte dei Governi per semplificare le procedure burocratiche necessarie all'avvio di lavori edilizi, spesso lunghe e farraginose.

Abbiamo così viso l'introduzione, nella pratica edilizia, di nuovi e potenti strumenti quali la Cila e la Scia, che hanno notevolmente ridotto la casistica degli interventi per i quali era necessario fare ricorso alla Dia e al Permesso di Costruire.

Molto ha contribuito, recentemente, anche la novità introdotta dal decreto Sblocca Italia, che ha ampliato in maniera considerevole il novero degli interventi rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria, estendendola anche agli interventi di frazionamento di un'unità immobiliare o di accorpamento di più unità immobiliari.

dia o permesso di costruireSia con la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata che con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività è possibile dare inizio ai lavori il giorno stesso in cui la pratica viene depositata presso gli uffici comunali.
La differenza sostanziale sta nel fatto che la seconda va presentata nel caso in cui gli interventi in questione interessino parti strutturali dell'immobile o comportino modifiche esterne dell'edificio.

Di fatto questi strumenti avrebbero causato la decadenza della Dia, se non fosse che l'autonomia delle Regioni in materia urbanistica ha fatto sì che a essa si ricorra ancora per alcuni interventi.
Vediamo quindi in quali casi è necessario effettuare una richiesta di Permesso di Costruire e quando presentare una Denuncia di Inizio Attività.

La Denuncia di Inizio Attività può essere presentata per:
nuove costruzioni, in zone in cui sia stato approvato un piano particolareggiato (si tratta della cosiddetta Super Dia);
• varianti al Permesso di Costruire rilasciato;
ampliamenti previsti dal Piano Casa;
• cambi di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti;
• demolizioni e ricostruzioni con sagoma e volume diversi.

Il Permesso di Costruire può invece essere richiesto per:
• nuove costruzioni;
• ristrutturazione urbanistica;
• ampliamenti volumetrici.

Tali elenchi non sono tuttavia da considerarsi in maniera tassativa, in quanto possono esserci disposizioni diverse tra Regione e Regione.

Il fatto che per un determinato intervento sia sufficiente una Dia o un'altra comunicazione asseverata che consentano di incominciare presto i lavori, senza aspettare l'assenso dell'amministrazione comunale, non esclude la facoltà di ricorrere al Permesso di Costruire.

Uno dei problemi più frequenti con cui si scontrano i professionisti è infatti l'interpretazione delle norme, variabile non solo da Comune a Comune, ma spesso persino da un funzionario all'altro dello stesso ente!
Pertanto un tecnico, piuttosto di asseverare la rispondenza a una norma che potrebbe venirgli confutata dall'impiegato di turno, bloccando magari i lavori quando sono già in corso, può scegliere di aspettare i tempi burocratici previsti per ottenere un Permesso di Costruire, ma essere certo che il progetto venga approvato.

Naturalmente si tratta di scelte professionali, ma in ogni caso la soluzione adottata deve essere manifestata e discussa con il committente.

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DIA o Permesso di Costruire?
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Alert Commenti
  • Pana410
    Pana410
    Mercoledì 26 Giugno 2019, alle ore 15:44
    Sono uno studente di architettura, mi è capitata una domanda che chiedeva le differenze tra DIA, permesso di costruire e attività di edilizia libera.
    Come potrei spiegarlo in poche parole?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Pana410
      Giovedì 27 Giugno 2019, alle ore 11:35
      La Dia è un intervento di grossa portata con l'interessamento di parti strutturali dell'immobile e comportano modifiche urbanistiche sostanziali che richiedono permessi o vere e proprie concessioni edilizie. L'attività di edilizia libera si lega esclusivamenta ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione come, ad esempio, la rifazione degli intonaci, tinteggiature, pavimenti, servizi igienico-sanitari, ecc. purchè non comportano modifiche alla distribuzione degli spazi interni. Questi tipi di interventi sono "liberi" e non necessitano autorizzazioni. Cordiali saluti.   
      rispondi al commento
  • Marco36
    Marco36
    Martedì 6 Novembre 2018, alle ore 16:08
    A breve termine conto di acquistare un appartamento costruito circa 10 anni fa ma incompleto di pavimentazione, rivestimento, porte interne, sanitari e caldaia.
    La ditta costruttrice dell'immobile si è resa disponibile (ad un costo extra quello dell'acquisto naturalmente) di consegnarmi l'appartamento completo di tutto quanto sopra elencato.
    Mi chiedo: devo cautelarmi da eventuali autorizzazioni da richiedere in Comune per poter fare questi lavori o, considerato che non vi è alcun abbattimento/costruzione di muri non c'è una modifica al volume, non devo preoccuparmene?
    Posso stare tranquillo che tra qualche tempo poi non mi vengano a bussare alla porta chiedendomi chissà quale cifra per le mancate autorizzazioni?
    Per info, la planimetria catastale risulta in linea allo stato attuale del grezzo.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Marco36
      Martedì 6 Novembre 2018, alle ore 18:22
      Se l'appartamento non è stato dichiarato ultimato in ogni sua parte, prima di dare luogo al completamento delle opere interne mancanti, va presentata al comune una Cila da parte di un tecnico di Sua fiducia.  Una volta dichiarati ultimati tutti i lavori, il tecnico incaricato dovrà raccogliere tutte le certificazioni riguardanti gli impianti (elettrico, riscaldamento compreso la caldaia a condensazione, idrico-sanitario, gas, ecc.), e depositare il tutto in comune dichiarando agibile ed abitabile l'unità immobiliare. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Asampei62
    Asampei62
    Giovedì 3 Maggio 2018, alle ore 10:45
    Buongiorno..vorrei sapere se per rifare bagno bisogna fare una Dia e  se come nel mio caso che alcuni anni fa ho chiuso la DIA per motivi di salute , se posso riaprirla. grazie
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Asampei62
      Sabato 5 Maggio 2018, alle ore 20:35
      Per la rifazione del bagno, senza abbattere pareti, non necessita di alcun provvedimento autorizzativo. Riguardo alla Dia, una volta chiusa non può essere riaperta. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • 105043
    105043
    Domenica 16 Agosto 2015, alle ore 11:05
    Buon giorno,, vorrei sapere se posso chiedere un consiglio!!!!! Annuncio col dire che non so se il passare de tempo, possa essere una variante in u. Abuso!!!! A me, a casa dei miei genitori... Un vicino di casa ha costruito il suo muro e dopo un po' di tempo si è attaccato col suo muro al muro di casa dei miei. Genitori... Senza dirle. Nulla... Lo abbiamo. Scoperto....... E in più abbiamo saputo che sentono ciò che diciamoin casa
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