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Il Permesso di Costruire ha fatto il suo ingresso nella normativa urbanistica italiana nel 2001, con l'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. 380 del 6 giugno 2001).
In precedenza il titolo autorizzativo da richiedere per gli interventi edilizi di maggiore consistenza era la Concessione Edilizia, introdotta con la legge n. 10 del 1977, Norme in materia di edificabilità dei suoli.
Prima ancora si parlava di Licenza Edilizia, termine introdotto dalla legge urbanistica n. 1150 del 1942.
Per questo motivo quando si interviene su edifici che non hanno subito modifiche nel corso del tempo, l'ultimo titolo autorizzativo a cui fare riferimento può essere ancora una Concessione Edilizia o una Licenza Edilizia.
La DIA nasce di fatto con la legge n. 47 del 1985, Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali, la quale, all'art. 26, stabiliva che le opere interne non comportanti variazione di volume, superficie e aspetto esteriore dell'edificio non necessitavano di specifica approvazione da parte dell'amministrazione comunale, ma potevano essere semplicemente comunicate con l'asseverazione da parte di un tecnico della conformità degli interventi in progetto alle norme vigenti.
Dopo essere stata disciplinata da alcuni decreti legge, la Denuncia di Inizio Attività viene regolamentata anch'essa dal Testo Unico dell'Edilizia.
Con la Dia i lavori possono avere inizio dopo 30 giorni dal suo deposito in Comune proprio perché il tecnico, asseverando la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e a tutte le leggi vigenti in materia, si sostituisce al controllo preventivo da parte dell'ente per il rilascio del parere positivo.
Naturalmente ciò non vieta che tali controlli possano essere compiuti durante i 30 giorni prima dell'inizio dei lavori o successivamente, comportando la sospensione dei lavori in caso di esito negativo.
Negli ultimi anni stiamo assistendo a un progressivo sforzo da parte dei Governi per semplificare le procedure burocratiche necessarie all'avvio di lavori edilizi, spesso lunghe e farraginose.
Abbiamo così viso l'introduzione, nella pratica edilizia, di nuovi e potenti strumenti quali la Cila e la Scia, che hanno notevolmente ridotto la casistica degli interventi per i quali era necessario fare ricorso alla Dia e al Permesso di Costruire.
Molto ha contribuito, recentemente, anche la novità introdotta dal decreto Sblocca Italia, che ha ampliato in maniera considerevole il novero degli interventi rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria, estendendola anche agli interventi di frazionamento di un'unità immobiliare o di accorpamento di più unità immobiliari.
Sia con la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata che con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività è possibile dare inizio ai lavori il giorno stesso in cui la pratica viene depositata presso gli uffici comunali.
La differenza sostanziale sta nel fatto che la seconda va presentata nel caso in cui gli interventi in questione interessino parti strutturali dell'immobile o comportino modifiche esterne dell'edificio.
Di fatto questi strumenti avrebbero causato la decadenza della Dia, se non fosse che l'autonomia delle Regioni in materia urbanistica ha fatto sì che a essa si ricorra ancora per alcuni interventi.
Vediamo quindi in quali casi è necessario effettuare una richiesta di Permesso di Costruire e quando presentare una Denuncia di Inizio Attività.
La Denuncia di Inizio Attività può essere presentata per:
• nuove costruzioni, in zone in cui sia stato approvato un piano particolareggiato (si tratta della cosiddetta Super Dia);
• varianti al Permesso di Costruire rilasciato;
• ampliamenti previsti dal Piano Casa;
• cambi di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti;
• demolizioni e ricostruzioni con sagoma e volume diversi.
Il Permesso di Costruire può invece essere richiesto per:
• nuove costruzioni;
• ristrutturazione urbanistica;
• ampliamenti volumetrici.
Tali elenchi non sono tuttavia da considerarsi in maniera tassativa, in quanto possono esserci disposizioni diverse tra Regione e Regione.
Il fatto che per un determinato intervento sia sufficiente una Dia o un'altra comunicazione asseverata che consentano di incominciare presto i lavori, senza aspettare l'assenso dell'amministrazione comunale, non esclude la facoltà di ricorrere al Permesso di Costruire.
Uno dei problemi più frequenti con cui si scontrano i professionisti è infatti l'interpretazione delle norme, variabile non solo da Comune a Comune, ma spesso persino da un funzionario all'altro dello stesso ente!
Pertanto un tecnico, piuttosto di asseverare la rispondenza a una norma che potrebbe venirgli confutata dall'impiegato di turno, bloccando magari i lavori quando sono già in corso, può scegliere di aspettare i tempi burocratici previsti per ottenere un Permesso di Costruire, ma essere certo che il progetto venga approvato.
Naturalmente si tratta di scelte professionali, ma in ogni caso la soluzione adottata deve essere manifestata e discussa con il committente.
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