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La Denuncia di inizio attività è un atto amministrativo molto utilizzato dai cittadini fino al Luglio 2010 per numerosi interventi edilizi, tra cui la ristrutturazione di appartamenti con modifica della distribuzione interna (rientrante nella manutenzione straordinaria).
Le origini della DIA risalgono al 1985 con la legge 47, famosa perché introduceva il primo condono edilizio.
La legge, all'articolo 26, individuava uno strumento normativo utile a coloro che avessero voluto realizzare opere interne grazie alla presentazione al comune di una relazione asseverata da un tecnico abilitato.
Nel 2001, con l'emanazione del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01, viene inserita la Denuncia di inizio Attività (DIA) negli articoli 22 e 23 che definiscono quali sono gli interventi permessi e qual è la procedura che la disciplina.
Oggi la DIA non è stata formalmente eliminata dal Testo Unico dell'Edilizia ma il suo utilizzo è molto limitato per l'emanazione di due recenti provvedimenti:
- La Legge 30 luglio 2010, n. 122con cui la D.I.A. è stata sostituita dalla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
- Il Decreto Legge 70/2011 che modifica il Testo Unico dell'edilizia ed inserisce la manutenzione straordinaria nel campo dell'attività edilizia libera.
Nonostante l'entrata in vigore da più di un anno, però, c'è da registrare che molti comuni continuano a pretendere la D.I.A., anche se non si capisce per quale fondamento giuridico, denotando le difficoltà logistiche in cui versano molti uffici tecnici italiani.
Il Testo unico dell'edilizia individua le opere realizzabili con DIA come quelle non realizzabili con il permesso di costruire (Art.10 Testo Unico) o con attività edilizia libera (Art.6 Testo Unico).
Ecco un elenco di lavori che si potevano effettuare con presentazione di D.I.A. ed ora con S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori):
• interventi di restauro e risanamento conservativo;
• interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
• varianti al Permesso di costruire, che non comportino aumento di superfici e volumi o cambiamento della sagoma;
• opere interne, come una diversa disposizione delle tramezzature, senza aumento di superfici e volumi;
• aree per l'attività sportiva, senza realizzazione di volumi (ad es. campetto da calcio senza spogliatoi e servizi igienici);
• realizzazione di tettoie aperte, gazebo o piccoli locali per gli attrezzi;
• opere per l'installazione di impianti tecnologici, come tutti i lavori necessari per l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici.
La DIA ha anche il potere di sostituire il Permesso di Costruire se l'intervento è inserito in un piano particolareggiato.Questo accade se il comune ha provveduto ad approvare un progetto attuativo che individua con una sufficiente definizione le caratteristiche volumetriche e dimensionali dell'edificio da costruire.
Prima di ogni intervento è consigliabile visionare, con il proprio tecnico di fiducia, il regolamento edilizio comunale per sapere quale strumento normativo utilizzare.
Così come per il Permesso di Costruire, per la SCIA o per la CIL è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra nei limiti delle competenze), che predisponga gli elaborati grafici di progetto e una relazione tecnica, che asseveri la conformità delle opere che si vanno a realizzare alla strumentazione urbanistica locale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Generalmente gli elaborati e i documenti da presentare per una DIA sono simili a quelli che servono per una SCIA o una CIL.
La grande innovazione è la possibilità di iniziare i lavori sin dal giorno della presentazione al comune, mentre con la DIA era necessario attendere 30 giorni.
La mancanza di un controllo discrezionale del comune comporta una maggiore responsabilità sia civile che penale del tecnico.
La DIA si caratterizzava per il silenzio-assenso che prevedeva l'accettazione della pratica se l'ufficio tecnico non si fosse espresso nei 30 giorni successivi alla data di consegna.
Durante questo periodo, il Comune poteva sospendere i termini per richiedere ulteriore documentazione.
LA CIL e la SCIA sono strumenti che tendono a semplificare l'iter autorizzativo ma se l'edificio su cui si intende intervenire è vincolato, cioè presenta interesse storico o artistico, va richiesto un nulla osta preventivo agli enti preposti.
È importante anche comunicare preventivamente il nominativo dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori.
Al termine dei lavori, il tecnico dovrà presentare un certificato di collaudo finale che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto presentato. Inoltre se i lavori eseguiti hanno comportato modifiche della consistenza catastale (ad esempio è cambiato il numero di vani di un appartamento), il tecnico dovrà presentare, contestualmente al certificato di collaudo finale, ricevuta della denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio (il Catasto).
Questa procedura permette di evitare problemi in sede di rogito perché da Luglio 2010 (con il DL 78/2010) è obbligatorio verificare la conformità catastale prima di un trasferimento a titolo oneroso.
Per cui ogni piccola modifica in un immobile deve essere denunciata al catasto ed all'ufficio tecnico del proprio comune altrimenti le conseguenze possono essere particolarmente onerose prima di un'eventuale vendita.
È il Documento Unico di Regolarità Contributiva, il certificato che attesta la regolarità contributiva di un'impresa.
Fino ad alcuni mesi fa era uno dei documenti da consegnare obbligatoriamente per degli interventi edilizi.
Dopo il Decreto Semplificazioni del Marzo 2012 è stato deciso che, nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche devono acquisirlo autonomamente d'ufficio.
La maggior parte delle opere soggette a D.I.A. erano di tipo non oneroso, quindi era sufficiente pagare i soli diritti di segreteria previsti dal Comune.
Per determinati interventi, come la realizzazione di autorimesse pertinenziali, o realizzazioni dipendenti da piani particolareggiati, alcune normative consentono ancora che la D.I.A. sostituisca il Permesso di Costruire. In questi casi sono dovuti gli oneri concessori previsti.
In caso di interventi realizzati senza aver richiesto la DIA (oggi SCIA O CIL) l'immobile ricade in uno stato di irregolarità. Esiste uno strumento chiamato Dia in Sanatoria che permette di sanare lo stato non regolare.
Per accedere ad una Dia in Sanatoria (definito accertamento di conformità nell'art. 36 del Testo Unico) bisogna pagare una sanzione amministrativa e dimostrare che gli interventi erano conformi alle normative nel momento della realizzazione e lo sono anche al momento della richiesta di sanatoria (concetto di doppia conformità).
Per quanto riguarda le spese tecniche, bisogna ricordare che la parcella del professionista sarà comprensiva di:
• progettazione;
• direzione lavori;
• eventuale variazione catastale.
Per maggiori informazioni sulla DIA è possibile scrivere nello spazio dei commenti in basso o aprire una discussione sul Forum. o visionare alcune discussioni già trattate.
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