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Il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione presenta la guida alle nuove semplificazioni per cittadini e imprese introdotte in ambito edilizio dai decreti attuativi della Riforma Madia: si tratta del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222:
Procedure uniformi e tempi certi, modulistica unificata, un unico sportello a cui rivolgersi, la Pubblica Amministrazione chiede una volta sola lo stretto necessario. Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione
Tali decreti prevedono per l'appunto un pacchetto di misure semplificative finalizzate a garantire a cittadini e imprese una certezza sulle regole da seguire per avviare un'attività, tempi stabiliti e uno sportello unico a cui rivolgersi.
Come lo stesso Ministro ammette:
Avviare un'attività o effettuare un lavoro edilizio nella propria abitazione può mettere imprese e cittadini di fronte a un vero e proprio percorso a ostacoli, fatto di pratiche burocratiche, moduli da compilare e passaggi da un ufficio all'altro […] moduli e adempimenti cambiano da Regione a Regione e da un Comune all'altro. Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Per un più ampio approfondimento in merito ai due decreti sopra citati si faccia riferimento all'articolo sulla SCIA 2 dove in modo esaustivo si commentano i decreti denominati SCIA 1 e SCIA 2.
In parole semplici si tende a mettere ordine e semplificare gli interventi per i quali è già richiesta una Segnalazione Certificata, si introduce una SCIA unica e una SCIA condizionata, si classificano le diverse attività private nei campi dell'edilizia, del commercio e dell'ambiente, specificando per ciascuna di esse quale procedimento occorre attivare.
Il che significa individuare quali sono le attività oggetto di comunicazione (CILA), di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso.
In Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 sono stati pubblicati i moduli semplificati per la presentazione di comunicazioni, segnalazioni e richieste varie sia in ambito edile che commerciale.
Tali moduli unificati sono frutto dell'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali; in relazioni a ciascuna tipologia di procedimento vengono definiti i contenuti tipici.
La Scia è una comunicazione da effettuare all'amministrazione comunale quando si intende effettuare degli interventi edilizi che comportino demolizione, restauro o ampliamento di immobili.
La normativa di riferimento è costituita dagli articoli 22 e 23 del Testo unico in materia edilizia è stata oggetto di revisione.
Il decreto legislativo 126/2016 e il decreto legislativo 222/2016 (decreto SCIA 2) portano a conclusione, attraverso uno snellimento burocratico importante, ciò che la legge 122/2010 aveva cominciato con la modifica all'art. 19 della legge 241/1990 recante nuove norme sul procedimento amministrativo, sostituendo parzialmente la Denuncia Inizio Attività (DIA) con la SCIA, acronimo di Segnalazione Certificata Inizio Attività.
L'intento del Legislatore, infatti, con la legge 122/2010 è stato quello di semplificare l'apertura delle attività in qualsiasi settore, non solo quello edilizio.
La DIA era usata in edilizia per numerosi tipi di interventi, tra cui la ristrutturazione di appartamenti, la demolizione e ricostruzione di edifici, il risanamento e il consolidamento edilizio.
Per alcuni di questi interventi, con l'introduzione della CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) e della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), si è dato corso ad una sorta di rivoluzione nell'ambito edilizio, concedendo al cittadino, con il supporto di un tecnico, tempi brevissimi per iniziare una attività e un iter burocratico più semplice in generale.
Le novità introdotte sul finire del 2016, a cui Regioni e Comuni si sono dovute adeguare entro il 30 Giugno 2017, in merito alla SCIA sono legate prima di tutto agli interventi per i quali è richiesta.
Vediamo quali sono le attività Scia.
Gli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività, SCIA, sono:
- interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici;
- interventi di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici;
- interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino modifiche di volumetria, cambio di destinazione d'uso nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati.
Aspetto importante è l'introduzione della SCIA alternativa al permesso di costruire (ossia la super SCIA che sostituisce la Super DIA) per:
Come è facile capire si allarga il raggio d'azione della SCIA che sostituisce totalmente la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) senza modificare il procedimento che porta all'inizio dei lavori dopo 30 giorni dalla presentazione, ma rende più snello, nell'ambito edilizio, l'ottenimento di un titolo per eseguire dei lavori quando sostituisce il Permesso di Costruire, sicuramente più vincolante e burocraticamente più lento.
Nell'orbita delle modifiche recentemente introdotte, non cambia per il cittadino o l'impresa la modalità di presentazione della pratica che avviene presso lo Sportello unico, indicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione e di regola telematico.
Vengono ridotti gli adempimenti a carico dell'interessato, attraverso:
Il che significa, in primo luogo, una uniformità sull'intero territorio nazionale delle informazioni necessarie per la presentazione delle segnalazioni rivolte alla pubblica amministrazione (e sappiamo quante differenze possano esserci a volte tra comune e comune, anche vicini geograficamente), le quali indicano la documentazione che deve accompagnarle.
Le amministrazioni devono quindi pubblicare sui siti internet non solo tutti i moduli, ma anche le informazioni sulle dichiarazioni e asseverazioni che devono accompagnare le domande.
La guida alle nuove semplificazioni, sopra richiamata, precisa a questo proposito che il decreto SCIA 1 impone un divieto alle amministrazioni di chiedere ai cittadini o alle imprese:
- la presentazione di documenti aggiuntivi o comunque diversi rispetto a quelli pubblicati sul sito Internet;
- di fornire informazioni di cui le amministrazioni sono già in possesso.
Protocollata la pratica, l'amministrazione rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda.
In caso di obbligo presentazione SCIA, l'attività può essere avviata dalla data di presentazione della segnalazione stessa. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo (30 nel caso dell'edilizia) per effettuare i controlli ed eventualmente vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere che questa sia adeguata alla normativa vigente.
Una modifica importante alla disciplina generale della SCIA è proprio in merito alla eventuale sospensione delle lavorazioni già iniziate e soggette a SCIA.Nel caso in cui l'amministrazione inviti il cittadino a conformare la SCIA presentata alla normativa vigente, o ad alcuni requisiti mancanti, quando vengano riscontrate appunto delle carenze nella stessa pratica, si elimina la possibilità per l'amministrazione di sospendere l'attività.
A questo proposito, infatti, si prevede che la sospensione dell'attività soggetta a SCIA debba avvenire, con atto motivato, quando si riscontrano attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.
L'atto di sospensione interrompe il termine (30 giorni per l'edilizia e 60 giorni in generale) che ricomincia a decorrere dalla data entro cui il privato comunica l'adozione delle misure per conformarsi alla normativa.
Con l'introduzione della SCIA unica si prevede la presentazione di un'unica segnalazione certificata qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche.
Spetterà all'amministazione pubblica che riceve la SCIA dal tecnico, trasmetterla alle altre amministrazioni eventualmente interessate per i relativi controlli.
Queste ultime possono presentare eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione entro 5 giorni dalla scadenza del termine previsto per i controlli.
Queste scadenze sono portate a 60 giorni per la SCIA generale e a 30 giorni per la SCIA legata ad attività di edilizia.
La SCIA condizionata è introdotta nei casi in cui la SCIA è condizionata, per l'appunto, all'acquisizione di atti di assenso, di pareri o svolgimento di verifiche preventive per le quali viene convocata una conferenza di servizi.
L'attività resta vincolata al rilascio degli atti e quindi non può essere avviata fino al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
In attuazione del Decreto Scia 2 (Dlgs 222/2016) è stato emanato il DM 2 marzo 2018, entrato in vigore il 23 aprile 2018. Esso contiene un Glossario nel quale sono riportati 58 tipologie di interventi che non richiedono alcun tipo di comunicazione, segnalazione o permesso.
Chi intende porre in essere le opere indicate può farlo liberamente in quanto prive di titolo abilitativo o altra comunicazione.
Alcuni degli interventi elencati non richiedono l'autorizzazione paesaggistica, altri solo quella semplificata. Il vantaggio?
Oltre al fatto che molte delle opere riportate sono oggetto di detrazione, vengono meno molti di quei dubbi interpretativi che vigevano in materia di edilizia libera, che potevano essere a volte di ostacolo all'esecuzione di determinati lavori.
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