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I lavori che si possono realizzare in edilizia libera, ovvero senza bisogno della CILA sono:
Realizzare interventi di edilizia libera, ovvero che non richiedono la CILA, da un punto di vista amministrativo e burocratico, è sicuramente più semplice rispetto a tutti gli lavori edili.
Questo perché il proprietario, o in linea generale il soggetto che intende eseguire gli interventi avendone diritto, può rivolgersi direttamente a un'impresa, un privato o a una ditta anche artigiana, senza dover necessariamente interpellare l'ufficio tecnico del Comune di riferimento.
Al riguardo, è tuttavia necessario in ogni caso controllare non solo le norme nazionali, in primis il Testo Unico in materia di edilizia, D.P.R. n. 380 del 2001, ma anche le varie norme vigenti e i vari regolamenti locali, emanati da ogni singolo Comune, trattandosi di interventi in relazione ai quali agli enti locali è riservata una ampia competenza.
Ciò in quanto, è possibile riscontrare diversità anche sostanziali con riferimento ai titoli abilitativi o alle norme specifiche (antincendio, sicurezza, antisismica e di igiene) che devono essere rispettate anche se si tratta di edilizia libera, dovuta essenzialmente alla grande varietà e delle diverse caratteristiche di territori presenti nel nostro Paese.
Nel momento in cui si iniziano lavori e interventi nelle proprie abitazioni e, in generale, nelle proprie unità immobiliari, individuate le opere necessarie, la prima valutazione da compiere è rappresentata dalla individuazione dell'eventuale titolo abilitativo richiesto.
È evidente che più l'intervento risulta complesso in termini di esecuzione, soprattutto allorquando comporti un importante cambiamento dell'assetto strutturale dell'immobile, più è richiesto un titolo abilitativo.
È altrettanto evidente che ci sono procedimenti diversi e soprattutto tempistiche diverse per ottenere un titolo abilitativo piuttosto che un altro da parte dell'Ufficio competente.
In linea generale, il nostro ordinamento giuridico contempla le seguenti autorizzazioni:
Come rilevato, gli interventi rientranti nella edilizia libera modificano o innovano le sole finiture degli edifici, ma non comportano modifiche strutturali e sostanziali all'immobile.
Per individuare quali opere vi rientrano il primo riferimento normativo è rappresentato dall'art. 3 comma 1 lettera a) D.P.R. n. 380/01. Oltre al testo unico in materia edilizia, occorre avere riguardo anche al c.d. glossario per l'edilizia libera che specifica, per ogni categoria prevista dall'art. 6, Testo unico edilizia, quali opere ed elementi che possono realizzarsi, senza CILA.
Per una maggiore facilità di comprensione si riporta di seguito un elenco di opere di edilizia libera, rientranti specificamente nel comparto casa, con l'indicazione della relativa normativa che, per quanto ampio, non può ritenersi totalmente esaustivo, stante la varietà di opere astrattamente rientranti in tale classificazione.
Inoltre, per una maggiore specificazione di quali interventi è possibile eseguire in edilizia libera è importante controllare oltre all'oggetto dell'intervento (a esempio l'impianto), verificare la specifica tipologia di intervento (a esempio installazione o rinnovamento ecc).
Gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 6, D.P.R. n. 380/01), ovverosia, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art. 3, comma 1, lettera a, D.P.R. n. 380/01).
In tale categoria rientrano, la riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
Sono inoltre comprese le opere di rifacimento, riparazione, tinteggiatura a esempio intonaco esterno e interno, nonché la riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma di rete fognaria e rete dei sottoservizi.
Altra importante categoria di interventi riguarda la riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e messa in mora dell'impianto:
Per gli impianti di seguito, oltre alla riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e messa in mora è prevista anche l'installazione di:
Interventi di installazione delle pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw, con pompa di calore aria-aria o deposito di gas di petrolio liquefatti.
Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, di ascensori, montacarichi, servoscala e assimilabili, rampa, apparecchio sanitario e impianto igienico e idrosanitario, dispositivi sensoriali.
L'inserimento delle vetrate panoramiche fra gli interventi previsti in edilizia libera è recente per effetto D.L. Aiuti-bis approvato al Senato lo scorso 13 settembre.
In particolare, tali vetrate devono essere interamente trasparenti e amovibili e devono rispettare specifici requisiti, quali:
È importante precisare che, per rientrare nella edilizia libera, occorre che tale installazione non comporti nessuna variazione dei volumi e nessun mutamento della destinazione d'uso.
Fanno parte dei lavori senza CILA, i movimenti di terra per la manutenzione, gestione di vegetazione spontanea, di impianti di irrigazione e di drenaggio, al fine di consentire la regimazione e uso dell'acqua in agricoltura e di terreno agricolo e pastorale per i quali è previsto anche il livellamento.
Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, comprese anche per aree di sosta. Nel dettaglio rientrano in tale classificazione i lavori di realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di: intercapedini, locale tombato, pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi e le vasche di raccolta delle acque.
Le aree ludiche ed elementi d'arredo delle aree di pertinenza mobili stagionali rientrano nei lavori senza CILA.
In tale categoria rientrano l'installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere per: arredo da giardino e simili (tipo barbecue in muratura, fontane, muretto, sculture, fioriere e panche); installazione di gazebi ma solo nel caso di limitate dimensioni e non fissati stabilmente al suolo, giochi per bambini, pergolati (tende e pergotende, coperture leggere di arredi).
Rientrano anche il ricovero per animali domestici e da cortile, il ripostiglio per attrezzi, sbarre, separatori, dissuasori e simili, stallo biciclette ed elementi divisori verticali non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare.
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