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La sostituzione di finestre comprensive di infissi e portoni di ingresso che delimitano il volume riscaldato di un edificio esistente verso l'sterno o verso locali non riscaldati può beneficiare della detrazione sul risparmio energetico (65%).
Quando si interviene sui serramenti può rientrare nel beneficio fiscale anche la sostituzione delle strutture accessorie degli infissi che hanno effetto sulla dispersione del calore (per esempio scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio cassonetti per le tapparelle incorporati nell'infisso).
Non si può invece beneficiare della detrazione sul risparmio energetico per la sostituzione delle sole strutture accessorie, come scuri o tapparelle senza intervenire sulle finestre ad essi collegate. In questi casi si può valutare se tali spese possono rientrare anziché nella detrazione sul risparmio energetico in quella sulle ristrutturazioni edilizie.
Oltre alla sostituzione dell'intero serramento, alla detrazione fiscale sul risparmio energetico sono ammessi anche interventi di miglioramento delle caratteristiche termiche di serramenti esistenti che delimitano il volume riscaldato. Opere di questo tipo sono ad esempio l'integrazione dei vetri esistenti o la sostituzione dei vetri esistenti con vetrocamera isolati, oppure l'apposizione di un pannello isolante al portone di ingresso.
Sia nel caso di completa sostituzione del serramento, che in quello di miglioramento di un serramento esistente, ai fini della detrazione non è per forza necessario intervenire su tutti gli infissi della casa. Per esempio è possibile sostituire anche un semplice serramento deteriorato e lasciare invariati tutti gli altri.
Per accedere alla detrazione è però fondamentale il rispetto di alcuni requisiti, alcuni inerenti l'intero immobile ed altri specifici per gli infissi.
L'immobile su cui si esegue l'intervento deve innanzitutto essere esistente. Prova della sua esistenza è l'iscrizione al catasto o la domanda presentata di accatastamento. Sono ammesse alla detrazione tutte le categorie catastali, pertanto è possibile beneficiarne per abitazioni, negozi, uffici, laboratori, officine, ecc.
Altro requisito necessario per l'immobile è la presenza di un impianto di riscaldamento.
I serramenti coinvolti nell'intervento devono delimitare il perimetro del volume riscaldato dell'immobile e quindi devono essere rivolti verso l'ambiente esterno o verso locali non riscaldati, come ad esempio un vano scala condominiale.
Non sono ammessi alla detrazione serramenti di cantinati, autorimesse o locali dove non è presente il riscaldamento, per i quali si potrà valutare se sussistono le condizioni per beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie in luogo di quella sul risparmio energetico.
Quando si intende sostituire i serramenti in tutti i loro componenti, quelli di nuova installazione devono essere certificati dal produttore e rispettare precisi valori di trasmittanza, ossia devono essere sufficientemente isolati. I valori di trasmittanza a cui fare riferimento sono tabulati e sono stati definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e successivamente modificati dal Decreto 6 gennaio 2010. Questi valori limite di riferimento non sono uguali in tutta Italia, ma si differenziano in base alla zona climatica. È infatti cosa ragionevole che in Trentino Alto Adige siano richiesti serramenti con prestazioni di isolamento termico superiori rispetto alla Sicilia. Per un approfondimento in merito consiglio la lettura dell'articolo Requisiti serramenti per detrazione 65%.
I medesimi requisiti finali di trasmittanza tabulati e definiti dai Decreti sopra citati sono richiesti dalla normativa sulla detrazione anche in caso di semplice miglioramento energetico di serramenti esistenti. In questo caso sarà allora utile avvalersi di un tecnico, che potrà essere il tecnico consulente del vostro serramentista o un tecnico di vostra fiducia che dovrà collaborare col serramentista.
Svolgendo opportuni calcoli il tecnico indicherà che tipo di nuove vetrate si dovranno installare per raggiungere i valori necessari per la detrazione fiscale. In questo caso di solito è il tecnico che certifica il raggiungimento dei requisiti.
Pertanto, quando andremo a chiedere un preventivo ad un serramentista (sia per sostituzione che per integrazione di serramenti esistenti) sarà utile segnalare la necessità che a lavori ultimati i serramenti abbiano requisiti tali da poter beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico. Indicandogli il Comune in cui dovranno essere installati, il serramentista sarà in grado di risalire alla zona climatica di riferimento e di conseguenza al valore di trasmittanza che al termine dei lavori i serramenti dovranno rispettare ai fini della detrazione. In tal modo potrà orientarvi sulla tipologia di serramento idonea.
Le spese ammesse alla detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi agli interventi di risparmio energetico sia quelli per le eventuali prestazioni professionali ad essi collegate.
Tra i lavori possiamo ad esempio considerare la rimozione di finestre e porte esterne esistenti, la fornitura e posa di nuovi serramenti, di nuove ante o tapparelle, l'isolamento termico dei cassonetti delle tapparelle.
Se non si sostituiscono interamente i serramenti, ma si decide di mantenere quelli esistenti migliorandone semplicemente le caratteristiche termiche con integrazioni o sostituzioni, saranno detraibili tutte le spese relative alla fornitura e posa dei materiali necessari ad ottenere il risparmio energetico e lo smaltimento di quelli eventualmente rimossi.
Tra le spese professionali possono esserci quelle per il calcolo delle vecchie e delle nuove trasmittanze dei serramenti, importanti soprattutto quando si parla di integrazioni di serramenti esistenti, e le spese per la redazione di documenti finalizzati alla detrazione fiscale, come ad esempio l'asseverazione o anche il semplice invio della pratica all'Enea finalizzata alla detrazione fiscale qualora si decida di avvalersi di un tecnico intermediario.
La normativa prevede che nel caso di interventi sull'involucro degli edifici (tra cui la sostituzione di serramenti e portoni di ingresso o il loro miglioramento energetico) il valore massimo di detrazione fiscale sia fissato a 60.000 euro. Quindi, se la detrazione è del 65%, il tetto massimo di spesa su cui si può applicare la detrazione è 92.307 euro.
Nel caso in cui, oltre alla sostituzione dei serramenti, si eseguano altri interventi che possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico, come ad esempio la sostituzione della caldaia e l'installazione di pannelli solari, il tetto massimo di detrazione di 60.000 euro resta valido solo per la spesa inerente gli interventi sull'involucro degli edifici. Gli altri interventi, come la sostituzione della caldaia e l'installazione di pannelli solari, rientrano in altre categorie per le quali sono previsti altri tetti massimi di detrazione e vanno dunque conteggiati separatamente.
Facciamo un esempio pratico. Nella mia abitazione sostituisco i serramenti spendendo 16.000 euro. Contemporaneamente realizzo lavori di isolamento del tetto, spendendo 25.000 euro, e installo dei pannelli solari termici, spendendo 5.000 euro. Tutti questi interventi possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico, ma per verificare il rispetto dei tetti massimi di detrazione devo considerare queste spese raggruppandole per categorie di detrazione.
I serramenti e l'isolamento del tetto fanno parte degli interventi di isolamento dell'involucro dell'edificio e quindi vanno considerati insieme. 16.000 euro + 25.000 euro = 41.000 euro di spesa, da cui potrò detrarre il 65% e quindi 26.650 euro. L'importo è verificato perché inferiore a 60.000, ossia il tetto massimo di detrazione per gli interventi di isolamento dell'involucro.
Per l'installazione di pannelli solari ho invece un tetto massimo di detrazione di 30.000 euro. Sui 5.000 euro di spesa potrò detrarre (considerando il 65%) 3.250 euro, importo verificato perché inferiore a 30.000 euro.
Per beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico relativa alla sostituzione di serramenti e portoncini o loro miglioramento termico è necessario acquisire i seguenti documenti e consegnarli al commercialista, caf o chi si occupa della dichiarazione dei redditi:
- L'asseverazione firmata da tecnico abilitato, che deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei serramenti e i valori ottenuti in seguito all'intervento. Nel caso in cui si parli di totale sostituzione di serramenti (quindi non di opere che integrano i serramenti esistenti), questo documento può essere sostituito da una dichiarazione dei produttori;
- Le fatture relative alle spese sostenute;
- Le ricevute dei bonifici bancari o postali specifici per le detrazioni fiscali (a tal proposito consiglio la lettura dell'articolo Pagamenti per detrazioni fiscali sulla casa);
- La ricevuta di invio telematico effettuato sul sito predisposto dall'Enea, con la scheda descrittiva dell'intervento. Tale invio telematico va effettuato entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Nel caso in esame l'invio può essere effettuato direttamente dal contribuente, ma per sicurezza consiglio sempre di rivolgersi ad un tecnico che segue queste pratiche abitualmente.
Da ultimo segnalo che, a differenza di quanto richiesto per altri interventi, nel caso di sostituzione di serramenti, dal 1 gennaio 2008 la certificazione energetica dell'immobile non è richiesta ai fini della detrazione sul risparmio energetico.
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