Quali errori possono comportare la perdita della detrazione sulle ristrutturazioni (50%)?

L'Agenzia delle Entrate individua gli errori sostanziali ritenuti inaccettabili che determinano la totale perdita della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni.
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Errori formali ed errori sostanziali nella detrazione 50%


detrazione 50%: errori che ne comportano la perditaPer fruire della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è necessario attenersi ad alcuni adempimenti, come ad esempio pagare con apposito bonifico, conservare le fatture e le ricevute dei pagamenti, essere in regola con le norme urbanistico-edilizie e quelle sulla scurezza, ecc.

In passato abbiamo già elencato ed analizzato i documenti necessari per fruire del beneficio fiscale ed abbiamo anche parlato di come riparare eventuali errori commessi nell'elaborazione dei documenti.

Gli errori in cui possiamo incappare si dividono in due categorie: gli errori puramente formali e gli errori sostanziali. I primi, anche se commessi e non corretti, non comportano la perdita del beneficio. Per fare un esempio potrei citare l'indicazione della detrazione sbagliata sul bonifico, ossia quando si barra la casella corrispondente alla detrazione sul risparmio energetico in luogo di quella sulle ristrutturazioni edilizie.

Gli errori sostanziali, invece, se non corretti o se addirittura non correggibili, comportano la perdita della detrazione e la restituzione dell'importo fruito fino al momento in cui l'errore viene constatato dall'Agenzia delle Entrate.

Il regolamento di attuazione della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie individua una lista specifica di errori sostanziali che comportano la decadenza del beneficio fiscale, ossia quando:
- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme edilizie e urbanistiche comunali;
- non è stata effettuata la comunicazione all'ASL competente, se obbligatoria;
- sono state violate le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi;
- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
- il pagamento non è stato eseguito con le modalità previste;
- non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione.

Analizziamo nello specifico ognuna delle situazioni.


Perdita detrazione 50%: opere edilizie non in conformità con le norme urbanistico-edilizie


detrazione 50%: errori che ne comportano la perditaI lavori per i quali si intende beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie non devono essere abusivi.
Ciò significa che devono rispettare le norme urbanistiche ed edilizie del Comune di riferimento e, se richiesto dal Comune, deve essere presentata una pratica edilizia prima dell'avvio del cantiere. Se non ci si attiene a questi obblighi, la detrazione è persa.

Ricordo che per gli inadempienti che hanno avviato i lavori ma che non li hanno ancora terminati è possibile presentare una pratica in sanatoria, che permetterà di regolarizzarsi con la normativa urbanistico-edilizia e che non comprometterà il beneficio fiscale.


Perdita detrazione 50%: mancato invio della comunicazione ASL


La comunicazione ASL è un adempimento previsto dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri. Come abbiamo già analizzato nell'articolo Comunicazione ASL e detrazione ristrutturazioni, questo documento non è sempre obbligatorio per tutti i cantieri, ma va inviato prima dei lavori all'ASL competente solo se si verificano determinate condizioni.

La normativa inerente la detrazione sulle ristrutturazioni prevede l'obbligo di conservare una copia della comunicazione ASL, ma solo nei casi in cui la normativa sulla sicurezza imponga questo documento.
Qualora sussista l'obbligo di comunicazione ASL e questa non sia inviata prima dei lavori, la detrazione decade.

Purtroppo non esistono forme di correzione dell'errore una volta avviato il cantiere, pertanto è importante prestare la giusta attenzione per tale adempimento.


Perdita detrazione 50%: violazione delle norme sulla sicurezza e degli obblighi contributivi


detrazione 50%: errori che ne comportano la perditaTutte le imprese e gli artigiani che intervengono in cantiere devono rispettare in modo ineccepibile la normativa sulla sicurezza nei cantieri, come anche devono attenersi agli obblighi contributivi.
Se in un cantiere sono presenti imprese inadempienti, la detrazione decade.

L'Agenzia delle Entrate è, però, consapevole che il committente dei lavori non può tenere sempre sotto controllo questioni che non lo riguardano proprio direttamente, pertanto è concessa la possibilità per il contribuente di chiedere ad ogni ditta una dichiarazione di osservanza della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contributivi. In presenza di questa dichiarazione, qualora una o più ditte non rispettino le norme citate, la detrazione fiscale non è persa.


Perdita detrazione 50%: fatture e bonifici


Anche la mancata esibizione delle fatture inerenti i lavori comporta la decadenza del beneficio. La fattura riporta la tipologia di opere effettivamente eseguite e giustifica la spesa sostenuta, quindi va sempre richiesta alle varie ditte.

Ultimo elemento di fondamentale importanza è il bonifico parlante, che, come abbiamo visto in un articolo pubblicato qualche tempo fa, è l'unico metodo di pagamento ammesso per beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni. Per chi si accorge di aver commesso errori nella sua compilazione consiglio la lettura dell'articolo Bonifico detrazioni errato.


Cause di decadenza precedentemente in vigore ed ora annullate


Per completezza di informazione segnalo che la lista delle cause di decadenza della detrazione non è sempre stata la stessa. Oltre ai punti analizzati, fino a qualche tempo fa esistevano altri errori ritenuti sostanziali.

Parlo ad esempio di quando sussisteva l'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara. Tale adempimento è stato eliminato dal D.L. 70/2011 a partire dal 14 maggio 2011 e quindi anche il mancato invio del documento o l'invio riportante informazioni errate sono stati cancellati dalla lista delle cause di decadenza della detrazione.

Altro adempimento soppresso è l'indicazione separata in fattura del costo della manodopera da quello di fornitura dei beni installati.
Anche questo obbligo non esiste più dall'11 maggio 2011 e non comporta più la decadenza del beneficio se non osservato.

Infine non esiste più il dovere di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto all'albo per lavori il cui importo superi 51.645,68 euro. L'inosservanza di tale obbligo è rimasta causa di decadenza della detrazione fino al 2002.

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Detrazione 50%: errori che ne comportano la perdita
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  • Marco Sciortino
    Marco Sciortino
    Lunedì 13 Dicembre 2021, alle ore 13:34
    Ho in atto un recupero IRPEF per ristrutturazione dal 2018.
    Nel 2021 ho cambiato lavoro e per un mese circa non ho lavorato.
    Oltre a recuperare di meno perché ovviamente ho un mese in meno di contributi versati, c'è altro in cui potrei incappare?
    rispondi al commento
  • Alessandro
    Alessandro
    Lunedì 14 Dicembre 2020, alle ore 16:05
    Mi è stata installata su casa di proprietà una caldaia a basamento a gasolio con asseverazione produttore che rientra nella detraibilità 50% per lavori di ristrutturazione edilizia.
    Io non ho in corso alcuna ristrutturazione edilizia, inoltre nella scheda tecnica la caldaia risulta essere di classe B e non A.
    Sia l'installatore che il Termotecnico dicono che non importa tutto ciò e che ho diritto alla detrazione in 10 anni.
    L'Agenzia delle Entrate può contestarmi la detrazione nel 730 dal 2022 e per altri 9 anni?
    rispondi al commento
  • Giuly94c
    Giuly94c
    Mercoledì 19 Giugno 2019, alle ore 08:23
    Ho emesso fattura elettronica di vendita in data 30/05/2019, il cliente mi fornisce successivamente i dati da inserire nella fattura suddetta per il recupero del 50%, data protocollo cila 13/06/2019.
    Come si può fare per fare in modo che il cliente non perda il diritto della detrazione?
    rispondi al commento
  • Nadiasimone
    Nadiasimone
    Giovedì 13 Giugno 2019, alle ore 00:35
    SalveHo una domanda: possono essere le fatture relative all'acquisto di materiali e posa in opera successive alla chiusura della scia (come date) ma stesso anno?
    rispondi al commento
  • Fra01
    Fra01
    Giovedì 21 Marzo 2019, alle ore 10:11
    Una persona fisica deve realizzare lavori di manutenzione straordinaria nell'anno 2019 con riferimento ad un immobile che si trova nelle seguenti condizioni:
    - nell'anno 2016 si è demolita una costruzione categoria C/2 al fine di realizzare una civile abitazione con dimensioni diverse dalla struttura demolita.
    - una volta realizzato l'immobile allo stato grezzo (tetto completo di tegole, muri perimetrali completi di isolamento e verniciatura, marciapiedi. esclusi gli impianti, le pareti interne, pavimenti, e' stata presentata agli organi competenti la fine lavori allo stato grezzo nel'anno 2017
    - prossimamente, nel corrente anno, si terminera' la costruzione, pertanto il tecnico ha già presentato una cila a completamento mediante manutenzione straordinaria per completare la costruzione di cui sopra.
    A chi spettano le agevolazioni fiscali inerenti la detrazione 50%?
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  • Ciupy73
    Ciupy73
    Lunedì 27 Agosto 2018, alle ore 14:09
    Ho pagato fatture con il bonifico corretto per il recupero ristrutturazione edilizia.mi sono accorto che nelle ultime fatture emesse dall'impresa è rimasta l'intestazione della vecchia residenza.
    Può essere un problema se tutto il resto è corretto?Fabio
    rispondi al commento
  • Emme1
    Emme1
    Martedì 26 Giugno 2018, alle ore 15:56
    Buon pomeriggio, a breve effettuerò una ristrutturazione di casa dove rientrano più squadre.
    Il professionista che mi istruirà la pratica CILA sia in procura speciale che nei soggetti coinvolti deve inserire ogni singola impresa al fine di poter ottenere le detrazioni al pagamento delle loro fatture? 
    Ho tre distinte imprese che lavoreranno coordinare da opportuno piano di sicurezza.
    Non vorrei mai sbagliare e perdere le stesse.
    rispondi al commento
  • Vittoria 1
    Vittoria 1
    Mercoledì 11 Aprile 2018, alle ore 12:49
    Vi chiedo un gentile consiglio perché mi trovo in una situazione surreale, e non so davvero più a chi rivolgermi.
    Spero possiate darmi qualche suggerimento.
    Vivo in un appartamento, al primo piano di un fabbricato a due piani.
    Al piano terra vivono i miei genitori.
     Prima che prendessi possesso del primo piano, noi vivevamo tutti qui,  si è deciso poi di ristrutturare entrambe le abitazioni (e al primo di effettuare, contestualmente  anche un ampliamento di circa 20m2)
    .Il nostro geometra istruisce la pratica, inizialmente tutta unica, e scrive "completamento piano terra con ampliamento primo".
    Ahimè non si parla di ristrutturazione al primo.
    I miei genitori completano i lavori, si trasferiscono ed inizio io.
    Ho iniziato la ristrutturazione, preso un mutuo ed effettuato correttamente tutte le fatture per ristrutturazione edilizia (tranne la piccola parte relativa alla camera nuova e pagata con Iva al 22%).
    Né il vecchio ragioniere né il geometra mi dissero che sarei potuta incorrere in problemi per la mancata titolarità del diritto alla ristrutturazione 
    Ho appena cambiato il professionista fiscale, quest'ultimo ritiene che senza un documento che dimostri che è stata fatta una ristrutturazione edilizia, non è possibile detrarre il bonus. 
    Cerchiamo pertanto qualcosa per poter dimostrare che la ristrutturazione è avvenuta e che non ho dichiarato il falso. 
    Tutto ciò che ho come prova è un confronto tra la vecchia planimetria della struttura e quella attuale,   da cui si evince che sono state effettuate delle modifiche anche alle camere (un bagno in più, 1 ripostiglio, ecc).
    Mi rendo perfettamente conto che la situazione è complicata, vi chiedo solo, se possibile, di darmi un suggerimento, cosa si può fare se la pratica è istruita in maniera errata a monte?
    Devo far causa al mio geometra?
    Come devo comportarmi ?
    rispondi al commento
    • Danire833
      Danire833 Vittoria 1
      Martedì 4 Febbraio 2020, alle ore 11:48
      Salve Vittoria, temo di essere nella sua situazione, è riuscita a risolvere poi?
      rispondi al commento
  • Enzo2
    Enzo2
    Domenica 7 Gennaio 2018, alle ore 18:23
    Nel corso di esecuzione di lavori di ristruttrazione edilizia con reglolare CILA ho acquistato dei prodotti presso Leroy Marlene consistenti anche nell'installazione.
    Ho eseguito il bonifico a dicembre 2017 e mi è stata rilascata una regolare fattura all'atto della consegna ed esecuzione dei lavori il 4.1.2018, nella quale è riporttao correttamente il mio nome, cognome ed indirizzo, ma il Codice Fiscale è completamemte errato.
    Come posso fare per non perdere la detrazione fiscale per il 2017 ?
    Può, il venditore, emettere nuova fattura che sarà sempre datata 2018 ed io fruire della detrazione spettante per il 2017 ?
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Enzo2
      Giovedì 25 Gennaio 2018, alle ore 15:50
      Il venditore è obbligato a correggere la fattura con il codice fiscale corretto. Trattandosi di fattura emessa da poco, a maggior ragione non possono farle storie.
      rispondi al commento
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