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Per fruire della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è necessario attenersi ad alcuni adempimenti, come ad esempio pagare con apposito bonifico, conservare le fatture e le ricevute dei pagamenti, essere in regola con le norme urbanistico-edilizie e quelle sulla scurezza, ecc.
In passato abbiamo già elencato ed analizzato i documenti necessari per fruire del beneficio fiscale ed abbiamo anche parlato di come riparare eventuali errori commessi nell'elaborazione dei documenti.
Gli errori in cui possiamo incappare si dividono in due categorie: gli errori puramente formali e gli errori sostanziali. I primi, anche se commessi e non corretti, non comportano la perdita del beneficio. Per fare un esempio potrei citare l'indicazione della detrazione sbagliata sul bonifico, ossia quando si barra la casella corrispondente alla detrazione sul risparmio energetico in luogo di quella sulle ristrutturazioni edilizie.
Gli errori sostanziali, invece, se non corretti o se addirittura non correggibili, comportano la perdita della detrazione e la restituzione dell'importo fruito fino al momento in cui l'errore viene constatato dall'Agenzia delle Entrate.
Il regolamento di attuazione della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie individua una lista specifica di errori sostanziali che comportano la decadenza del beneficio fiscale, ossia quando:
- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme edilizie e urbanistiche comunali;
- non è stata effettuata la comunicazione all'ASL competente, se obbligatoria;
- sono state violate le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi;
- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
- il pagamento non è stato eseguito con le modalità previste;
- non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione.
Analizziamo nello specifico ognuna delle situazioni.
I lavori per i quali si intende beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie non devono essere abusivi.
Ciò significa che devono rispettare le norme urbanistiche ed edilizie del Comune di riferimento e, se richiesto dal Comune, deve essere presentata una pratica edilizia prima dell'avvio del cantiere. Se non ci si attiene a questi obblighi, la detrazione è persa.
Ricordo che per gli inadempienti che hanno avviato i lavori ma che non li hanno ancora terminati è possibile presentare una pratica in sanatoria, che permetterà di regolarizzarsi con la normativa urbanistico-edilizia e che non comprometterà il beneficio fiscale.
La comunicazione ASL è un adempimento previsto dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri. Come abbiamo già analizzato nell'articolo Comunicazione ASL e detrazione ristrutturazioni, questo documento non è sempre obbligatorio per tutti i cantieri, ma va inviato prima dei lavori all'ASL competente solo se si verificano determinate condizioni.
La normativa inerente la detrazione sulle ristrutturazioni prevede l'obbligo di conservare una copia della comunicazione ASL, ma solo nei casi in cui la normativa sulla sicurezza imponga questo documento.
Qualora sussista l'obbligo di comunicazione ASL e questa non sia inviata prima dei lavori, la detrazione decade.
Purtroppo non esistono forme di correzione dell'errore una volta avviato il cantiere, pertanto è importante prestare la giusta attenzione per tale adempimento.
Tutte le imprese e gli artigiani che intervengono in cantiere devono rispettare in modo ineccepibile la normativa sulla sicurezza nei cantieri, come anche devono attenersi agli obblighi contributivi.
Se in un cantiere sono presenti imprese inadempienti, la detrazione decade.
L'Agenzia delle Entrate è, però, consapevole che il committente dei lavori non può tenere sempre sotto controllo questioni che non lo riguardano proprio direttamente, pertanto è concessa la possibilità per il contribuente di chiedere ad ogni ditta una dichiarazione di osservanza della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contributivi. In presenza di questa dichiarazione, qualora una o più ditte non rispettino le norme citate, la detrazione fiscale non è persa.
Anche la mancata esibizione delle fatture inerenti i lavori comporta la decadenza del beneficio. La fattura riporta la tipologia di opere effettivamente eseguite e giustifica la spesa sostenuta, quindi va sempre richiesta alle varie ditte.
Ultimo elemento di fondamentale importanza è il bonifico parlante, che, come abbiamo visto in un articolo pubblicato qualche tempo fa, è l'unico metodo di pagamento ammesso per beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni. Per chi si accorge di aver commesso errori nella sua compilazione consiglio la lettura dell'articolo Bonifico detrazioni errato.
Per completezza di informazione segnalo che la lista delle cause di decadenza della detrazione non è sempre stata la stessa. Oltre ai punti analizzati, fino a qualche tempo fa esistevano altri errori ritenuti sostanziali.
Parlo ad esempio di quando sussisteva l'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara. Tale adempimento è stato eliminato dal D.L. 70/2011 a partire dal 14 maggio 2011 e quindi anche il mancato invio del documento o l'invio riportante informazioni errate sono stati cancellati dalla lista delle cause di decadenza della detrazione.
Altro adempimento soppresso è l'indicazione separata in fattura del costo della manodopera da quello di fornitura dei beni installati.
Anche questo obbligo non esiste più dall'11 maggio 2011 e non comporta più la decadenza del beneficio se non osservato.
Infine non esiste più il dovere di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto all'albo per lavori il cui importo superi 51.645,68 euro. L'inosservanza di tale obbligo è rimasta causa di decadenza della detrazione fino al 2002.
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