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Comunicazione ASL tra gli adempimenti per la detrazione sulle ristrutturazioni

La notifica preliminare è un adempimento che deriva dalle norme sulla sicurezza nei cantieri ed è richiesta anche per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Pubblicato il

Adempimenti per la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni


comunicazione asl e detrazione ristrutturazioni - 1Tra gli adempimenti richiesti per fruire della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie viene spesso citata la Comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale.

Generalmente i contribuenti non sanno di cosa si tratti e, talvolta, anche gli stessi tecnici hanno qualche dubbio. I primi perché giustamente non possono conoscere tutte le norme inerenti l'edilizia e la sicurezza nei cantieri e i secondi per una questione puramente terminologica.

Cerchiamo allora di chiarire in modo definitivo cos'è effettivamente la Comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale citata nella guida dell'Agenzia delle Entrate sulla detrazione per le ristrutturazioni edilizie ed in quali casi questa comunicazione è obbligatoria o meno.


Cos'è la comunicazione ASL?


In termini tecnici la comunicazione ASL non è altro che la cosiddetta Notifica Preliminare, ossia un documento previsto dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri. Per inquadrarla più precisamente bisogna fare riferimento all'articolo 99 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche.

L'articolo citato prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare, elaborata conformemente all'Allegato XII del D.Lgs 81/2008.

L'Allegato XII contiene una semplice lista delle informazioni da riportare nella notifica:
1. Data della comunicazione;
2. Indirizzo del cantiere;
3. Committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
4. Natura dell'opera;
5. Responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
9. Durata presunta dei lavori in cantiere;
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).


Casi in cui è obbligatoria la Comunicazione ASL


comunicazione asl e detrazione ristrutturazioni -2Sempre l'articolo 99 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 fornisce i casi in cui la notifica preliminare (o comunicazione ASL) è obbligatoria:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 del medesimo decreto;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.

Analizziamo attentamente ogni punto. Alla lettera a) si fa riferimento a cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (nei quali tra l'altro deve essere designato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione).

Cosa si intende precisamente per impresa esecutrice? Citiamo la definizione che il medesimo Decreto ci fornisce: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

L'impresa esecutrice si differenzia dal lavoratore autonomo, che invece è persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Prima di approfondire meglio il punto a), passerei a interpretare i punti successivi. Il punto b) pare chiaro, mentre al punto c) si parla di uomini/giorno. Di cosa si tratta? Anche qui è bene citare la definizione che compare nel Decreto: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. Gli uomini/giorno sono quindi l'unità di misura con cui si stima l'entità di un cantiere.

Chiarita la terminologia utilizzata per i tre casi in cui la notifica preliminare è obbligatoria, cerchiamo di fare alcuni esempi relativi a situazioni concrete. Accanto ad ogni situazione riporterò a fianco un o un no per indicare se la notifica preliminare è obbligatoria o meno:

- cantiere di entità inferiore a 200 uominigiorno in cui opera un'unica impresa esecutrice: No;
- cantiere di entità superiore a 200 uominigiorno in cui opera un'unica impresa esecutrice: Sì;
- cantiere in cui operano due o più imprese esecutrici: Sì;
- cantiere in cui opera un'impresa esecutrice e uno o più lavoratori autonomi: No se l'entità complessiva dei lavori è inferiore a 200 uominigiorno, Sì se l'entità dei lavori è superiore a 200 uominigiorno;
- cantiere in cui operano solo lavoratori autonomi: No

Le casistiche possono essere disparate. Nel dubbio potrebbe essere utile contattare l'ASL o la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.


Rapporto tra la Comunicazione ASL e la detrazione sulle ristrutturazioni


comunicazione asl e detrazione ristrutturazioni - 3Considerato che la comunicazione ASL è strettamente legata alla normativa sulla sicurezza nei cantieri, per quale motivo rientra fra i documenti da conservare ed esibire in caso di controlli inerenti la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie?

Bisogna tenere conto che l'Erario concede benefici solo nei casi di pieno rispetto di qualsiasi norma. Si tratta di un principio base. Quando si parla di lavori edili, le norme principali sono quelle di carattere urbanistico-edilizio e quelle di sicurezza nei cantieri. Il mancato rispetto di queste norme comporta infatti la decadenza del beneficio fiscale.

Ci spieghiamo perché, allora, fra i documenti da conservare e mostrare in caso di controlli sulla detrazione per le ristrutturazioni edilizie compaiono le autorizzazioni comunali (ove obbligatorie per legge) e la comunicazione ASL (ove obbligatoria per legge).

La normativa sulla sicurezza non richiede solo di valutare la necessità o meno della notifica preliminare, ma prevede anche altri adempimenti. Tuttavia questo documento è ritenuto rilevante perché segnala la presenza di lavori edili in corso alle autorità addette al controllo della sicurezza nei cantieri. Quindi fra tutta la documentazione da redigere riguardo alla sicurezza, la notifica preliminare è quella che ci rende soggetti a possibili controlli e, quindi, è ritenuta quella che maggiormente può dare un'indicazione sull'effettivo rispetto delle norme (se invio la notifica preliminare segnalando l'esistenza di un cantiere, è altamente probabile che io sia in regola per superare positivamente eventuali controlli sulla sicurezza).

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Comunicazione ASL e detrazione ristrutturazioni
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Francesca
    Francesca
    Venerdì 10 Novembre 2017, alle ore 23:15
    Sapete se questa regola della comunicazione  alla Asl vale anche in caso cui dopo la ristrutturazione debba intervenire un'impresa di pulizie?
    Cioè  questa regola vale solo per alcune categorie di imprese, diciamo del ramo edilizio, o per tutte le tipologie?
    rispondi al commento
  • Dariofioretti
    Dariofioretti
    Lunedì 8 Maggio 2017, alle ore 14:11
    In merito sempre alle detrazione al 50% per ristrutturazione straordinaria, durante i lavori ho provveduto ad acquistare un impianto d'allarme e due condizionatori da sostiture con altri due abbastanza obsoleti. Pagati ovviamente con bonifico parlante. In tal caso, visto e considerato che ho montato entrambi , posso usufruire ugualmente delle agevolazioni o dovevo per forza incaricare un impresa? Posso in alternativa fornire una dichiarazione autosostitutiva dell'atto di notorietà? Dove dichiaro che i seguenti lavori sono stati eseguiti personalmente da me? Inoltre sto decidendo di cambiare la mia caldaia che ormai è prossima ad abbandonarmi. Visto che ho una cila ancora aperta ma non è stato fatto il POS, posso usufruire ugualmente dell detrazione al 50%? Visto che sto cambiando il seguente apparecchio poichè è rotto pertanto da sostiture? Grazie ancora per le vostre risposte. Vi allego cmq l'autocertificazione che vorrei compilare
    rispondi al commento
  • Luca Becheri
    Luca Becheri
    Domenica 1 Gennaio 2017, alle ore 21:37
    Nel 2016 ho ristrutturato casa e tramite il mio Architetto ho aperto la Scia , dove compare solamente l'impresa esecutrice dei lavori edili , che è stata una soltanto a cui si è aggiunta L'idraulico e l'imbianchino ( lavoratori autonomi sia uno che L'altro).
    Volevo sapere se occorreva anche mandare la documentazione all'asl competente ( cosa che NON ho fatto) e se posso  portare in detrazione sia i lavori sostenuti dall' impresa edile e i lavori dell'imbianchino e dell'Idraulico.
    rispondi al commento
    • Denisecriscione
      Denisecriscione Luca Becheri
      Sabato 14 Gennaio 2017, alle ore 16:49
      Ho il tuo stesso dubbio, ma spero qualcuno risponda.... Anche per il rischio che sanzioni! 
      rispondi al commento
    • Elisa Albertini
      Elisa Albertini Luca Becheri
      Venerdì 26 Maggio 2017, alle ore 14:03
      Si, perché l'impresa è solo una, l'esecutrice, e imbianchino e idraulico sono artigiani. 
      rispondi al commento
      • Morris1
        Morris1 Elisa Albertini
        Lunedì 25 Settembre 2017, alle ore 11:59
        Gentile Elisa,
        anch'io ho delle perplessità su quest'argomento poiché su internet ho appreso che gli artigiani, come appunto, imbianchini, idraulici, muratori e falegnami, che svolgono un'attività manuale, sono "Ditte individuali" con l'obbligo di iscriversi nel registro delle imprese.
        Se questo fosse riscontrato la segnalazione alla ASL risulterebbe obbligatoria in quanto opererebbero più Ditte/Imprese nella ristrutturazione.
        Ne sai qualcosa?
        Cosa ne pensi?
        Grazie.  
        rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Luca Becheri
      Domenica 11 Giugno 2017, alle ore 12:57
      Concordo con Elisa, sempre che i lavori non superino i 200 uomini giorno (corrispondenti più o meno a 50.000 euro di spesa). Se sono stati superati, la comunicazione ASL era necessaria.
      rispondi al commento
  • Antonio
    Antonio
    Mercoledì 2 Novembre 2016, alle ore 21:31
    Ho ristrutturato casa tramite una impresa edile (ditta individuale con dipendenti).
    Ora dovrei far sostituire gli infissi da un fabbro (ditta individuale senza dipendenti) e qui sorge il dubbio se sia necessaria o meno la comunicazione ASL (con relativo POS, coordinatore sicurezza etc etc).
    Il responsabile CAF risponde che "è prassi che la ditta individuale senza dipendenti venga considerata un'impresa e non lavoratore autonomo" per cui serve la comunicazione.
    Ora mi chiedo: ma allora chi sono i lavoratori autonomi per cui non è necessaria la comunicazione?
    Ho cercato su siti istituzionali, ma è possibile che tutto sia a libera interpretazione ?
    Antonio.
    rispondi al commento
  • Alessio.santamaria@hotmail.it
    [email protected]
    Lunedì 18 Luglio 2016, alle ore 11:26
    Salve,in riferimento alla ristrutturazione che sto facendo, vorrei sapere se rientra anche nel mio caso, ovvero:La ditta che farà la ristrutturazione sarà una sola, successivamente, interverrà un altra ditta per cambiare gli infissi e porta blindata, sono obbligato a presentare questa comunicazione?grazie.alessio
    rispondi al commento
    • Fausto
      Fausto [email protected]
      Domenica 2 Ottobre 2016, alle ore 22:20
      Mi trovo nella stessa situazione e a parere del tecnico che sta segundo la pratica in questo caso la comunicazione non dovrebbe essere obligatoria.
      rispondi al commento
  • Gianni
    Gianni
    Martedì 12 Luglio 2016, alle ore 19:46
    Siamo sicuri che un' impresa edile + idraulico (lavoratore autonomo) non necessita comunicazione alla USL ?
    rispondi al commento
    • Salvatore
      Salvatore Gianni
      Venerdì 5 Maggio 2017, alle ore 08:22
      Vorrei solo precisare che i lavoratori autonomi sono: geometri, architetti, ingegneri, ecc... .
      L'idraulico, l'elettricista, il falegname ecc., sono artigiani.
      rispondi al commento
  • Filippo Furfaro
    Filippo Furfaro
    Venerdì 3 Giugno 2016, alle ore 16:09
    Ottimo !
    rispondi al commento
  • Echopage
    Echopage
    Domenica 8 Maggio 2016, alle ore 00:21
    Salve volevo sapere se va presentata comunicazione all'ASL nel mio caso: ristrutturazione edilizia eseguita da una sola ditta, al termine della quale verranno montate le porte interne da altra ditta.Grazie in anticipo
    rispondi al commento
    • Mauro
      Mauro Echopage
      Martedì 6 Dicembre 2016, alle ore 01:25
      E' possibile sapere come è andata a finire? Mi trovo nella tua stessa situazione.
      rispondi al commento
  • Roraa
    Roraa
    Mercoledì 6 Aprile 2016, alle ore 00:42
    Salve, abbiamo iniziato i lavori di rifacimento impianto elettrico e idraulico in un appartamento. Il mio fidanzato è elettricista dipendente di una ditta, quindi la parte elettrica la fa lui da solo(non come ditta), mentre ci saranno poi idraulico e pavimentista. Serve la comunicazione Asl?
    rispondi al commento
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