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Tra gli adempimenti richiesti per fruire della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie viene spesso citata la Comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale.
Generalmente i contribuenti non sanno di cosa si tratti e, talvolta, anche gli stessi tecnici hanno qualche dubbio. I primi perché giustamente non possono conoscere tutte le norme inerenti l'edilizia e la sicurezza nei cantieri e i secondi per una questione puramente terminologica.
Cerchiamo allora di chiarire in modo definitivo cos'è effettivamente la Comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale citata nella guida dell'Agenzia delle Entrate sulla detrazione per le ristrutturazioni edilizie ed in quali casi questa comunicazione è obbligatoria o meno.
In termini tecnici la comunicazione ASL non è altro che la cosiddetta Notifica Preliminare, ossia un documento previsto dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri. Per inquadrarla più precisamente bisogna fare riferimento all'articolo 99 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche.
L'articolo citato prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare, elaborata conformemente all'Allegato XII del D.Lgs 81/2008.
L'Allegato XII contiene una semplice lista delle informazioni da riportare nella notifica:
1. Data della comunicazione;
2. Indirizzo del cantiere;
3. Committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
4. Natura dell'opera;
5. Responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
6. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
9. Durata presunta dei lavori in cantiere;
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
Sempre l'articolo 99 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 fornisce i casi in cui la notifica preliminare (o comunicazione ASL) è obbligatoria:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 del medesimo decreto;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.
Analizziamo attentamente ogni punto. Alla lettera a) si fa riferimento a cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (nei quali tra l'altro deve essere designato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione).
Cosa si intende precisamente per impresa esecutrice? Citiamo la definizione che il medesimo Decreto ci fornisce: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
L'impresa esecutrice si differenzia dal lavoratore autonomo, che invece è persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
Prima di approfondire meglio il punto a), passerei a interpretare i punti successivi. Il punto b) pare chiaro, mentre al punto c) si parla di uomini/giorno. Di cosa si tratta? Anche qui è bene citare la definizione che compare nel Decreto: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. Gli uomini/giorno sono quindi l'unità di misura con cui si stima l'entità di un cantiere.
Chiarita la terminologia utilizzata per i tre casi in cui la notifica preliminare è obbligatoria, cerchiamo di fare alcuni esempi relativi a situazioni concrete. Accanto ad ogni situazione riporterò a fianco un sì o un no per indicare se la notifica preliminare è obbligatoria o meno:
- cantiere di entità inferiore a 200 uominigiorno in cui opera un'unica impresa esecutrice: No;
- cantiere di entità superiore a 200 uominigiorno in cui opera un'unica impresa esecutrice: Sì;
- cantiere in cui operano due o più imprese esecutrici: Sì;
- cantiere in cui opera un'impresa esecutrice e uno o più lavoratori autonomi: No se l'entità complessiva dei lavori è inferiore a 200 uominigiorno, Sì se l'entità dei lavori è superiore a 200 uominigiorno;
- cantiere in cui operano solo lavoratori autonomi: No
Le casistiche possono essere disparate. Nel dubbio potrebbe essere utile contattare l'ASL o la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.
Considerato che la comunicazione ASL è strettamente legata alla normativa sulla sicurezza nei cantieri, per quale motivo rientra fra i documenti da conservare ed esibire in caso di controlli inerenti la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie?
Bisogna tenere conto che l'Erario concede benefici solo nei casi di pieno rispetto di qualsiasi norma. Si tratta di un principio base. Quando si parla di lavori edili, le norme principali sono quelle di carattere urbanistico-edilizio e quelle di sicurezza nei cantieri. Il mancato rispetto di queste norme comporta infatti la decadenza del beneficio fiscale.
Ci spieghiamo perché, allora, fra i documenti da conservare e mostrare in caso di controlli sulla detrazione per le ristrutturazioni edilizie compaiono le autorizzazioni comunali (ove obbligatorie per legge ) e la comunicazione ASL (ove obbligatoria per legge).
La normativa sulla sicurezza non richiede solo di valutare la necessità o meno della notifica preliminare, ma prevede anche altri adempimenti. Tuttavia questo documento è ritenuto rilevante perché segnala la presenza di lavori edili in corso alle autorità addette al controllo della sicurezza nei cantieri. Quindi fra tutta la documentazione da redigere riguardo alla sicurezza, la notifica preliminare è quella che ci rende soggetti a possibili controlli e, quindi, è ritenuta quella che maggiormente può dare un'indicazione sull'effettivo rispetto delle norme (se invio la notifica preliminare segnalando l'esistenza di un cantiere, è altamente probabile che io sia in regola per superare positivamente eventuali controlli sulla sicurezza).
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