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Bonifico detrazioni errato

Cosa accade quando si sbaglia ad effettuare il bonifico per lavori che beneficiano della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni o sul risparmio energetico?
Pubblicato il / Aggiornato il

Bonifico per detrazioni fiscali


In un precedente articolo abbiamo analizzato come effettuare i pagamenti per le detrazioni fiscali sulla casa, in particolare per le ristrutturazioni edilizie, per il risparmio energetico energetico nonchè per l'acquisto di mobili ed
elettrodomestici, previsto dal bonus mobili.

Detrazioni fiscali e bonifico parlante
Abbiamo visto che nella maggior parte dei casi è richiesto il pagamento mediante apposito modello di bonifico bancario o postale, da cui risultino:

  • nome, cognome e indirizzo della persona a favore della quale si esegue il pagamento;

  • codice iban del soggetto nei cui confronti si versa l'importo;

  • causale, contenente il riferimento normativo della detrazione di cui si intende usufruire;

  • il numero e la data della fattura;

  • la causale del versamento. In particolare occorre riportare il riferimento normativo che disciplina l'agevolazione di cui si intende usufruire (a esempio nel caso di bonifico parlante per ristrutturazione;

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.


Questo particolare modello di bonifico per le detrazioni fiscali si differenzia dal bonifico ordinario perché al momento della transazione, banche e poste e, in linea generale gli istituti finanziari, devono operare una ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori. La misura della ritenuta applicabile, inizialmente fissata al 10%, è stata successivamente rideterminata al 4%, per effetto del comma 8 dell'art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, con effetto a partire dal 6 luglio 2011.

In seguito, il Governo ha ritenuto opportuno un ulteriore ritocchino innalzando nuovamente la ritenuta sino a 8%.

Colui che effettua il bonifico non si accorgerà dell'applicazione della ritenuta.

La rileverà invece colui che riceve il pagamento, poiché il totale corrisposto arriverà detratto del 8%. Si tratta infatti di una ritenuta applicata in fase di transazione.

Nonostante l'Agenzia delle Entrate abbia fornito più volte indicazioni su come effettuare i pagamenti sulle guide, sulle circolari e sul proprio sito, gli errori sono dietro l'angolo, un po' per inesperienza e un po' per difficoltà nel comprendere quale sia la normativa di riferimento. In tali casi, è possibile che si commetta qualche errore e che il bonifico non sia corretto.

Gli errori possono essere di varia natura: possono essere valore sostanziale tali da comportare la perdita della detrazione, ma anche errori meno gravi, per i quali l'Agenzia delle Entrate ha ultimamente espresso una posizione meno rigorosa, aprendo a ipotesi di violazioni meramente formali che, in quanto tali, non comportano la perdita del beneficio fiscale.

Quali sono gli errori più diffusi e quali sono le loro conseguenze?


Bonifico ordinario


C'è ad esempio chi effettua un bonifico ordinario anziché il bonifico apposito per le detrazioni fiscali. Si tratta oramai di una ipotesi in genere non frequente, poiché di fatto tutti (o quasi) gli istituti bancari hanno messo a disposizione del contribuente/correntista un apposito modello per effettuare il bonifico parlante.

In ogni caso, qualora si sia utilizzato erroneamente il bonifico ordinario in luogo di quello parlante, in alcuni casi è possibile non incorrere nella perdita della detrazione fiscale.

In un primo momento l'Agenzia aveva sostenuto una posizione molto rogida, negando, in ogni caso, la possibilità di accedere ai benefici fiscali.

Bonifico detrazioni errato
Con la risoluzione n.55/E del 2012 l'Agenzia delle Entrate ha progressivamente mutato orientamento, chiarendo che la detrazione non è riconosciuta in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche o alle poste di operare la ritenuta del 8%.

In caso di pagamento già effettuato con bonifico ordinario, per non perdere la detrazione sarà allora opportuno annullare il pagamento facendosi restituire i soldi ed eseguirlo nuovamente mediante il modello di bonifico corretto.

È tuttavia possibile che, in taluni casi, questo non sia possibile, non sia cioè possibile ripetere il versamento.

In tale circostanza, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa (Agenzia delle Entrate, circolari nn. 48/E/2016 e 8/E/2017).

L'Agenzia, in ogni caso, ha il potere di effettuare tutti i necessari e opportuni controlli per verificare, in concreto, se il comportamento posto in essere non realizzi un abuso e sia effettivamente rispettoso della normativa di riferimento.


Bonifico con causale errata


Altro errore molto diffuso nell'effettuare i pagamenti è l'utilizzo del modello di bonifico corretto, ma l'indicazione sbagliata della detrazione di cui si intende beneficiare.

Ad esempio c'è chi inserisce l'indicazione alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie in luogo della detrazione sul risparmio energetico o viceversa.

Cosa succede in questi casi?

Si può perdere il beneficio per aver semplicemente sbagliato ad indicare la tipologia di detrazione?

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.11/E del 21 maggio 2014 ha finalmente chiarito ogni dubbio.

Un contribuente che ha pagato dei lavori mediante apposito bonifico per le detrazioni fiscali indicando quella sul risparmio energetico anziché quella sulle ristrutturazioni edilizie chiede se per questa svista rischia di perdere la detrazione.

L'Agenzia delle Entrate, ricordando prima la questione relativa all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% che avviene utilizzando il modello di bonifico corretto, così risponde:

nell'ipotesi in cui l'indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione.


Quindi, chi ha sbagliato a indicare il tipo di detrazione, ma è in regola con tutto quanto prevede la normativa per la detrazione fiscale di cui effettivamente intende beneficiare, può stare tranquillo perché non rischia di perdere il beneficio.


Bonifico parlante e altri errori comuni


Se invece l'errore consiste nell'aver omesso le altre informazioni utili per individuare correttamente la detrazione fiscale per la quale si richiede la detrazione fiscale?

Cosa accade in questi casi?

Si perde l'agevolazione fiscale?


La risposta a tale ulteriore quesito è fornita sempre dall'Amministrazione finanziaria che, con la citata risoluzione 7 giugno 2012, n. 55, ha stabilito che in caso di incompletezza dei dati sul bonifico bancario parlante, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui l'istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta tutte le informazioni previste ex lege e in modo da consentire agli istituti di credito di operare la ritenuta del 4%.

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Bonifico detrazioni errato
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Lara
    Lara
    Lunedì 26 Giugno 2023, alle ore 16:07
    Ho effettuato un bonifico parlante per usufruire della detrazione al 65% sull'acquisto degli Infissi.
    Sto avendo difficoltà a fare la comunicazione all'enea, posso farmi riaccreditare il bonifico dalla ditta che mi ha sostituito gli Infissi e rimettere un Bonifico parlante per detrazione al 50%?
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Lara
      Lunedì 26 Giugno 2023, alle ore 22:41
      In linea teorica, se l'azienda procede a uno storno e non vi sono altri problemi contabili, ritengo possa procedere in tale senso
      rispondi al commento
  • Raffaele
    Raffaele
    Lunedì 12 Giugno 2023, alle ore 13:04
    Ho effettuato alcuni bonifici parlanti dove, a latere della correttezza di tutti gli inserimenti effettuati, l'istituto bancario di default non ha inserito l'indirizzo del beneficiario, asserendo che non v'era spazio.
    Posso stare tranquillo?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Raffaele
      Lunedì 12 Giugno 2023, alle ore 19:25
      Sì, può stare tranquillo, non perde nulla.  Per ulteriore certezza, si faccia rilasciare da parte dell’impresa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che "i corrispettivi legati al bonifico parlante n................ del ............. a suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa". Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Michele
    Michele
    Venerdì 9 Giugno 2023, alle ore 15:52
    Ho effettuato dei bonifici parlanti errati.
    Ho inserito come beneficiario della detrazione il mio codice fiscale, e fin qui tutto bene, e come beneficiario del bonifico sempre il mio codice fiscale.
    Come posso rimediare?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Michele
      Lunedì 12 Giugno 2023, alle ore 19:22
      Se Le riesce di rifare nuovamente l'operazione è meglio.  Diversamente per avere contezza del pagamento, se è andato a buon fine, si faccia rilasciare da parte dell’impresa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che "i corrispettivi legati al bonifico parlante n................ del ............. a suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa". Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Alex
    Alex
    Domenica 4 Giugno 2023, alle ore 20:37
    Mi hanno fatto fattura per un condizionatore.
    Ho pagato con bonifico parlante.
    Ora l'installatore ha sbagliato la fattura e mi ha fatto nota di accredito a storno.
    Ha poi emesso nuova fattura con importo corretto.
    Chiedo: l'installatore dovrà farmi un bonifico dell'importo della fattura annullata e io fare un nuovo bonifico parlante?
    ( mi serve per avere i dati corretti per Enea).
    E la ritenuta 8% che è stata trattenuta all'installazione con il primo bonifico come gli sarà restituita ?
    rispondi al commento
  • Francesca
    Francesca
    Venerdì 12 Maggio 2023, alle ore 18:57
    Ho fatto un bonifico per agevolazioni fiscali in maniera errata, poiché non avevo i requisiti per farlo.
    Il fornitore del servizio mi dice che lui può rimandarmi l'importo ma senza la trattenuta dell8% che quindi va a mio carico, come è possibile?
    Come posso comportarmi?
    Ho letto una casistica simile nei commenti precedenti ma non ho capito. Il fornitore mi dice che non avendo lui ricevuto la quota dell'8% non può restituirmela.
    rispondi al commento
  • Elisa
    Elisa
    Mercoledì 3 Maggio 2023, alle ore 23:47
    Posso effettuare il bonifico parlante da un altro conto non intestato a me specificando che beneficiario sono io? (La fattura dei lavori e intestato a me )
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Elisa
      Giovedì 4 Maggio 2023, alle ore 12:27
      Si ma dal bonifico deve risultare in modo non equivoco chi è il soggetto che usufruisce della detrazione, con l’esplicita indicazione del codice fiscale.
      rispondi al commento
  • Gabriele
    Gabriele
    Martedì 2 Maggio 2023, alle ore 07:02
    Ho effettuato un bonifico parlante, ma sia la fattura che il bonifico riportano un errato codice fiscale del destinatario detrazione.
    È necessario ripetere sia fatturazione che bonifico?
    Come può la ditta beneficiaria del bonifico recuperare l'8% di ritenuta che gli è stata già applicata sul bonifico errato e restituirmi l'importo per intero?
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Gabriele
      Martedì 2 Maggio 2023, alle ore 11:48
      Se la spesa è stata sostenuta correttamente dal soggetto beneficiario non ci sono problemi.Si faccia in ogni caso rilasciare una dichiarazione dall'impresa che dovrà esibire al suo consulente per la dichiarazione redditi a fine anno e in caso di eventuale controllo dell'ADE
      rispondi al commento
      • Gabriele
        Gabriele Debora mirarchi
        Mercoledì 17 Maggio 2023, alle ore 08:43
        Porto a beneficio della discussione quanto ha risposto al mio quesito il Caposezione dell'assistenza multicanale di Roma dell'ADE.
        Fate caso al termine "manualmente":.. omissis.. il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.
        A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.
        Nel caso prospettato, pertanto, sarà sufficiente annotare manualmente sulle fatture il nominativo del soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, con la relativa percentuale di sostenimento.
        rispondi al commento
  • Zannabis
    Zannabis
    Giovedì 13 Aprile 2023, alle ore 16:24
    Ho effettuato un bonifico parlante per lavori di ristrutturazione in appartamento, indicando tra le informazioni nella causale anche il numero di fattura.
    Alcuni giorni dopo il pagamento la ditta mi ha comunicato di aver sbagliato il numero della fattura.
    Si tratta di un caso per il quale può non essermi riconosciuta la detrazione?
    Oppure trattasi di errore formale che non riguarda dati fondamentali?
    Davide.
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Zannabis
      Giovedì 13 Aprile 2023, alle ore 17:19
      Ritengo che non vi siano problemi di perdita del beneficio fiscale.In ogni caso, può farsi rilasciare una dichiarazione dalla ditta, con l'indicazione corretta della fattura.
      rispondi al commento
  • Alecas
    Alecas
    Martedì 28 Marzo 2023, alle ore 14:40
    Ho eseguito un bonifico parlante per un fornitore con tutte le informazioni necessarie.
    Unico neo, l'IBAN usato è si intestato al beneficiario del bonifico, ma è diverso da quello indicato in fattura.
    Il beneficiario in questo caso ha diversi conti che usa per i pagamenti, e non a caso questo era stato usato anche per fatture precedenti.
    In questo caso si rischia la perdita delle detrazioni?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Alecas
      Martedì 28 Marzo 2023, alle ore 16:25
      Non perde nulla. Per stare tranquillo, se il pagamento è andato a buon fine, si faccia rilasciare da parte dell’impresa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che "i corrispettivi legati al bonifico parlante n................ del ............. a suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa". Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Alecas
        Alecas Pasquale
        Mercoledì 29 Marzo 2023, alle ore 16:15
        La dichiarazione è obbligatoria per questa casistica?
        O possiamo provare comunque a presentare la documentazione così com'è per il 730 e poi magari chiedere la dichiarazione in caso di problemi?
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Alecas
          Giovedì 30 Marzo 2023, alle ore 10:06
          La dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'impresa non è obbligatoria.
          Lo diventa nei casi in cui sia stato effettuato un bonifico ordinario e non c'è la possibilità di rifare l'operazione; negli altri casi è "consigliabile" in presenza di pagamenti dubbiosi o il cui esito non sia andato a buon fine.
          La richiesta può essere fatta anche a posteriori.
          Cordiali saluti.  
          rispondi al commento
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