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In un precedente articolo abbiamo analizzato come effettuare i pagamenti per le detrazioni fiscali sulla casa, in particolare per le ristrutturazioni edilizie, per il risparmio energetico energetico nonchè per l'acquisto di mobili ed
elettrodomestici, previsto dal bonus mobili.
Abbiamo visto che nella maggior parte dei casi è richiesto il pagamento mediante apposito modello di bonifico bancario o postale, da cui risultino:
Questo particolare modello di bonifico per le detrazioni fiscali si differenzia dal bonifico ordinario perché al momento della transazione, banche e poste e, in linea generale gli istituti finanziari, devono operare una ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori. La misura della ritenuta applicabile, inizialmente fissata al 10%, è stata successivamente rideterminata al 4%, per effetto del comma 8 dell'art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, con effetto a partire dal 6 luglio 2011.
In seguito, il Governo ha ritenuto opportuno un ulteriore ritocchino innalzando nuovamente la ritenuta sino a 8%.
Colui che effettua il bonifico non si accorgerà dell'applicazione della ritenuta.
La rileverà invece colui che riceve il pagamento, poiché il totale corrisposto arriverà detratto del 8%. Si tratta infatti di una ritenuta applicata in fase di transazione.
Nonostante l'Agenzia delle Entrate abbia fornito più volte indicazioni su come effettuare i pagamenti sulle guide, sulle circolari e sul proprio sito, gli errori sono dietro l'angolo, un po' per inesperienza e un po' per difficoltà nel comprendere quale sia la normativa di riferimento. In tali casi, è possibile che si commetta qualche errore e che il bonifico non sia corretto.
Gli errori possono essere di varia natura: possono essere valore sostanziale tali da comportare la perdita della detrazione, ma anche errori meno gravi, per i quali l'Agenzia delle Entrate ha ultimamente espresso una posizione meno rigorosa, aprendo a ipotesi di violazioni meramente formali che, in quanto tali, non comportano la perdita del beneficio fiscale.
Quali sono gli errori più diffusi e quali sono le loro conseguenze?
C'è ad esempio chi effettua un bonifico ordinario anziché il bonifico apposito per le detrazioni fiscali. Si tratta oramai di una ipotesi in genere non frequente, poiché di fatto tutti (o quasi) gli istituti bancari hanno messo a disposizione del contribuente/correntista un apposito modello per effettuare il bonifico parlante.
In ogni caso, qualora si sia utilizzato erroneamente il bonifico ordinario in luogo di quello parlante, in alcuni casi è possibile non incorrere nella perdita della detrazione fiscale.
In un primo momento l'Agenzia aveva sostenuto una posizione molto rogida, negando, in ogni caso, la possibilità di accedere ai benefici fiscali.
Con la risoluzione n.55/E del 2012 l'Agenzia delle Entrate ha progressivamente mutato orientamento, chiarendo che la detrazione non è riconosciuta in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche o alle poste di operare la ritenuta del 8%.
In caso di pagamento già effettuato con bonifico ordinario, per non perdere la detrazione sarà allora opportuno annullare il pagamento facendosi restituire i soldi ed eseguirlo nuovamente mediante il modello di bonifico corretto.
È tuttavia possibile che, in taluni casi, questo non sia possibile, non sia cioè possibile ripetere il versamento.
In tale circostanza, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa (Agenzia delle Entrate, circolari nn. 48/E/2016 e 8/E/2017).
L'Agenzia, in ogni caso, ha il potere di effettuare tutti i necessari e opportuni controlli per verificare, in concreto, se il comportamento posto in essere non realizzi un abuso e sia effettivamente rispettoso della normativa di riferimento.
Altro errore molto diffuso nell'effettuare i pagamenti è l'utilizzo del modello di bonifico corretto, ma l'indicazione sbagliata della detrazione di cui si intende beneficiare.
Ad esempio c'è chi inserisce l'indicazione alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie in luogo della detrazione sul risparmio energetico o viceversa.
Cosa succede in questi casi?
Si può perdere il beneficio per aver semplicemente sbagliato ad indicare la tipologia di detrazione?
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.11/E del 21 maggio 2014 ha finalmente chiarito ogni dubbio.
Un contribuente che ha pagato dei lavori mediante apposito bonifico per le detrazioni fiscali indicando quella sul risparmio energetico anziché quella sulle ristrutturazioni edilizie chiede se per questa svista rischia di perdere la detrazione.
L'Agenzia delle Entrate, ricordando prima la questione relativa all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% che avviene utilizzando il modello di bonifico corretto, così risponde:
nell'ipotesi in cui l'indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione.
Quindi, chi ha sbagliato a indicare il tipo di detrazione, ma è in regola con tutto quanto prevede la normativa per la detrazione fiscale di cui effettivamente intende beneficiare, può stare tranquillo perché non rischia di perdere il beneficio.
Se invece l'errore consiste nell'aver omesso le altre informazioni utili per individuare correttamente la detrazione fiscale per la quale si richiede la detrazione fiscale?
Cosa accade in questi casi?
Si perde l'agevolazione fiscale?
La risposta a tale ulteriore quesito è fornita sempre dall'Amministrazione finanziaria che, con la citata risoluzione 7 giugno 2012, n. 55, ha stabilito che in caso di incompletezza dei dati sul bonifico bancario parlante, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui l'istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta tutte le informazioni previste ex lege e in modo da consentire agli istituti di credito di operare la ritenuta del 4%.
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