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Denuncia di inizio attività e opere illegittime

In materia di autorizzazioni amministrative inerenti le opere edilizie, che cosa può fare l'amministrazione comunale se si rende conto che il silenzio assenso è sbagliato?
Pubblicato il

D.I.A. in ambito edilizio


La denuncia di inizio attività, meglio nota come D.I.A., consente l'esecuzione di opere edilizie in un termine relativamente breve dalla presentazione della domanda.

DIAÈ chiaro sul punto l'art. 23, primo comma, d.p.r. n. 380/2001 a mente del quale

Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

L'art. 22 del medesimo decreto specifica, nella sostanza, che sono realizzabili previa presentazione della denuncia di inizio attività:

a) lavori edili di manutenzione straordinaria;

b) lavori edili di restauro e risanamento conservativo;

c) opere di ristrutturazione non comportanti aumento di volume e che non alterino la sagoma dell'edificio, ovvero interventi in alternativa al permesso di Costruire così come disciplinati dall'art. 2 comma 3 del d.p.r. n. 380/01.

È comunque utile ricordare che a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento di due altri procedimenti autorizzatori, che prendono il nome di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata), la DIA assume carattere residuale tra gli strumenti autorizzatori di interventi edilizi.

In ogni caso è sempre bene valutare assieme al tecnico incaricato la natura dell'intervento in relazione al comune di ubicazione del terreno e/o dell'edificio sui quali si andrà ad operare, poiché i regolamenti edilizi locali possono contenere sensibili differenze o comunque la prassi locale può portare alla richiesta di differenti autorizzazioni.

La denuncia di inizio attività diviene titolo valido a eseguire le opere con il così detto silenzio assenso.

Ai sensi dell'art. 20, primo comma, legge n. 241/90, infatti, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non esercita poteri previsti dalla legge.


Denuncia di inizio attività e poteri istruttori del Comune


Che cosa può fare il Comune a fronte del deposito di una denuncia di inizio attività non corretta?

CILAAi sensi dell'art. 23, sesto comma, d.p.r. n. 380/2001:

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

Insomma se c'è qualche problema i lavori non possono essere iniziati, salvo correzioni della iniziale denuncia, ed il tecnico si assume le proprie responsabilità per il caso di dichiarazioni mendaci.

E se pur potendosi sollevare delle obiezioni, l'amministrazione comunale non fa nulla?

Davvero si può arrivare a pensare che l'opera illegittima possa ritenersi tacitamente assentita senza più alcuna possibilità d'emendare il provvedimento tacito di assenso?

Della questione s'è occupato il Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) del Lazio, sezione di Latina.

Il caso era pressoché il seguente: il proprietario di un terreno decide di recintarlo e dopo il sopralluogo sul posto del suo tecnico assieme a quello comunale per una questione di confini con il suolo pubblico, presenta una D.I.A. cui non vengono avanzate osservazioni.

Dopo l'esecuzione dei lavori l'amministrazione comunale si è resa conto, a suo modo di vedere, della illegittimità degli stessi e spicca ordine di rimozione e remissione in pristino.

Da qui il ricorso al T.A.R. del proprietario del terreno: siccome s'era formato il silenzio assenso, l'amministrazione non avrebbe potuto emettere quell'ordinanza.

Il Tribunale laziale gli dà ragione, poiché siccome era stata presentata una D.I.A. e la stessa era stata tacitamente asseverata, non v'era lo spazio d'un ordine contraddittorio con il provvedimento autorizzatorio. Questo in sostanza il cuore della sentenza n. 269 resa dal T.A.R. del Lazio, sezione di Latina, l'1 aprile 2014.

Ma allora, viene da domandarsi, che cosa può fare l'amministrazione per riparare ad un proprio errore in casi del genere? Davvero si può credere che l'amministrazione perda i propri poteri e, come nel caso delle opere edilizie, debba vedere perpetrato un abuso?

No, dice il T.A.R. Lazio, non è contestabile che l'amministrazione conservi poteri di controllo, di inibizione e sanzionatori, se difettano i presupposti per la d.i.a., tuttavia tali poteri vanno esercitati nelle forme dell'autotutela.

Autotutela che in sostanza consente di fare una marcia indietro revocando l'efficacia autorizzatoria del silenzio assenso (cfr. art. 21-nonies l. n. 241/90).

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Denuncia di inizio attività e opere illegittime
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