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Le nuove disposizioni antincendio, rappresentano una vera rivoluzione nel campo della prevenzione incendi per gli edifici condominiali.
Esse sono contenute nel Decreto del Ministero degli Interni datato 25 gennaio 2019 e sono entrate in vigore il 6 maggio 2023 per le nuove costruzioni.
Per gli edifici esistenti, adibiti a civile abitazione, l'entrata in vigore è prevista secondo le seguenti scadenze: esistenti entreranno in vigore con le seguenti scadenze:
Entro il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza, ed entro il 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni.
Per gli edifici di civile abitazione esistenti entro il 6 maggio 2019 soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011, occorre comunicare al Comando dei vigili del fuoco l'avvenuto adempimento ai suddetti adeguamenti, all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
In virtù delle diverse altezze degli edifici adibiti a civile abitazione, le nuove norme prevedono i seguenti 4 livelli:
Per gli edifici di altezza superiore a 24 m, qualora siano presenti attività comprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l'edificio stesso ma a esso non pertinenti, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
Per ognuno dei livelli sopra indicati, le nuove norme prescrivono compiti e funzioni per il responsabile dell'attività oltre che per gli occupanti delle singole abitazioni.
Unitamente a tali indicazioni, vengono anche descritti comportamenti, da adottare in caso di incendio oltre a un elenco di misure preventive per scongiurarne la propagazione.
Prendendo in esame uno dei livelli di maggiore riscontro tra gli edifici di nuova costruzione, come il Livello di Prestazione 0 - 12 m ≤ h < 24 m, al responsabile dell'attività, compete l'indicazione delle misure standard da adottare in caso d'incendio, oltre alla diffusione di tutte le informazioni utili per gli occupanti l'edificio.
Come mezzo di comunicazione di quanto sopra descritto, è prevista l'esposizione di un foglio informativo riportante:
Particolare responsabilità ricade sul Responsabile dell'attività nel mantenere in efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo e interventi di manutenzione.
Le norme prevedono altresì anche dei compiti per gli occupanti l'edificio: a essi è prescritto durante l'esercizio quotidiano, l'osservazione delle indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo.
A essi è vietata l'alterazione in qualunque modo della fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva, attuando, specialmente in caso di emergenza, quanto indicato nel foglio informativo, oltre ad attuare In condizioni d'emergenza, quanto previsto nel foglio informativo.
Come criterio generale, le misure standard da attuare in caso di incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere, e in particolare:
In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercitate da responsabili dell'attività diverse, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe.
In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo. Tale planimetrie devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.
La responsabilità dell'attività in un condominio, è generalmente affidata a un amministratore, il quale, nel rispetto della nuova normativa, in caso di attività soggetta al D.P.R.151/11, deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed eventualmente richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi, e provvedere al suo rinnovo prima della scadenza, qualora sia già stato rilasciato.
Deve mantenere in efficienza le attività, i sistemi, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ,oltre a tutte le altre misure adottate a tal senso.
Deve effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione, in accordo con la regolamentazione vigente e a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche, oltre a mantenere aggiornato e disponibile un registro dei controlli.
Particolare importanza va data al rispetto di quanto prescritto circa le vie d'esodo da parte dei condomini, i quali devono evitare di creare condizioni di inefficienza o pericolo dei sistemi di emergenza.
Tali condizioni possono essere rappresentate da danneggiamento dell'illuminazione delle vie di fuga, posizionamento di oggetti ingombranti lungo gli spazi indicati per eventuale esodo.
Altro fattore importante, ai fini della sicurezza in caso di esodo, è il mantenimento in condizioni di efficienza delle pavimentazioni relative alle vie di fuga descritte, evitando di creare sconnessioni delle superfici pavimentate, oltre a renderle sdrucciolevoli, impiegando prodotti non adeguati per la loro pulizia.
Per un amministratore che prende in carico per la prima volta un condominio, consiglio di effettuare un attento esame delle condizioni generali dell'edificio, che comprenda specialmente l'individuazione dei locali in cui sono presenti attività diverse da quelle abitative.
Risulta utile consultare le disposizioni riportate nel sito dei vigili del fuoco www.vigilfuoco.it, al fine di individuare le attività da attenzionare e le relative misure preventive da adottare.
Ovviamente occorrerà acquisire tutti gli atti in possesso del condominio, come richieste pareri Vigili del fuoco, controlli delle eventuali apparecchiature condominiali preposte alla prevenzione incendi ecc.
La migliore misura da adottare per scongiurare il rischio di incendio in un edificio, resta sempre la prevenzione attenta, da attuare con l'ausilio di tecnici competenti,che possono evidenziare meglio di chi non né ha competenza, quei pericoli nascosti, dai quali può generarsi un incendio.
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