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Il tema della sicurezza degli edifici, riveste una notevole importanza, su cui si è molto dibattuto ultimamente, anche alla luce di diversi episodi, che hanno messo in risalto la vulnerabilità di alcuni sistemi costruttivi.
L'avvento dei nuovi incentivi, per l'edilizia come l'ormai noto superbonus 110, ha maggiormente animato il dibattito sulla materia, in quanto, da più parti, sono stati sollevati molti dubbi circa la sicurezza dei prodotti di rivestimento impiegati nella realizzazione di rivestimenti isolanti.
In seguito a ciò, le diverse aziende produttrici di materiali isolanti o di rivestimenti per facciate di edifici, si sono prodigate a produrre una serie di certificazioni, tese a garantire la sicurezza del proprio prodotto.
In questo clima di confusione generale, finalmente in data 8 aprile 2022 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'art. 15, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Il provvedimento legislativo definisce una Regola Tecnica Verticale (RTV) , la quale va a integrare il Codice di Prevenzione incendi, il D.M. 3 agosto 2015, disciplinando in modo cogente e per la prima volta in Italia il comportamento al fuoco delle facciate e delle coperture degli edifici.
L'intenzione del provvedimento sopracitato, è limitare la probabilità di propagazione di un incendio che possa essere generato in facciata e quindi all'esterno o all'interno di un edificio, attraverso le chiusure d'ambito dello stesso.
Con tale provvedimento, le future progettazioni di edifici, dovranno confrontarsi in modo cogente, senza ricorrere a interpretazioni più o meno valide, circa le misure di sicurezza da adottare, nella realizzazione di un edificio.
Per comprendere meglio il provvedimento, occorre mettere in risalto cosa accade quando un edificio è interessato da un incendio, che coinvolga sia le parti interne sia esterne dello stesso.
In tale circostanza, i diversi materiali con cui sono realizzate le parti dell'edificio, si comportano in maniera differente, in relazione alle loro caratteristiche intrinseche, dando origine a diversi fenomeni di degrado.
Le diverse manifestazioni chimiche, endotermiche ed esotermiche, che si manifestano durante un incendio, inducono cedimenti strutturali, distacchi e conseguenti cadute dei materiali, che a loro volta possono innescare altri focolai nelle parti sottostanti, non ancora interessate dall'evento.
Tale susseguirsi di eventi, oltre a compromettere la sicurezza degli occupanti dell'edificio in questione, mette a repentaglio anche la sicurezza di chi è preposto a prestare soccorso.
All'interno del nuovo provvedimento di legge, vengono altresì indicati i requisiti di resistenza al fuoco, che le diverse chiusure d'ambito devono possedere.
Tale indicazione vale per le coperture di ogni tipologia, facciate di diverso tipo, facendo distinzione tra quelle a singolo involucro e quelle a doppia pelle ventilate.
La classificazione delle chiusure d'ambito per ciascun edificio, vengono inoltre classificate, in virtù delle quote di ciascun piano o livello, e del numero degli occupanti.
In particolare vengono così distinte:
Il nuovo provvedimento normativo, impone inoltre di tener conto nel corso della progettazione dei nuovi interventi, dei requisiti di reazione al fuoco dei componenti delle facciate, ovvero degli isolanti termici, dei sistemi di isolamento esterno costituiti da kit completi.
Oltre che da tutti i componenti di complemento che occorrono per completare l'intervento di isolamento, come guarnizioni, sigillanti, materiali di tenuta, qualora la loro presenza, riguardi oltre il 10% dell'intera superficie lorda della chiusura d'ambito a cui si riferiscono.
Sono inoltre compresi nelle norme di progettazione anche quei componenti di rivestimemto che occupino più del 40% delle superfici d'ambito, con la sola esclusione di quelli realizzati con il vetro.
Tra gli edifici per i quali non sono richiesti i requisiti di reazione al fuoco per coperture e facciate, rientrano quelli aventi altezze dei piani comprese tra 1 e 12 metri di altezza, nei quali però è previsto un affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non ospitano attività sanitarie di degenza o sale operatorie.
I provvedimenti sin qui descritti, lasciano comunque molti dubbi circa la reale protezione dal rischio incendio delle costruzioni in genere.
Infatti, si continuano a impiegare materiali non completamente incombustibili, che in particolari condizioni possono dar luogo a incendi in grado di propagarsi verticalmente, con una velocità non facilmente controllabile.
L'immagine sopra, illustra un prodotto isolante che presenta a contatto con la facciata una velatura in vetro protettiva in caso d'incendio.
Quest'ultimo aspetto, riveste particolare importanza, specialmente per gli edifici alti o di destinazione d'uso particolare come ospedali, ecc.
L'aver escluso dal controllo dei requisiti antincendio gli edifici alti fino a 12 metri rappresenta a mio avviso una disattenzione verso il problema della sicurezza che non può essere accettata.
Gli interventi di ristrutturazione e isolamento termico che proprio in questi giorni stanno riguardando il patrimonio edilizio nazionale, grazie alle agevolazioni statali, riguardano per la maggior parte edifici adibiti a civili abitazioni molti dei quali non superano i 12 metri di altezza.
Per tali edifici, l'impiego di materiali di rivestimento non completamente incombustibili, non rappresenta certamente un sistema che mette a riparo da rischi di incendio in futuro.
Anche se le progettazioni di tali interventi, sono fatte con scrupolo e competenza professionale, occorrono controlli a diversi livelli per scongiurare rischi in seguito.
In tal senso riveste particolare importanza la figura del Direttore dei lavori, al quale è demandata la responsabilità della corretta esecuzione delle opere, conformemente a quanto progettato.
Tale onere non può prescindere dal controllo in cantiere del materiale necessario per realizzare le opere, prima che lo stesso venga posato.
Ricordo, infatti, che tutti i componenti dei Kit per l'isolamento, debbono possedere dei requisiti tali da non costituire rischi d'incendio.
Purtroppo, spesso si notano cantieri in cui vengono impiegati materiali fra loro incompatibili, che oltre a non poter garantire una vera efficienza dal punto di vista energetico, comportano anche un rischio per la sicurezza dell'edificio nel tempo.
Un rivestimento a cappotto, ben eseguito, nel rispetto delle buone regole del costruire, presuppone l'analisi della stabilità del supporto su cui verrà ancorato.
Tale prassi è fondamentale per garantire nel tempo la durata dell'isolamento, specialmente in seguito a eventi che ne possono mettere a rischio la tenuta.
Alla luce di quanto descritto, ritengo che ci sia ancora molto da fare per garantire la sicurezza antincendio degli edifici. Occorre a mio avviso una legislazione più severa e completa, che tenga conto di altri fattori di rischio, oltre a quelli relativi all'incendio.
Unitamente a quanto descritto, riveste particolare importanza il ruolo delle autorità competenti, nell'effettuare una radicale opera di controlli in corso d'opera, mediante l'impiego di personale qualificato, al fine di scongiurare in futuro tragedie come quelle degli ultimi anni.
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