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Pompe di calore e detrazioni fiscali

Quando l'installazione di una pompa di calore può beneficiare delle detrazioni per il risparmio energetico, per le ristrutturazioni edilizie o del bonus mobili?
Pubblicato il

Quale detrazione per l'installazione di pompe di calore su edifici esistenti?


L'installazione di pompe di calore su edifici esistenti può beneficiare di alcune detrazioni fiscali: la detrazione sul risparmio energetico, la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie o il bonus mobili.

pompa di caloreQueste detrazioni non sono cumulabili fra loro, ossia bisogna sceglierne solo una.

Va anche detto che le detrazioni citate presuppongono diversi requisiti per potervi accedere e che per ognuna è previsto un apposito iter burocratico. Quindi non è detto che per qualsiasi tipo di installazione di pompa di calore si possa scegliere indifferentemente una delle tre detrazioni. Sarà invece necessario valutare per ogni caso specifico quale delle tre è fattibile. A volte può capitare che sussistano i requisiti per accedere a più di una detrazione, pertanto dovremo valutare e scegliere quella più vantaggiosa.

Per una scelta consapevole cerchiamo allora di chiarire quali sono i requisiti richiesti per ogni detrazione e che tipo di procedura è necessario seguire.


Pompe di calore e detrazioni fiscali per il risparmio energetico (65%)


Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico si possono applicare ad interventi eseguiti su edifici di qualsiasi categoria catastale, purché esistenti e già dotati di impianto di riscaldamento: abitazioni, uffici, negozi e quant'altro. Nel caso di pompe di calore la condizione per accedervi è che si tratti di sistemi ad alta efficienza e che la loro installazione costituisca una sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente.

Quando si parla di alta efficienza si fa riferimento a specifiche tabelle individuate dall'Agenzia delle Entrate i cui valori minimi dipendono dalla tipologia di funzionamento della pompa di calore che viene scelta (elettrica o a gas, aria-aria o acqua-aria o aria-acqua, ecc.).

Non sono agevolabili installazioni su edifici che non erano già provvisti di impianto di riscaldamento e nemmeno l'aggiunta di split ad integrazione di un impianto di riscaldamento esistente.

Dal 2012 la detrazione fiscale è stata estesa anche ai casi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore utilizzati per la produzione di acqua calda sanitaria.


Adempimenti per accedere alla detrazione fiscale per il risparmio energetico (65%)


Non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. È invece obbligatorio conservare la certificazione del produttore, le fatture e le ricevute dei bonifici. Ricordo a tal proposito che i pagamenti vanno effettuati con apposito bonifico. Per un approfondimento rimando all'articolo pagamenti per detrazioni fiscali sulla casa.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna poi trasmettere per via telematica all'Enea la scheda informativa relativa all'intervento realizzato. Per quanto riguarda la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore, per la comunicazione non è necessaria l'intermediazione di un tecnico abilitato. Il singolo cittadino può collegarsi al sito dell'Enea e compilare la scheda con i dati necessari. Tuttavia ritengo che la compilazione della scheda informativa non sia così facile per chiunque, soprattutto in certi passaggi di natura tecnica. Quindi consiglierei comunque di farsi affiancare da un tecnico di fiducia.

La ricevuta rilasciata dall'Enea e tutti gli altri documenti prima citati andranno poi consegnati al commercialista (o al caf, ecc.), che provvederà ad inserire la detrazione nella dichiarazione dei redditi, e successivamente dovranno essere conservati ed esibiti in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.


Pompe di calore e detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie (50%)


Se l'intervento effettuato non rientra nelle condizioni richieste per accedere alla detrazione fiscale per il risparmio energetico, si può valutare la possibilità di usufruire della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, solitamente definita 50%. Questo avviene per esempio quando le pompe di calore vengono installate senza dismettere l'impianto di riscaldamento esistente.

detrazione ristrutturazioni per pompe di caloreÈ importante sottolineare che, a differenza del 65%, questa detrazione è applicabile solamente a spese per lavori eseguiti su abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali.

In realtà nella lista degli interventi agevolabili indicata dall'Agenzia delle Entrate non compare la voce specifica pompe di calore. Si può però farle rientrare nella categoria caloriferi e condizionatori, per la quale è prevista la condizione che l'opera sia finalizzata al risparmio energetico.

Ma in quali condizioni installare una pompa di calore può portare ad un risparmio energetico? Quando si installano degli split per il condizionamento, nel caso in cui questi elementi, oltre a raffrescare, sono in grado anche di riscaldare, è possibile che, se utilizzati in modo razionale e alternato con un impianto di riscaldamento esistente, si ottenga un risparmio energetico globale.

Ciò può avvenire perché in genere la pompa di calore, quando la temperatura esterna non è troppo bassa (16-10°C), ha un'efficienza maggiore rispetto ad una caldaia tradizionale e pertanto, se utilizzata al posto della caldaia, consuma mediamente meno energia (intesa sia sotto forma di energia elettrica che di metano o altra fonte). Quando invece la temperatura esterna si abbassa (sotto i 10°C), la caldaia tende ad avere efficienza maggiore rispetto alla pompa di calore e pertanto risulterà più conveniente accendere la caldaia e spegnere la pompa di calore. Quindi, se adeguatamente utilizzato, il sistema integrato caldaia-pompa di calore può portare ad un effettivo risparmio energetico.

Il discorso fatto spiega perché installare degli split solo per il raffrescamento non è un intervento agevolabile, mentre lo diventa quando questi funzionano anche per riscaldare.


Adempimenti per accedere alla detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie (50%)


Per beneficiare della detrazione fiscale del 50% non è necessario fare la comunicazione mediante il sito dell'Enea come invece previsto per la detrazione sul risparmio energetico. È sufficiente preparare i documenti indicati in questo articolo e consegnarli al commercialista, caf o chi provvede alla vostra dichiarazione dei redditi.

Poiché la detrazione sulle ristrutturazioni ammette l'installazione di pompe di calore ma a condizione che si consegua un risparmio energetico, per non avere noie in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate sarebbe preferibile aggiungere ai documenti citati nell'articolo indicato un'attestazione scritta da parte di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) in cui viene dichiarato che l'intervento porta effettivamente ad un risparmio energetico.


Pompe di calore e bonus mobili


condizionatori e bonus mobiliDal 2013 si è aggiunto, oltre alle detrazioni precedenti, il cosiddetto bonus mobili. Tale detrazione è strettamente collegata a quella sulle ristrutturazioni edlizie nel senso che, per quanto concerne le abitazioni private, può accedervi solo chi per interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e restauro beneficia già della detrazione sulle ristrutturazioni (ovviamente per opere distinte dall'installazione di pompe di calore, come ad esempio la sostituzione dell'impianto elettrico, idro-sanitario e di riscaldamento, la demolizione e costruzione tramezzi interni, ecc.). Il collegamento alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è il primo requisito.

Il secondo ed ultimo requisito è che gli elettrodomestici siano classificati in classe A+. Per quanto concerne il discorso condizionatori, non è necessario che vadano a sostituire integralmente un impianto di riscaldamento esistente (così come per la detrazione sul risparmio energetico), nè tantomeno che funzionino sia per il raffrescamento che per il riscaldamento. Si potrebbe trattare di semplici condizionatori per il raffrescamento, come anche condizionatori che funzionano sia per il raffrescamento che per il riscaldamento, l'importante è il rispetto della classe energetica, che deve essere categoricamente A+.


Adempimenti per accedere al bonus mobili


Per richiedere la detrazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è necessario seguire la procedura già prevista per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.

L'unica dfferenza è che per il bonus mobili è ammesso come metodo di pagamento, oltre al solito bonifico per le detrazioni fiscali, anche la carta di credito o di debito (ossia il bancomat). Non sono ammesse altre fome di pagamento, come ad esempio assegni o contanti.

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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Andrew
    Andrew
    Domenica 19 Febbraio 2023, alle ore 13:07
    .Eliminata la possibilità di acquisto di una pompa di calore A+++ con lo sconto in fattura, chiedo come procedere ora per poter - post montaggio e installazione - usufruire del bonus mobili.
    L’acquisto della pompa di calore va fatto sempre con bonifico parlante così da inserire cod fiscale e generalità CLT? O bonifico ordinario?
    Ci vuole fattura per acquisto e istallazione?
    Occorre sempre comunicazione ENEA a mia cura nei 90 gg post instatallazione?
    Posso detrarre nei 10 anni al 50% l’importo della pompa,di calore?
    Sempre nell’anno posso quindi usufruire del bonus mobili’, detraendo il 50% della spesa mobili nei limiti del massimale previsto della legge?
    In sostanza post acquisto pompa di calore senza alcun bonus posso sempre usufruire del bonus mobili?
    Se si posso detrarre nei 10 anni entrambi i 2 costi di acquisto?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Andrew
      Lunedì 20 Febbraio 2023, alle ore 11:36
      Per il pagamento del climatizzatore può fare il bonifico ordinario o parlante ma usare anche con la carta di credito, purchè venga rilasciata la ricevuta della transazione. Per beneficiare del Bonus Mobili nel 2023, il climatizzatore deve essere anche montato con la relativa fattura ed il susseguente pagamento con bonifico parlante alla ditta o al tecnico installatore. Tutto il resto rimane immutato come la dichiarazione all'Enea entro 90g. dalla data di ultimazione lavori, l'autodichiarazione di atto notorio con descrizione dell'eseguito.  Nella prossima dichiarazione dei redditi del 2024 (per i redditi percepiti e spese sostenute nel 2023), porterà in detrazione, in quota parte, sia la spesa della pompa di calore che dei mobili. Cordiali saluti. 
      rispondi al commento
      • Andrew
        Andrew Pasquale
        Lunedì 20 Febbraio 2023, alle ore 20:46
        Grazie per il riscontro.
        Che intende per bonifico parlante all’installatore?
        Come deve essere disposto.
        Non può essere un bonifico ordinario nei modi d’uso?
        Mi può fornire anche un facsimile dell’autodichiarazione?
        Deve essere redatta in carta semplice?
        Altrimenti come?
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Andrew
          Martedì 21 Febbraio 2023, alle ore 09:57
          Il bonifico "parlante" è il metodo di pagamento che attesta l'esecuzione di interventi di ristrutturazione o di efficientamento energetico per beneficiare delle detrazioni fiscali, troverà già predisposto dalla Sua banca con la seguente dicitura: “Bonifico di pagamento per lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione fiscale 50%) art. 16-bis DPR 917/1986”. Non può essere usata nessun'altra modalità di pagamento.  Per l'autodichiarazione di atto notorio va redatta in carta semplice e custodita nel Suo archivio di casa per almeno 10 anni per eventuali controlli da parte dell'AdE. Il fac-simile lo trova al seguente link:   https://www.lavorincasa.it/come-compilare-un-autocertificazione-per-lavori/  Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Pasquale
    Pasquale
    Mercoledì 27 Luglio 2016, alle ore 11:03
    Una cosa ancora non mi è chiara. Se installo un condizionatore la cui efficienza è A+ in pompa di calore (quindi in riscaldamento) e A in raffreddamento, questo rientra nei criteri di detrazione?
    rispondi al commento
  • Anna C. Damato
    Anna C. Damato
    Martedì 12 Luglio 2016, alle ore 08:31
    Leggendo vari articoli sulle detrazioni applicabili mi sembra che permanga un equivoco di fondo:

    l'impianto di climatizzazione di nuova installazione deve SOSTITUIRE o anche solo INTEGRARE quello tradizionale esistente ?

    Sarei grata di un chiarimento definitivo.
    rispondi al commento
  • Daniela
    Daniela
    Martedì 28 Giugno 2016, alle ore 10:07
    Mi chiamo Daniela, volevo chiedere se la detrazione fiscale del condizionatore vale anche per me che sono in affitto o solo il padrone di casa ne può usufruire??
    rispondi al commento
  • Rouge105
    Rouge105
    Lunedì 13 Giugno 2016, alle ore 01:21
    Buongiorno la detrazione del 50% per l'acquisto di condizionatori, e il relativo accesso al bonus mobili, si applica anche in caso di nuova costruzione, qualora l'intervento sia successivo al rogito? Esiste un tempo minimo che deve trascorrere? grazie
    rispondi al commento
  • Lion@
    Lion@
    Mercoledì 11 Maggio 2016, alle ore 13:52
    Buongiorno,io sto acquistando 2 condizionatori a pompa di calore, non ho nessun intervento di ristrutturazione edilizia, verrando installati senza dismettere l'impianto di riscaldamento esistente (caldaia a gas), posso beneficiare della detrazione del 50%?grazie
    rispondi al commento
  • Quovado
    Quovado
    Giovedì 7 Gennaio 2016, alle ore 21:26
    OK, ed appunto per questo, rispetto ad una caldaia a condensazione e radianti soffitto, c'è risparmio energetico con il condizonatore in pompa di calore???Io penso di si.Se ciò deve essere certficato, chi deve e come può essere fatta la certficazione???grazie
    rispondi al commento
  • Quovado
    Quovado
    Domenica 3 Gennaio 2016, alle ore 01:41
    Salve, all'interno di una manutenzione straordinaria, sto installando caldaia a condensazione con pannelli radianti a soffitto per i quali chiederò detrazione 65%. Vorrei installare anche un dual ed un mono split con pompa di colore, posso detrarre quest'ultimi al 50%.grazie
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Quovado
      Giovedì 7 Gennaio 2016, alle ore 18:18
      Sì, a patto che le pompe di calore siano giustificabili come intervento che mira ad un risparmio energetico.
      rispondi al commento
  • Andrea0783
    Andrea0783
    Lunedì 30 Novembre 2015, alle ore 18:08
    Buon giorno volevo sapere se secondo lei ho il diritto ad usufruire delle detrazioni fiscali per il solo acquisto di due climatizzatori a pompa di calore ( un trial e un dual split) visto che le nuove norme costringono che l installazioni di questi climatizzatori siano fatti da personale qualificato fgas!io acquisterei on line entro il 31-12-15 questi climatizzatori che poi nel 2016 farei installare da personale qualificato fgas!Grazie
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Andrea0783
      Lunedì 28 Dicembre 2015, alle ore 11:39
      Sì, certamente. Può acquistare nel 2015 e far installare nel 2016, detraendo tutte le spese.
      rispondi al commento
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