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13 Gennaio 2021 ore 09:53 - NEWS Detrazioni e agevolazioni fiscali |
La nuova Legge di Bilancio 2021 ha prorogato tutti gli incentivi e le detrazioni fiscali sulla casa. Previste alcune importanti novita in tema di Bonus Mobili, il bonus che spetta a coloro che sostengono delle spese per l'arredo della casa e per l'acquisto di elettrodomestici.
Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, con la successiva conversione in legge n. 90 del 3 agosto 2013, che ha prorogato per la prima volta le detrazioni del 50% per ristrutturazioni di immobili residenziali, ha introdotto anche il Bonus Mobili, un'importante novità relativa all'acquisto di mobili da utilizzare per l'arredo degli immobili oggetto di tali ristrutturazioni.
In aggiunta al tetto di spesa detraibile per gli interventi edilizi, pari a 96.000 euro, è stato introdotto un ulteriore tetto di 10.000 euro detraibili in 10 rate annuali di pari importo, da spendere per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici in casse A+ (A per forni). Nella detrazione sono comprese anche le spese di trasporto e di montaggio.
La novità di quest'anno è l'estensione della detrazione pari al 50% delle spese fino ad limite massimo di 16.000 euro. Aumentato dunque il tetto di spesa fissato prima a 10.000 euro. Il limite è riferito alla singola unità immobiliare e chi esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio per più volte..
Condizioni, requisiti e modalità per presentare la domanda rimangono sostanzialmente invariati.
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Tali mobili, come detto, devono essere acquistati esclusivamente per l'arredo degli immobili in ristrutturazione e quindi non tutti possono richiedere il bonus, ma solo coloro che hanno chiesto o intendono richiedere la detrazione 50 % per lavori edili.
Beneficiari del bonus possono essere quindi tutti coloro che acquistino arredi o elettrodomestici, nell'ambito di una ristrutturazione edilizia, nel corso del 2021.
Gli interventi possono essere iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020 (e non prima).
I mobili devono essere acquistati dopo l'inizio dei lavori; i pagamenti, possono essere effettuati in qualunque momento.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015, ha espresso un chiarimento in merito alla trasferibilità agli eredi di questo diritto nei trasferimenti di immobili a causa di morte.
Infatti, la legge istitutiva della detrazione per gli interventi di recupero edilizio stabilisce che, in caso di decesso, il diritto a usufruire della detrazione si trasferisce agli eredi che detengono gli immobili, per questo alcuni contribuenti avevano ritenuto che si potesse estendere anche il beneficio relativo all'acquisto di mobili ed elettrodomestici.
L'Agenzia ha invece precisato che ciò non è possibile, in quanto rispetto al bonus del 50% si tratta di una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione (affermazione a mio avviso discutibile).
Come detto il bonus può essere richiesto solo da chi ha in corso lavori di ristrutturazione. Ma a quali lavori è legato?
Anche in questo caso si è generata un po' di confusione, poiché la detrazione 50% è legata anche ad alcuni interventi, come la sostituzione di un tubo del gas o l'apposizione di un corrimano a una ringhiera, che non sono di manutenzione straordinaria, ma l'Agenzia delle Entrate considera ugualmente agevolabili.
Gli stessi interventi non sono però legati al bonus mobili, come la stessa Agenzia ha chiarito con la miniguida Bonus mobili ed elettrodomestici, dove sono elencati così gli interventi ammessi:
Ma veniamo adesso alla questione impianto d'allarme. Molti utenti ci hanno chiesto se è possibile usufruire del bonus mobili avendo richiesto la detrazione 50% per l'installazione di un impianto d'allarme, di videosorveglianza, ecc.
Ho già spiegato nei commenti come la penso a riguardo ma, per maggiore precisione ho deciso di contattare direttamente l'Agenzia delle Entrate.
Il quesito da me posto è stato il seguente:
In base all'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia, l'installazione di un impianto d'allarme o di qualunque impianto ex novo, dovrebbe essere manutenzione straordinaria, se non ristrutturazione edilizia. Perché l'AdE la considera manutenzione ordinaria, non concedendo la possibilità ai contribuenti di chiedere il bonus mobili per tale intervento?
Questa è stata la risposta dell'Agenzia delle Entrate:
Gentile Redazione, l'art. 16 del decreto 63/2013 riconosce il bonus mobili ai contribuenti che fruiscono della detrazione per la ristrutturazione edilizia prevista dall'art. 16 bis, comma 1, del T.U. 917/1986.
Qui vi rientrano tutti gli interventi per i quali si può godere dell'agevolazione del 50% (a regime sarà 36 %) (...). Invece, la circolare n. 29 del 2013, interpretando in misura restrittiva la norma, collega più specificatamente la detrazione mobili solo ad alcuni interventi, e più specificamente a quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001 (…).
Nella circolare, quindi, come presupposto per il riconoscimento del bonus mobili, non vengono richiamati gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (lettera f dell'art 16 bis del T.U. 917/1986).
Secondo la circolare, quindi, per tali spese è possibile fruire della detrazione del 50% ma non del bonus mobili.
Vista l'incertezza, se lo ritiene opportuno, per avere un orientamento più certo potrà proporre interpello alla Direzione Regionale di competenza.
Sinceramente non ritengo tale risposta soddisfacente.
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L'Agenzia si è soffermata sull'impianto d'allarme valutandolo solo sotto l'aspetto di intervento relativo:
all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla stregua dell'installazione di un'inferriata o di una porta blindata.
Non lo ha invece valutato sotto l'aspetto impiantistico, considerando che il mio quesito era più generico, tanto che parlava anche di qualunque impianto ex novo, intendendo estendere l'eventuale risposta anche ad altri interventi citati dagli utenti, come l'installazione di un condizionatore a pompa di calore.
Insomma, a questo punto penso che gli utenti interessati, per avere una risposta definitiva, possano soltanto presentare un'istanza di interpello.
Con la circolare 10/E/2014 l'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che è possibile richiedere il bonus mobili per l'installazione di un antifurto, se per l'intervento sono stati necessari lavori edili.
Quindi, ad esempio, per l'installazione di quegli impianti d'allarme wi fi che non richiedono opere murarie, non sarà possibile accedere al bonus.
Non c'è alcuna distinzione merceologica relativa al tipo di mobili il cui acquisto è incentivabile, a differenza di quanto si era pensato in un primo tempo dopo l'approvazione del decreto legge.
Infatti, si era parlato inizialmente solo di arredi fissi, come cucine in muratura e armadi a muro, mentre l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le detrazioni fiscali per acquisto mobili vale per le cucine di tutti i tipi, per i letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché materassi e apparecchi di illuminazione, purché nuovi.
Restano esclusi tende, tendaggi e complementi d'arredo.
Sono agevolabili non solo i mobili di produzione industriale, ma anche quelli realizzati su misura da artigiani.
I mobili in questione non devono essere necessariamente legati all'intervento effettuato.
Ad esempio, se si ristruttura il bagno, si può detrarre anche l'acquisto della nuova cucina, se si realizza un nuovo tramezzo nell'ingresso si potrà detrarre anche l'acquisto di mobili per arredare il soggiorno, e così via.
Se invece si usufruisce della detrazione 50% per lavori su parti comuni di edifici condominiali è possibile fruire del bonus mobili solo per l'acquisto di beni finalizzati all'arredo di tali parti comuni, come guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.
Sono agevolabili anche le spese per il trasporto e il montaggio.
Ricapitolando, il bonus è costituito da una detrazione Irpef del 50% su un tetto massimo di 16.000 euro, da ripartire, tra gli aventi diritto, in 10 rate annuali.
Per richiedere la detrazione fiscale mobili ed elettrodomestici, è necessario seguire la procedura già prevista per la detrazione 50% in caso di ristrutturazione.
Non sarà necessario, quindi, inviare alcuna comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, ma basterà indicare gli estremi catastali dell'immobile in sede di dichiarazione dei redditi.
Fondamentale è poi conservare la documentazione fiscale relativa alle spese:
Se gli interventi di ristrutturazione di cui è interessato l'immobile richiedono uno specifico titolo abilitativo, è necessario esserne in possesso; per gli interventi di attività edilizia libera è sufficiente un'autocertificazione.
Tra gli adempimenti da portare a termine si segnala la comunicazione ad Enea.
I bonifici devono essere correttamente eseguiti, indicando il codice fiscale di chi effettua la spesa, la partita IVA o il codice fiscale della ditta beneficiaria del pagamento e la stessa causale attualmente utilizzata per gli interventi di ristrutturazione.
Al bonifico effettuato verrà applicata dalle banche una ritenuta d'acconto dell'8% sulla somma spettante al beneficiario.
Per l'acquisto di mobili o elettrodomestici è ammesso anche il pagamento con bancomat o carta di credito, per i quali farà fede la data in cui è avvenuta la transazione e non quella di addebito in conto corrente.
Non sono ammessi, invece, pagamenti con assegni o contanti.
Un caso particolare è quello in cui chi acquista i mobili si avvale di un finanziamento a rate.
Anche in questo caso è possibile usufruire del bonus mobili, purché la società erogatrice del finanziamento effettui il pagamento dei mobili mediante un bonifico riportante tutti i dati richiesti dalla normativa, vale a dire:
È possibile ottenere il bonus anche per mobili acquistati all'estero, purché si rispettino tutti i requisiti richiesti.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario del pagamento non residente in Italia abbia però un conto corrente in Italia, dovrà essere operata la ritenuta d'acconto prevista.
Se invece il soggetto beneficiario del pagamento non residente in Italia non dispone di un conto corrente italiano, bisognerà effettuare un bonifico internazionale in cui dovrà esserci, oltre al codice fiscale del richiedente e alla causale specifica, il codice identificativo analogo alla partita IVA previsto dal Paese estero in questione.
Tutta la questione delle detrazioni fiscali è materia spesso complessa e di difficile interpretazione, non solo per i contribuenti, ma spesso anche per gli stessi addetti ai lavori.
Fortunatamente, si possono trovare diversi aiuti anche in Rete.
Ogni anno l'Agenzia delle Entrate emette la Guida aggiornata con le nuove disposizioni della legge di bilancio che riassume gli aspetti più importanti del bonus mobili, e fa luce su come richiederli, quali scadenze rispettare, come effettuare i pagamenti e quali documenti conservare.
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