Secondo le norme vigenti per la sicurezza, in primis il Decreto Legislativo 81/08 e le successive integrazioni e modifiche, lo svolgimento dei lavori su tetti, coperture, solai, lucernari e simili generalmente lavori di ristrutturazione o getti di strutture in cemento, richiedono l'adozione di misure di sicurezza collettiva nei confronti dei lavoratori.
L’81/08 distingue a tal proposito tra le coperture praticabili e quelle non praticabili, le prime non richiedono particolari contromisure per il passaggio e la sosta su di esse dei lavoratori, delle relative attrezzature e dei materiali per lo svolgimento dei lavori; tali coperture sono inoltre caratterizzate dall’assenza di rischio di caduta dall’alto e di scivolamento, quest’ultima condizione è vincolata in genere ad altri fattori come quelli climatici, pioggia, neve, formazione di ghiaccio e vento.
Le coperture non praticabili sono quelle che richiedono l’adozione di misure per minimizzare i rischi di cadute dall’alto di persone e cose ed i rischi scivolamenti, questi ultimi presenti anche in condizioni ordinarie; tra le principali cause che determinano tali rischi ci sono: l’insufficienza della portata dei piani di calpestio per uomini mezzi e materiali, la presenza di botole ed aperture non protette su piani sottostanti, la mancanza di protezioni e/o parapetti sui bordi dei piani di calpestio.
Tra le prime verifiche, che il committente può verificare dalla documentazione di cantiere, c’è l’accertamento della resistenza dei piani di appoggio ai pesi degli operai dei materiali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei lavori. Le incertezze su tale resistenze devono essere ovviate con l’adozione di opportune contromisure come i sottopalchi, le cinture di sicurezza, le tavole appoggiate sulle orditure certe delle strutture, anch'esse descritte nella documentazione di cantiere, generalmente nel piano operativo di sicurezza.
Il committente dei lavori spesso è la persona che prima dell’inizio dei lavori, meglio conosce gli edifici, lo stato di eventuali piani in altezza e strutture di copertura con le relative possibilità di accesso e di praticabilità; tutte queste informazioni possono assumere un valore prezioso ed insostituibile per la valutazione di rischi se vengono passate dal committente al direttore dei lavori ed al responsabile della sicurezza; questi ultimi in ogni caso sono tenuti a valutare i rischi specifici di caso in caso anche ispezionando le strutture con l’ausilio di mezzi specifici come le piattaforme levatrici.
Scale
Le scale costituiscono il classico mezzo di accesso per le coperture ed i piani sopraelevati in generale.
In ogni caso ed indipendentemente dal tipo esse devono essere realizzate in modo da resistere ai carichi massimi previsti; le scale fisse a gradini devono avere alzata e pedata dimensionate opportunamente.
Le scale a pioli nel caso di altezze superiori a 5 metri o inclinazioni superiori a 75 gradi devono avere a partire da 2,5 metri di altezza dei ripiani che impediscano le cadute verso l’esterno.
I pioli devono stare ad almeno 15 cm dalla parete; la semplice scala portatile, deve avere l’estremità più alta di almeno un metro oltre il piano sopraelevato sul quale sbarca.
ing. Vincenzo Granato