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Prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio non v'erano dubbi sul fatto che, entro determinate soglie, l'amministratore potesse utilizzare del denaro contante per il pagamento dei servizi condominiali.
Ciò che risultava dubbia era l'obbligatorietà per l'amministratore di apertura di un conto corrente condominiale specificamente destinato ad ogni singolo condominio amministrato.
La legge n. 220/2012 (la riforma del condominio), novellando l'art. 1129 c.c., ha risolto alla radice il problema.
L'attuale art. 1129, settimo comma, c.c. recita:
L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.
Obbligo di apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale, ossia vincolo di far transitare tutte le somme ricevute a qualunque titolo (quindi anche per il proprio compenso) dai condomini o da terzi (si pensi ad un indennizzo assicurativo) sul conto condominiale.
Non solo: l'obbligo di agire in questo modo spetta anche per le somme erogate per conto della compagine amministrata?
Entro quanto tempo l'amministratore deve versare sul conto corrente condominiale le somme ricevute?
La legge non dice nulla in merito: si tratta, quindi, di adempimento che può essere liberamente disciplinato dall'assemblea con una delibera o con l'inserimento di apposita clausola nel regolamento condominiale.
In mancanza di ogni genere d'indicazione, ad avviso di chi scrive, bisogna fare riferimento a quanto previsto per la tenuta del registro di contabilità.
Rispetto a tale adempimento l'art. 1130 n. 7 c.c. specifica che l'amministratore deve annotare nel registro di contabilità i singoli movimenti in entrata ed in uscita:
a) in ordine cronologico;
b) entro trenta giorni da quello dell'effettuazione.
Ergo: se ne desume che le somme incassate dall'amministratore debbano essere versate sul conto corrente in concomitanza con la loro annotazione nel registro in modo tale da consentire una sempre facile tracciabilità delle movimentazioni della liquidità condominiale.
Fin qui, verrebbe da dire, nulla di strano. Eppure leggendo con attenzione la norma, le conseguenze pratiche non sono di poco conto.
Un esempio, sicuramente più d'ogni altra spiegazione, aiuterà a chiarire quest'affermazione.
Si supponga che l'amministratore riceva da un condomino una somma X. Egli dovrà annotare l'operazione sul registro di contabilità e versarla sul conto corrente condominiale.
Si supponga che lo stesso giorno l'amministratore riceva presso il proprio studio professionale l'impresa che effettua il servizio di pulizia presso l'edificio di quello stesso condomino e che la stessa reclami il pagamento di fatture proprio per la medesima somma.
L'amministratore può girarla alla ditta senza lasciare traccia sul conto corrente condominiale del movimento in entrata ed in uscita posto che la legge gl'impone di far transitare da quel conto tutte le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio?
In buona sostanza: la riforma del condominio ha imposto una sostanziale impossibilità di uso del contante da parte dell'amministratore (a meno che non si voglia pensare che lo stesso vada a versare le somme per poi immediatamente prelevarle).
Il fatto che abbiamo appena esposto non è passato inosservato, tant'è che è stata oggetto di un'interrogazione parlamentare.
A dire il vero, leggendo l'interrogazione posta da alcuni deputati, si comprende immediatamente che gli stessi non hanno ben centrato il problema, così come riportato nell'esempio ma hanno semplicemente dimostrato preoccupazione per eventuali aggiramenti del dettato normativo.
Il ministero dell'economia ha risposto limitandosi a specificare che alle somme d'interesse condominiale si applica quanto previsto per i pagamenti di canoni di locazione inferiori ad € 1.000,00: possibilità di pagamento in contante purché debitamente tracciato e documentato.
È stupefacente come alle volte la politica che scrive le leggi, non solo non faccia nulla quando si accorge che le stesse siano scritte male, ma che addirittura non riesca ad individuare con chiarezza il nocciolo della vicenda.
L'amministratore può usare il contante ma per farlo deve prima depositarlo sul conto corrente? A questa domanda né i deputati si sono periziati di cercare risposta, né tanto meno il ministero l'ha fornita.
Ad avviso di chi scrive, ferma restando la possibilità di utilizzare i contanti sotto soglia 1.000,00 euro, è sempre bene che l'amministratore li prelevi dal conto corrente non tenendoli presso di sé fino al momento del bisogno.
E la ditta passata in studio dopo il condomino che ha versato la somma X che è pari pari il compenso della prima?
Spiacenti, deve passare un'altra volta.
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