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La trascrizione di un atto presso i registri immobiliari può essere chiesta solo in forza di una sentenza, di un atto pubblico, di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (v. art. 2657 c.c.).
Ai sensi dell'art. 2658 c.c. il titolo che si vuole far trascrivere va presentato alla conservatoria in copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, in originale, salvo che questo non sia depositato in un pubblico archivio o presso un notaio.
In questo caso basterà la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio.
Se deve essere trascritta una domanda giudiziale è necessaria la copia autentica del documento, con la relazione di notifica alla controparte (v. art. 2658 c.c.).
La nota deve fornire tutte le indicazioni necessarie a realizzare gli effetti della pubblicità ai terzi (v. ad es. Cass.n. 13137/2006).
L'omissione o l'inesattezza circa le informazioni da indicare nella nota non rendono invalida la trascrizione, a meno che non creino incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda (v. art. 2665 c.c.).
Le informazioni da citare nella domanda di trascrizione sono indicate dall'art. 2659 c.c. per gli atti tra vivi, e dall'art. 2660 c.c. per la trascrizioni degli acquisti a causa di morte.
La nota di trascrizione deve essere in entrambi i casi in doppio originale.
La trascrizione della nota sarà effettuata a favore di chi se ne avvantaggia, e contro l'altra parte.
La conservatoria deve tenere un registro generale (v. art. 2678 c.c.) nel quale vengono registrati tutti i titoli depositati (di trascrizione, iscrizione e annotazione) nell'ordine in cui pervengono; sono inoltre tenuti dei registri particolari (v. art. 2679 c.c.), specifici cioè per la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione. Inoltre, al conservatore è vietato di accettare richieste di trascrizione o di iscrizione al di fuori degli orari, determinati dalla legge, in cui l'ufficio è aperto al pubblico (v. art. 2677 c.c.).
La conservatoria custodirà i titoli nei propri archivi, in appositi volumi, inserendo, con numerazione progressiva annuale, nel registro particolare delle trascrizioni, uno degli originali della nota, indicando il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale.
Tali dati consentiranno di perseguire lo scopo principale della trascrizione, cioè di risolvere il conflitto tra più acquirenti.
Appena ricevuta l'accettazione del titolo e della nota la conservatoria rilascerà la ricevuta al depositante (v. art. 2678 c.c.). In caso di trascrizione è espressamente previsto che uno degli originali della nota, con la certificazione dell'eseguita trascrizione, venga consegnato al richiedente (v. art. 2664 c.c.).
Il pubblico ufficiale che riceve o autentica l'atto deve far sì che la trascrizione sia eseguita nel più breve tempo possibile ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato (v. art. 2671 c.c.).
Dunque, mentre per la parte cui è intestata la trascrizione è un onere, per il pubblico ufficiale è un obbligo.
Altre persone sono poi responsabili della trascrizione in virtù di norme speciali, come per es. l'ufficiale giudiziario dopo il pignoramento immobiliare, secondo l'art. 555 c.p.c.
Il conservatore dei registri immobiliari è tenuto a consegnare a chiunque ne faccia richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato attestante che non ce ne sono (v. art. 2673 c.c.).
Non si deve dimostrare di avere dunque un interesse in qualche modo qualificato.
Il conservatore è tenuto anche a consentire la cosiddetta ispezione dei suoi registri, naturalmente nei modi e nelle ore fissati dalla legge, nonché a rilasciare copia dei documenti depositati presso la conservatoria (v. art. 2673 c.c.).
Il conservatore può rifiutare di ricevere le note e i titoli, se i caratteri non sono intellegibili e non può invece accettarli quando il titolo non ha i requisiti prescritti dagli artt. 2657, 2660, co.1, c.c. 2821 (concessione d'ipoteca), 2835 (iscrizione d'ipoteca in base a scrittura privata), 2837 (atti per l'iscrizione d'ipoteca formati all'estero)) o non è presentato come previsto dall'art. 2658 c.c. (atti da presentare per la trascrizione) e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli artt. 2659 (nota di trascrizione per atto tra vivi), 2660 (nota di trascrizione per acquisto mortis causa) e 2839 (formalità per l'iscrizione dell'ipoteca) (v. art. 2674 c.c.).
Al di fuori di tali ipotesi il conservatore non può nè rifiutare nè ritardare la ricezione dei titolo e l'esecuzione delle trascrizioni, delle iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di consegnare le copie o i certificati richiesti.
Le parti possono fare verbalizzare immediatamente un verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario alla presenza di due testimoni (v. art. 2674 c.c.).
Ai sensi dell'art. 113-bis disp.att. il conservatore deve motivare il rifiuto di ricevere gli atti per iscritto e sulla nota, e restituire uno degli originali a chi ha presentato domanda, il quale può presentare reclamo al presidente del tribunale, sia per il caso di rifiuto a ricevere che per il caso di ritardo nella consegna di certificati o copie. Il presidente del tribunale decide con decreto (v. art. 745 c.p.c.).
Ad ogni modo, in presenza di gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, se richiesto dal richiedente, esegue la formalità con riserva. La parte in cui favore è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo al tribunale ai sensi dell'art. 133, disp. att. c.c.
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