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Effetti trascrizione atti di trasferimento della proprietà

Tutti gli atti di trasferimento della proprietà, di costituzione di diritti reali di godimento, accettazione e rinunzia alla proprietà, sono soggetti alla trascrizione.
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Sono soggetti a trascrizione tutti gli atti di trasferimento della proprietà, di costituzione di diritti reali di godimento, di accettazione e rinunzia alla proprietà e l'alienazione dei diritti reali di godimento, (usufrutto, l'uso, il diritto di abitazione, ecc.) quando abbiano per oggetto immobili o mobili registrati, nonché alcuni contratti che, pur non avendo effetti reali, limitano per un tempo notevole (più di nove anni) il godimento di tali beni.

trascrizione degli attiAltri atti devono trascriversi, ma con effetti diversi. I casi più importanti sono la trascrizione della divisione immobiliare, che serve a rendere opponibile tale atto ai creditori e agli aventi causa dei condividenti; la trascrizione dell'accettazione dell'eredità e dell'acquisto del legato, che serve a rendere possibile le successive trascrizioni di trasferimenti dall'erede a dal legatario.

Infine un terzo gruppo di atti soggetti a trascrizione è costituito da domande con cui si impugna la validità o l'efficacia di atti soggetti a trascrizione (risoluzione di contratti, accertamento della simulazione, nullità o annullamento, ecc.).

La trascrizione della domanda serve a rendere pubblica di fronte ai terzi la contestazione del diritto che risulta dall'atto, in modo che i terzi sono posti in grado di averne conoscenza e di astenersi conseguentemente all'acquisto.
La trascrizione si esegue, per gli immobili anche in forza di sentenza giudiziaria, di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o riconosciuta.


In che modo avviene la trascrizione?


La trascrizione immobiliare si effettua trascrivendo in appositi registri tenuti dal Conservatore dei registri immobiliari del luogo ove sono situati i beni, gli atti che vi sono soggetti.


conservatoria dei registri immobiliari

Quali dati deve contenere la domanda di trascrizione?


Chi domanda la trascrizione deve presentare al conservatore, con procedura informatizzata, la copia del titolo, nella forma voluta, insieme a due note contenenti:

1) Il nome e cognome (con la data ed il luogo di nascita) il domicilio o la residenza, il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale, se coniugati, indicati al momento della costituzione nell'atto medesimo o quanto rilevabile dal certificato di stato civile di matrimonio con annotazioni a margine. Per le società va indicata la denominazione o la ragione sociale, la sede ed il numero di codice fiscale, le generalità del legale rappresentante secondo lo statuto o l'atto costitutivo. Per i condomini devono essere riportate la denominazione (esempio Parco delle Rose), l'ubicazione ed il codice fiscale.

2) L'indicazione e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione;


3) Il cognome e nome del pubblico ufficiale (notaio), che ha ricevuto l'atto o autenticate le firme o l'indicazione dell'autorità giudiziaria, (es. Tribunale di Reggio Emilia, sesta sezione), che ha pronunziato la sentenza;

4) La natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo (compravendita, divisione ereditaria, donazione, cessione di quote, rinunzia all'eredità, ecc.) con le indicazioni dei dati catastali, (sezione ove esiste, il foglio, la particella o mappale e subalterno) e di almeno tre confini.

Il conservatore deve trascrivere, nel registro particolare delle trascrizioni, il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso e deve, poi, consegnare uno degli originali della nota con la dichiarazione dell'eseguita trascrizione con tutte le indicazioni suddette.

La trascrizione mobiliare, invece, riguarda i beni mobili registrati (motoveicoli, autoveicoli, navi, aeromobili, ecc.) rispetto ai quali, in considerazione della loro rilevanza economica, la legge ha ritenuto opportuno far eseguire i vari trasferimenti di proprietà.

atti di proprietà barcheLa trascrizione deve eseguirsi:

1) per tutti gli autoveicoli e motoveicoli, nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.);

2) per tutte le navi maggiori, nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e, per le navi minori e i galleggianti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario;

3) per tutti gli aeromobili, (anche monoposto) nel registro aeronautico italiano.

trascrizione , atto , compravendita , cessione
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Effetti Trascrizione Atti
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