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In vigore dal 1 gennaio 2014, con l'introduzione della IUC (Imposta Unica Comunale) una nuova tassa sui rifiuti, la TARI che sostituisce la TARSU, la TIA e la TARES. Devono pagare la tassa tutti i soggetti occupanti a qualsiasi titolo gli immobili che si trovano nel territorio comunale, ma ci sono casi di esenzione e riduzione.
A decidere le fattispecie di riduzione e di esenzione dal pagamento della nuova TARI sono i comuni con l'approvazione di specifici regolamenti, ma anche la giurisprudenza fa la sua parte.
Introdotta con la IUC, insieme all'IMU, l'imposta municipale propria sugli immobili e alla TASI, la tassa destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali (la manutenzione del verde cittadino, del manto stradale, della rete fognaria, ecc), la TARI è il tributo che il comune chiede al contribuente a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il presupposto per l'applicazione della tassa è l'occupazione di locali e aree scoperte ubicate nel territorio comunale. Risultano quindi soggetti passivi della TARI tutti coloro che occupano, a qualsiasi titolo, locali e aree scoperte. Così la tassa deve essere pagata tanto dal proprietario dell'immobile, quanto dall'occupante, ossia l'inquilino o l'usufruttario.
Nel caso della locazione però si deve precisare che nelle ipotesi di locazioni brevi (sotto i 30 giorni nell'arco dell'anno solare) e di locazioni turistiche, a pagare è sempre e solo il proprietario dell'immobile.
Nel caso di immobile in multiproprietà, ossia quando vi siano più proprietari che fruiscono del medesimo appartamento, la TARI deve essere pagata da chi gestisce i servizi comuni, potendo però rivalersi sugli altri proprietari, ognuno nella sua quota percentuale di proprietà.
Si precisa che la base su cui calcolare la tassa è la cosiddetta superficie calpestabile dell'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto, suscettibile di produrre rifiuti.
Ne consegue che gli immobili che non sono suscettibili di produrre rifiuti non sono tassabili.
Ma cosa significa immobili non suscettibili di produrre rifiuti?
Generalmente tale concetto coincide con quello di inutilizzabilità dell'immobile.
A titolo esemplificativo si parla di un'abitazione che manca dei requisiti di abitabilità (ad esempio non ci sono allacci alla rete idrica, elettrica, fognaria, ecc..).
La Legge prevede espressamente che sono esenti dal pagamento della TARI:
-le parti condominiali che non sono usate in via esclusiva come le scale di accesso;
-i locali dove è oggettivamente impossibile produrre rifiuti autonomamente come solai e cantine.
La legge fornisce delle indicazioni generali di riduzione TARI nel caso di:
-uso non continuativo dell'immobile (come le abitazioni usate per una sola stagione);
-abitazione occupata da una sola persona;
-abitazione in cui il proprietario sia residente all'estero per più di 6 mesi all'anno.
Sono i singoli comuni in realtà che stabiliscono con propri regolamenti tutti i casi di esenzione e riduzione della tassa, non solo tenendo conto delle indicazioni generali date dalla legge, ma anche di particolari situazioni di disagio economico in cui versano i cittadini.
Così ad esempio a Milano, il comune ha deciso una riduzione della quota variabile della TARI pari al 25% per i nuclei familiari composti da 4 o più persone che si trovano in una casa con superficie pari o inferiore a 120 metri quadri. Sono esenti invece coloro che si trovano in situazioni di grave disagio sociale ed economico, come i nullatenenti e chi percepisce pensioni sociali o minime.
A Roma è stabilita l'esenzione dal pagamento della TARI quando il reddito complessivo non superi 6.500 euro per una famiglia dove è presente un soggetto disoccupato, vi sia uno o più figli minori di 25 anni o una persona affetta da invalidità non inferiore al 66% o da gravi malattie.
Se da una parte la legge e dall'altra i comuni determinano le fattispecie di riduzione ed esenzione dal pagamento della nuova tassa sui rifiuti, anche la giurisprudenza ci mette il suo zampino.
È il caso di una sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma con cui è stato dichiarato che la TARI non deve essere pagata se il contribuente dimostra che l'immobile sui cui si dovrebbe applicare la tassa, è rimasto inoccupato e lo stesso contribuente ha già versato la tassa per un'altra abitazione in cui risiede.
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