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Molte sono le imposte cancellate dal Governo per agevolare i contribuenti in difficoltà economica a causa del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 in cui si trova da tempo il nostro Paese.
Tra queste non compare la tassa sulla casa che sembra aver mantenuto la sua scadenza originaria (16 giugno). Si avvicina dunque il debutto della nuova IMU (imposta municipale unica), per i proprietari di immobili che non siano destinati ad abitazione principale.
Tra le novità per quest'anno vi è l'abolizionedella Tasi, che nell'ottica di semplificazione e riduzione degli adempimenti per i cittadini, è stata accorpata all'IMU dalla Legge di Bilancio 2020.
Per conoscere gli effetti di questa operazione in termini economici bisognerà attendere le delibere approvate dai Comuni entro il 31 luglio in merito alle aliquote.
L'imposta è dovuta in acconto per il primo semestre entro il 16 giugno e il versamento potrà essere effettuato con il modello F24 in autoliquidazione. Il pagamento dovrà avvenire tramite il proprio Caf, professionisti abilitati o associazione di categoria oppure presentando il modulo alla banca o alla posta.
Con la risoluzione n.29 del 29 maggio scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo e le istruzioni per il pagamento dell'imposta.
In merito alla scadenza del 16 giugno i proprietari dovranno verificare la scelta effettuata dal proprio Comune di appartenenza che potrà stabilire se prorogare o meno il termine di pagamento.
Il saldo IMU o conguaglio sarà dovuto entro il 16 dicembre tenuto conto delle aliquote approvate dalle Amministrazioni comunali. Ricordiamo che l'aliquota base è pari all'8,6 per mille tuttavia i Comuni possono stabilire degli aumenti fino a un tetto massimo pari a 10,6 per mille; In forza dell'autonomia decisionale del Comune sarà possibile anche una riduzione fino al suo totale azzeramento.
Continuano a essere esenti dall'IMU le abitazioni principali, a eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero immobili di lusso, ville e castelli).
In caso di ritardo il contribuente potrà pagare con ravvedimento operoso al fine di regolarizzare la situazione.
I soggetti passivi della nuova IMU 2020 sono i titolari di diritti di proprietà o altro diritto reale di godimento, il concessionario di aree demaniali e il locatario di immobili in leasing.
Già dal 2016, i proprietari di un solo immobile adibito ad abitazione principale non sono più tenuti a pagare né TASI né IMU, a eccezione delle case di lusso, cioè quelle accatastate come A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Ricordiamo che per abitazione principale si intende l'immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno fissato la residenza e vi dimorano abitualmente.
Nel caso in cui si ha la residenza in un immobile ma si dimora in un'altra casa, solo una delle due abitazioni sarà quindi definita abitazione principale.
L'esenzione si applica anche alle pertinenze all'abitazione principale, ma bisogna ricordare che sono agevolabili non più di tre pertinenze, nella misura di una sola pertinenza per categoria.
Le pertinenze sono quelle classificate come C2: magazzini, depositi, C6 box, autorimesse e C7 tettoie chiuse o aperte.
Per le abitazioni principali di lusso (categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, l'IMU è dovuta e l'aliquota applicata sarà pari al 5 per mille con possibile aumento fino al 6 per mille o riduzione fino a totale azzeramento della stessa, con una detrazione di 200 euro.
Oltre all'immobile destinato ad abitazione principale la legge considera esenti dal pagamento dell'IMU altri immobili in quanto, in presenza di situazioni specifiche, vengono equiparati all'abitazione principale:
I Comuni, inoltre, possono stabilire con propria delibera che vengano assimilati ad abitazione principale le unità immobiliari non concesse in locazione, in proprietà o in usufrutto da anziani e disabili ricoverati in case di cura o di riposo.
Ricordiamo che con la nuova IMU non è stata confermata per il 2020 la riduzione a favore dei titolari di pensione estera iscritti all'AIRE che, salvo diverse decisioni, dal 2020 saranno obbligati a pagare le tasse sulla casa con i criteri ordinari al 16 giugno e al 16 dicembre.
Sulla base delle disposizioni del recente Decreto Rilancio oltre alle strutture turistiche (inclusi i gestori di campeggi), i proprietari di case vacanze, b&b, o in generale di unità immobiliari destinati ad affitti brevi stagionali non dovranno versare alcuna rata di acconto, purché si occupino direttamente della gestione dell'immobile.
È bene, inoltre, ricordare che sulla base delle disposizioni del Ministero delle Finanze non è dovuto l'acconto IMU sulle case acquistate nel corso del 2020, così come per le case ereditate nel corso di quest'anno.
Vi sono dei casi in cui la legge prevede delle Agevolazioni a favore di chi è obbligato al versamento dell'IMU. Tra queste vi è la riduzione del 50% per la casa concessa in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado e la riduzione del 50% della base imponibile degli immobili inagibili e inabitabili.
Ricordiamo che il comodato d'uso gratuito è un contratto nel quale è previsto che un soggetto, detto il comodante, concede in uso gratuito un immobile a un altro soggetto, detto il comodatario. Se il comodato d'uso gratuito è tra genitori e figli e l'immobile non rientra nella categoria di lusso, la base imponibile su cui si calcolano le imposte, va ridotta della metà.
È inoltre obbligatoria la registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate e lo stesso, per avere diritto alla riduzione, deve essere esclusivamente tra genitori e figli, non sono ammesse altre forme di parentela.
Nel caso di immobili dati in affitto a canone concordato è prevista, in base alla legge 431/98 il cui riferimento deve essere indicato nel contratto, la riduzione del 25%.
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