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La Tari , tassa sui rifiuti urbani, è l'imposta che sostituisce dal primo gennaio di quest'anno la vecchia Tares ed è una delle voci che compongono la Iuc, imposta unica comunale.
Essa è destinata a finanziare i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
La scadenza della prossima rata è prevista per il prossimo 31 luglio, per cui molti cittadini stanno ricevendo dai propri comuni i bollettini precompilati per il pagamento.La riscossione del tributo compete ai Comuni, per cui questi devono emanare delle delibere che ne disciplinano tutti gli aspetti, come coefficienti da applicare, modalità di calcolo, scadenze, eventuali sconti ed esenzioni che tengano conto della potenzialità economica della famiglia, anche sulla base dell'ISEE.
Tra le possibili esclusioni ci possono essere, ad esempio, le abitazioni utilizzate per periodi limitati o i fabbricati rurali adibiti ad abitazione.
Il comune classifica anche le varie categorie di immobili, in base alla destinazione d'uso, determinando quelli che possono avere un'omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
Per quelle attività, invece, suscettibili di produrre rifiuti speciali, i comuni possono individuare la parte di superficie in cui effettivamente tali rifiuti vengono prodotti, in modo da non incidere eccessivamente su tutta l'ampiezza dell'immobile.
In molti comuni dove si è già deliberato, però, la sorpresa è stata negativa, perché gli importi della Tari sono risultati superiori fino al 15 – 20% rispetto alla vecchia Tares.
Al di là delle delibere comunali, che possono delineare un quadro differente da comune a comune, il riferimento normativo generale è però la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013).
Come per la vecchia tassa sulla spazzatura, anche la Tari deve essere pagata da chi occupa a qualsiasi titolo l'immobile, e quindi produce i rifiuti, secondo i principi del chi inquina paga.
Quindi non solo il proprietario che risiede nell'immobile di proprietà, ma anche l'inquilino, il comodatario o l' usufruttuario .Se ci sono più possessori o detentori contemporaneamente, la Tari è dovuta, in solido, quindi in parti uguali, da tutti.
L'unica esclusione è prevista per chi detenga l'immobile per meno di sei mesi nel corso di un anno solare. In tal caso la Tari è dovuta dal proprietario.
La tassa si paga per tutti quegli immobili suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani, comprese le aree scoperte.
Ne risultano invece escluse quelle aree all'aperto di pertinenza o accessorie di locali tassabili, nonché le aree scoperte condominiali che non siano occupate in via esclusiva, come giardini condominiali, cortili, tetti e lastrici solari, parcheggi, ecc..
In ogni caso non ci sarà nessun nuovo obbligo di dichiarazione per i contribuenti, restando valida quella presentata per la Tares.
In assenza di disposizioni specifiche si può dire che per il calcolo della Tari si considera come base imponibile la superficie calpestabile dell'immobile. Per gli immobili iscrittiti in catasto si considera come base del calcolo l'80% della superficie catastale.
Oltre a questo parametro, la Tari viene computata anche in base al numero di persone che occupano l'immobile.
I criteri posti a base per il calcolo dell'imposta, potranno essere maggiorati o diminuiti dagli enti locali, per gli anni 2014 e 2015 fino a un massimo del 50%.
Il numero di rate e le scadenze sono fissate, come detto, dai Comuni, ma in numero non inferiore a due rate semestrali, in maniera differenziata da quelle della Tasi .
È ammesso comunque anche il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
La maggior parte dei comuni hanno fissato quattro rate, delle quali la prima aveva come scadenza il 16 giugno, la seconda il 31 luglio, la terza il 30 settembre e la quarta il 30 novembre. Quest'ultima è anche la data in cui avviene il conguaglio dopo il versamento degli acconti.
Infatti le rate di acconto saranno calcolate in base alle tariffe fissate per la Tares 2013, mentre il conguaglio avverrà calcolando l'imposta con le nuove tariffe deliberate e scomputando quanto già versato.
Per i comuni che hanno optato per le due rate, invece, la prima è scattata il 16 giugno, mentre la seconda ci sarà a dicembre.
Il versamento potrà essere effettuato con i bollettini precompilati inviati direttamente dai comuni ma, in mancanza dell'arrivo di questi, si potrà sempre optare per il modello F24.
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