Subentro utenze e danni

Le norme regolamentari dettate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il consumo idrico disciplinano chiaramente i tempi di subentro e voltura nelle utenze.
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Utenze domestiche


UtenzeIn ogni casa, per viverla pienamente, ci devono essere almeno tre utenze:

a) quella relativa all'energia elettrica;

b) quella riguardante il gas per riscaldamento, acqua calda e cottura cibi;

c) quella dell'acqua potabile.

Chiaramente a queste se ne possono aggiungere altre quali, ad esempio, le utenze telefoniche, quella per la televisione digitale terrestre o per il satellitare.

Rispetto alle utenze così dette gas e acqua, poi, può anche accadere che le stesse siano condominiali e quindi il titolare formale del rapporto con l'ente erogatore sia il condominio e non il singolo condomino.

Chi entra in un'unità immobiliare, sia perché l'abbia acquistata, sia perché l'abbia presa in locazione o comodato, ecc., ha il dovere di subentrare nelle utenze attive cambiando il nome dell'intestatario delle medesime.

Tali operazioni prendono il nome di volture e sono distinte dai così detti subentri; questi ultimi a differenza delle prime, sono delle attivazioni di fornitura da parte di un nuovo cliente necessarie perché il precedente ha chiesto la cessazione dell'utenza ed anche del contatore.

Il subentro, quindi, è una nuova attivazione di una precedente utenza attiva; Tizio lascia casa e chiede la cessazione della fornitura del gas. Dopo qualche tempo si presenta Sempronio che per utilizzare il gas (e quindi la caldaia, ecc. ecc.) deve fare richiesta di subentro.

Il subentro nell'utenza può essere richiesto anche ad un fornitore differente da quello del vecchio intestatario dell'utenza stessa.


Conseguenze per il ritardo nell'attivazione delle utenze


Che cosa accade se il fornitore richiesto di attivare un'utenza per un subentro non lo fa prontamente?

ContatoreAl riguardo bisogna distinguere due ipotesi:

a) il sistema d'indennizzo previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEG);

b) profili civilistici connessi al ritardo e quindi ai danni subiti dal richiedente il subentro.

L'AEEG in una propria delibera del 2008, la n. 120, ha stabilito che il distributore dell'energia elettrica o del gas deve attivare la fornitura entro 10 giorni lavorativi decorrenti da quello in cui ha ricevuto la richiesta di subentro. Qualora ciò non avvenisse per cause imputabili al distributore e quindi l'utenza venisse attivata dopo tale data, il cliente dotato di un contatore fino alla classe G6 (la classe indica la portata del contatore) deve automaticamente ricevere un indennizzo di € 30 (cfr. art. 50 tabella L Delibera ARG/gas 120/08).

Più articolato il discorso concernente i profili civilistici ed i danni conseguenti alla mancata tempestiva attivazione della fornitura.

Il contratto, ricordiamolo per chiarezza, è quell'accordo attraverso il quale due o più parti regolano, modificano o estinguono rapporti giuridici.

Nel caso di un contratto per la fornitura dell'energia elettrica o del gas (ma lo stesso vale anche per il telefono ed altre utenze), la così detta autonomia contrattuale delle parti è limitata da una serie di disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, volte a porre un equilibrio tra i soggetti coinvolti che nei fatti non esiste.

Non dimentichiamo, infatti, che l'utente, sia esso un consumatore o un piccolo professionista, ha una forza contrattuale notevolmente inferiore rispetto all'erogatore del servizio.

Sta di fatto che tra gli elementi che le disposizioni regolamentari prevedono, v'è il tempo di attivazione della fornitura.

Essa – s'è detto – deve avvenire di norma entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Se avviene dopo il distributore è da ritenersi inadempiente rispetto agli obblighi imposti dalla legge.

Tale inadempienza può avere delle conseguenze in termini risarcitori.

Si supponga che Tizio abbia preso in locazione un appartamento e che, tenuto conto dei giorni necessari per l'attivazione delle utenze, abbia deciso una determinata data per il trasloco. Si supponga che a causa di un ritardo del fornitore l'utenza del gas venga attivata ben oltre i dieci giorni previsti dalla legge.

Nel frattempo Tizio, pur avendo effettuato il trasloco, non può vivere quell'appartamento o comunque potrebbe farlo solamente con grave disagio, cosicchè decide di soggiornare altrove per avere a diposizione l'acqua calda per gli usi sanitari.

In casi del genere il cliente avrebbe tutte le ragioni per intentare un'azione civile per inadempimento contrattuale dovuto alla ritardata attivazione, chiedendo tutti i danni economici che il fornitore gli ha causato. Si tratta di materie non soggette a tentativo obbligatorio di mediazione, rispetto alle quali, tuttavia, valutata la specificità del caso potrebbe essere utile provare a risolvere la controversia proprio con una mediazione.

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