Contestazione bollette luce e gas

Che cosa può fare il proprietario di un'abitazione che intenda contestare una bolletta dell'energia elettrica o del gas ritenuta solo in parte o totalamente errata?
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Diritti degli utenti in caso di contestazioni


Cosa consente e cosa no la legge nel caso di contestazione delle bollette?

Come difendersi senza passare dalla ragione al torto?

E soprattutto, come evitare di rimanere senza luce e gas in casa?

Contestazione bollettaMolte persone pensano di reagire a quello che ritengono un abuso in maniera altrettanto abusiva e cioè: non pagando la bolletta, senza motivare la loro azione.

Ciò le espone ovviamente ad un'escalation fatta di solleciti di pagamento, interessi per bolletta scaduta, sospensione della fornitura, risoluzione del contratto da parte della società, con annessa richiesta di risarcimento del danno, per giungere infine all'azione legale.

Per evitare tutto ciò è fondamentale innanzitutto dimostrarsi diligenti nella propria parte di adempimento del contratto e cioè: pagare entro i termini di scadenza, se c'è, la somma non contestata: si utilizzerà un bollettino non precompilato e si specificherà nella causale cosa si intende pagare (ad es. con la dicitura pagamento parziale parte non contestata fattura); sempre entro i termini di scadenza della bolletta inviare poi una comunicazione scritta alla società per la richiesta di chiarimenti e/o le contestazioni del caso, allegando al reclamo la copia della eventuale ricevuta di pagamento parziale o totale.

Naturalmente, è possibile pagare l'intera somma riservandosi, nel reclamo, di richiedere indietro quanto risulterà non dovuto. Così facendo si azzerano i rischi collegati al mancato pagamento anche se si aumentano quelli collegati al recupero della somma indebitamente pagata.

La società avrà 40 giorni per rispondere, decorsi i quali sarà possibile coinvolgere l'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) inoltrando una segnalazione.


Reclamo all'Autorità Garante per bollette contestate


Ricevuto il reclamo, la società non potrà procedere alla sospensione della fornitura, né al recupero della somma tramite sistema indennitario se non fornirà risposta motivata. In realtà, anche il recupero della somma tramite ricorso diretto all'autorità giudiziaria si fa costoso in assenza di risposta a reclamo: anche ammesso che il giudice riconosca in giudizio che le somme siano dovute, è altamente probabile che le spese vengano compensate tra le parti proprio per mancata risposta a reclamo.

Da parte sua il consumatore, se riceverà la risposta dovrà verificare prontamente l'adeguatezza della stessa, affidandosi eventualmente a tecnici esperti in caso di valori importanti. Perché a questo punto, se la società accetta la contestazione va tutto bene, naturalmente; ma se la rifiuta, il consumatore dovrà decidere se proseguire con il contenzioso presso le competenti autorità oppure no. Le competenti autorità saranno: l'Aeeg, un organismo di conciliazione, il giudice ordinario.

In generale non può essere disposta la sospensione della fornitura per mancato pagamento se:

a) non sia stata effettuata la costituzione in mora tramite raccomandata nei modi e nei tempi di cui all'art. 3, all. A, del. AEEG ARG/elt 4/08;

b) il cliente finale abbia comunicato all'esercente la vendita l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità di cui al comma 3.2, lettera c) stessa delibera;

Bolletta erratac) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;

d) per i clienti in maggior tutela, la morosità del cliente finale sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica;

e) l'esercente la vendita non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa distributrice competente o relativo a conguaglio o a fatturazione anomala di consumi;

f) con riferimento a clienti finali connessi in bassa tensione, la loro morosità non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall'Autorità.

Il contenuto della raccomandata di messa in mora e la tempistica che la società deve osservare prima della sospensione sono dettagliatamente previsti dall'art. 3, della citata delibera Aeeg 4/08.

Se non si rispettano gli steps indicati dalla delibera è necessario corrispondere un indennizzo. Tra l'altro, le società nella stessa raccomandata di messa in mora sono tenute ad informare il consumatore dei casi di diritto ad indennizzo.


Contestazioni e cambio di fornitore


Cosa può accadere se nel frattempo vi è stato un passaggio ad altro operatore (il cosiddetto switching)?
La minaccia di sospensione non ha in questo caso alcun valore, mentre entra in gioco il cosiddetto sistema indennitario, il quale consente di addebitare nelle future bollette con i nuovi gestori le pendenze con il vecchio (sotto la voce cmor) ai sensi dell'all.2, del. Aeeg 219/210.

È bene sapere che tale forma di recupero del credito è consentita solo se ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela;

b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l'indennizzo;

c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine dato nella stessa messa in mora;

d) l'esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale;

e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore;

f) l'esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati

Il cosiddetto sistema indennitario è al momento oggetto di controversia.
Infatti, la delibera dell'Aeeg che lo aveva introdotto è stata impugnata da Edison davanti al Tar Lombardia (sentenza n. 683/2013), che l'aveva annullata, ma successivamente è stata resuscitata dal Consiglio di Stato che in grado di appello ha accolto la richiesta cautelare presentata dall'Aeeg.

Al momento dunque, nell'attesa della decisone definitiva, la delibera è in vigore. Certo, v'è da dire, alla luce dei principi dell'ordinamento giuridico, non derogabili da un atto normativo come la delibera Aeeg se non, al più, in senso più favorevole per il consumatore (Cass. sent. n. 10730 del 27 giugno 2012) la sospensione della fornitura in un caso di evidente illegittimità della fattura costituisce fonte di responsabilità per abuso di diritto.

Naturalmente, fallito il reclamo, fallita la segnalazione all'Aeeg, il consumatore può sempre rivolgersi al giudice ordinario.
Prima e durante il giudizio, inoltre è sempre possibile esperire un tentativo di conciliazione.

Infine, come si regolano i rapporti tra proprietario e inquilino in questi casi?

Trattandosi di spese ordinarie queste saranno dovute dall'inquilino. Sarà lui quindi a dover (e voler) contestare la bolletta; v'è quindi un motivo di più perché il contratto di locazione sia registrato e sia intestata la fornitura all'inquilino e non al proprietario.
Naturalmente, nel caso si tratti di conguaglio per anni precedenti al contratto di locazione in essere, il pagamento interesserà anche il proprietario. In questo caso, onde evitare il distacco della fornitura, sarà meglio per l'inquilino pagare il tutto e poi chiedere al proprietario la somma di spettanza.

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  • Luigibasto
    Luigibasto
    Giovedì 11 Settembre 2014, alle ore 11:23
    Grazie per aver condiviso questa utilissima guida. Per esperienza personale so che bisogna affilare gli artigli in certi casi :) a me è capitato con eni, prima del passaggio ad altro gestore (edison).Complimenti e cordiali saluti.Luigi Basto.
    rispondi al commento
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