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Regole fondamentali per costruire un soppalco

Prima di installare un soppalco con funzioni abitative è necessario verificare le normative in materia di urbanistica, edilizia e prevenzione del rischio sismico.
Pubblicato il

Tipologie di soppalchi


Un soppalco può diventare una comoda zona notte.Un soppalco è un solaio (con struttura portante generalmente in legno, metallo o mista) che divide orizzontalmente una stanza senza occuparne l'intera superficie. É ovviamente dotato di scala di accesso, spesso a chiocciola per occupare meno spazio, e parapetto o ringhiera di protezione.

Dal punto di vista giuridico, si possono verificare due situazioni:

- soppalchi senza permanenza di persone, cioè unicamente con funzioni di servizio (deposito, ripostiglio o vano tecnico) e molto utili soprattutto in edifici o unità immobiliari adibite a negozio, ufficio o laboratorio artigianale;

- soppalchi con permanenza di persone, destinati (anche) a funzioni abitative e ovviamente piuttosto diffusi in appartamenti e abitazioni unifamiliari. Infatti un soppalco è molto comodo soprattutto per recuperare spazio negli ambienti molto alti o mansardati, e può essere comodamente adibito a zona notte o angolo studio.


Normativa edilizia e urbanistica


Tuttavia, per la sua costruzione è necessario rispettare le normative edilizie locali, spesso restrittive e variabili anche in misura considerevole da comune a comune: a fini esemplificativi - pur senza ovviamente pretese di completezza - in questo articolo verranno esaminate le prescrizioni del Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE) di Bologna e della legislazione regionale dell'Emilia Romagna, in materia sia di edilizia che di prevenzione del rischio sismico.

Ovviamente, è importante tenere a mente che in generale la legge regionale prevale sulle prescrizioni locali. In Emilia Romagna, il documento da considerare è l'Allegato A dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, che fornisce la seguente definizione di soppalco:

Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell'edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell'edificio. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante.

Perciò, gli elementi caratterizzanti di un soppalco sono due:
- non deve essere chiuso;
- deve avere una superficie inferiore alla metà del vano in cui si trova.

Il RUE di Bologna invece contiene le seguenti prescrizioni:

Un soppalco con permanenza di persone molto spesso ha una destinazione d'uso abitativa.- Un soppalco con permanenza di persone (cioè con funzioni abitative o di spazio di lavoro) o senza permanenza di persone (cioè destinato ad esempio a magazzino) rientra nel calcolo rispettivamente della Superficie Utile e della Superficie Accessoria, purché l'altezza dal soffitto sia di almeno m 1,80.

- La loro installazione (e in particolare quella di un soppalco con permanenza di persone) costituisce un aumento del carico urbanistico, e come tale è soggetta al reperimento (e/o alla monetizzazione) degli standard urbanistici e al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, urbanizzazione secondaria e costo di costruzione.

- L'installazione di un soppalco è ammessa solo se (come già visto per la legislazione regionale sopra citata) la sua superficie totale non supera la metà (cioè il 50%) dell'area complessiva del vano, e non interferisce con le finestre, ad esempio impedendone l'apertura o riducendone la superficie, e comunque non venga installato sull'unica parete finestrata della stanza.

- Nel caso di una stanza con soffitto orizzontale è richiesta un'altezza netta inferiore e superiore di almeno m 2,20, mentre nel caso di un ambiente mansardato l'altezza inferiore deve essere di almeno m 2,20, e quella superiore non inferiore a m 1,80.


Normativa antisismica


Oltre alla normativa edilizia, l'installazione di un soppalco è soggetta anche alle prescrizioni sulla prevenzione del rischio sismico.

Infatti, anche se l'Allegato 1 all'Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della L.R. [Emilia Romagna] n. 19 del 2008 inserisce tra gli Interventi relativi a costruzioni esistenti o manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici anche la costruzione di soppalchi con superficie non superiore a 20 mq, peso proprio delle strutture maggiore di 0,50 kN/mq e con carico variabile minore di 2 kN/ mq, tuttavia è necessario produrre la documentazione tecnica comprovante il rispetto dei requisiti predetti.


Iter burocratico per l'installazione di un soppalco


L'installazione di un soppalco richiede generalmente la presentazione di una SCIA.In linea di massima, l'iter burocratico per l'installazione di un soppalco è quindi il seguente:

- Presentazione della pratica edilizia, generalmente costituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): questo intervento prevede infatti un aumento di superficie entro sagoma e perciò generalmente rientra nell'ambito della ristrutturazione edilizia.- Per le strutture con dimensioni inferiori a 20 mq (cioè nella maggioranza dei casi), predisposizione della documentazione sismica da allegare alla pratica edilizia, consistente in:
a) dichiarazione redatta su apposito modulo (e inoltre firmata e timbrata dal progettista) di non rilevanza ai fini della prevenzione del rischio sismico;
b) tavola grafica completa di quote, piante e sezioni delle opere di progetto;
c) relazione tecnica contenente: la descrizione delle opere da realizzare comprensiva di forma, dimensioni, materiali, eccetera; la tipologia di intervento a cui si fa riferimento (nel nostro caso il punto B.5.2) e infine, se necessaria, la dimostrazione (ad esempio mediante l'analisi dei carichi o la produzione delle schede tecniche dei prodotti installati) del rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato 1.

- In caso di manufatto con dimensioni superiori a 20 mq, è invece necessario il deposito del progetto strutturale completo di relazione di calcolo firmata da un architetto o un ingegnere.

riproduzione riservata
Soppalco con permanenza di persone
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