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Il riscaldamento a pavimento si basa sulla circolazione di acqua calda a bassa temperatura (non superiore ai 35 °C) in un circuito chiuso composto di tubazioni, le quali coprono l'intera superficie dei locali che devono essere riscaldati.
Le tubazioni, solitamente, vengono disposte seguendo due soluzioni:
a) tipo serpentina, dove i tubi vengono posati a zig-zag;
b) spirale, dove i tubi di afflusso dell'acqua viaggiano paralleli a quelli di deflusso della stessa.
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti sono solitamente di plastica, anche se è stato spesso usato, con buoni risultati, il rame.
Questo sistema di riscaldamento, che solitamente viene indicato come più efficiente rispetto a quello con i classici radiatori, è in verità molto più costoso e consente un risparmio energetico solamente rispetto ad usi prolungati.
L'installazione di un impianto di riscaldamento a pavimento consente di godere delle agevolazioni fiscali.
Che cosa si deve fare se si vuole installare un impianto di riscaldamento in un'unità immobiliare ubicata in condominio?
In primis è necessario operare una distinzione tra:
a) unità immobiliare allacciata all'impianto di riscaldamento condominiale;
b) unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento autonomo.
Nel primo caso sarà necessario verificare la fattibilità concreta dell'opera con l'ausilio di un tecnico di fiducia e sempre tenendo conto del fatto che il condominio possa investire della vicenda un proprio tecnico.
Si tenga presente che tale fattibilità dev'essere valutata sia in ragione dell'allaccio della parte d'impianto di proprietà esclusiva a quella condominiale, sia con riferimento alla compatibilità tra la caldaia condominiale e lo specifico impianto.
Il condomino che volesse proseguire nella realizzazione dell'impianto in mancanza delle condizioni di fattibilità potrebbe farlo decidendo di distaccarsi dall'uso dell'impianto di riscaldamento centralizzato, purché il suo distacco, come ricorda il quarto comma dell'art. 1118 c.c., non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Nella seconda ipotesi, invece, questo genere di problematiche non sussistono in quanto avendo il condomino un impianto di proprietà esclusiva, egli potrà agire su di esso come meglio crede.
Unico limite in entrambi i casi è quello specificato dall'art. 1122 c.c. dedicato alle opere dei condomini sulle parti in proprietà o uso esclusivo.
A mente di tale articolo, le opere del singolo condomino su parti dell'edificio di sua proprietà (o rispetto alle quali ha l'uso esclusivo) non devono recare danno alle parti comuni e/o determinare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso, dice la norma, il condomino deve dare notizia dell'esecuzione delle opere all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.
Per installare l'impianto di riscaldamento a pavimento è necessario smantellare e rifare la pavimentazione esistente, aggiungendo i pannelli o moduli radianti.
Sul fatto che il pavimento dell'appartamento del condominio sia una parte di proprietà esclusiva non vi sono dubbi, posto che l'art. 1125 c.c. nel disciplinare la ripartizione delle spese dei solai lascia intendere proprio ciò.
Per l'intervento di sostituzione dell'impianto di riscaldamento tradizionale con uno a pavimento, salvo il caso di necessità di particolari interventi strutturali sull'unità immobiliare è sufficiente una SCIA; resta inteso che è sempre bene, con l'ausilio di un tecnico di propria fiducia, chiedere agli uffici comunali competenti maggiori informazioni in merito al titolo autorizzativo delle opere programmate.
Come si diceva in precedenza, i lavori devono essere comunicati all'assemblea. Questa non ha alcun potere inibitorio diretto (salvo particolari disposizioni del regolamento condominiale contrattuale), ma può comunque chiedere all'interessato l'adozione di particolari accorgimenti volti ad evitare pregiudizi alle parti (ed impianti) comuni, nonché proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria in caso di lesioni dei diritti sulle cose comuni o pericoli in tal senso.
Un esempio aiuterà a comprendere meglio la portata di quest'affermazione. Si supponga che Tizio decida d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento nel proprio condominio e che prima d'iniziare i lavori ne dia comunicazione all'amministratore.
Questi informa l'assemblea, la quale affidandosi ad un tecnico per valutarli compiutamente si avvede del fatto che una determinata parte del lavoro può essere lesiva per le parti comuni e decide di intraprendere un'azione cautelare così detta di danno nuova opera per ottenere la sospensione dei lavori (art. 1172 c.c.).
Oltre alle norme di legge, i condomini devono sempre rispettare le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali e, come si accennava in precedenza, nei regolamenti edizili locali.
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