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Normative sulla prevenzione del rischio sismico

Per ridurre il rischio sismico e favorire l'adeguamento degli edifici esistenti, Stato e Regioni hanno emanato numerose leggi e regolamenti tecnici sulla materia.
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Prevenzione del rischio sismico: la normativa statale


Le normative sulla prevenzione del rischio sismico riducono i danni in caso di terremoto. Per rendere una casa davvero a prova di terremoto, non basta ovviamente fissare e disporre accuratamente mobili e suppellettili, ma è anche fondamentale rendere antisismiche le strutture, o se questo risulta impossibile per motivi oggettivi (edificio vincolato come bene culturale e/o costruito con sistemi e materiali tradizionali), quanto meno verificare la pericolosità delle strutture ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Perciò, dopo il terremoto abruzzese del 6 aprile 2009, con la legge 24 giugno 2009 n. 77, che a sua volta dava attuazione al Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, è stato istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico, pari a 44 milioni di euro, da utilizzare per gli interventi e secondo le modalità stabilite da un'apposita commissione.

Gli obiettivi previsti riguardano essenzialmente il miglioramento della microzonazione sismica per la scelta delle zone più idonee in cui costruire (evitando ovviamente quelle più a rischio), la schedatura degli edifici pubblici (e in particolare le scuole) in base alla loro vulnerabilità sismica, e infine l'adeguamento del patrimonio edilizio esistente anche mediante la concessione di contributi e incentivi.

Le norme tecniche in materia di costruzioni antisismiche sono state invece aggiornate con il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), le cui innovazioni principali riguardano sostanzialmente:

- il fatto di costituire un vero e proprio Testo Unico sull'argomento, riordinando tutte le prescrizioni tecniche prima suddivise in varie norme e regolamenti e aumentando notevolmente la facilità di consultazione: infatti, vengono sistematicamente definite tutte le tecnologie costruttive (cioè stabilità dei terreni, muratura, legno, acciaio, e cemento armato);

- le modalità di calcolo delle strutture in acciaio e cemento armato: il metodo delle tensioni ammissibili viene infatti sostituito pressoché integralmente da quello degli stati limite ultimi;

- l'estensione all'intero territorio nazionale dell'obbligatorietà della verifica sismica;

- l'obbligo di condurre lo studio e la progettazione delle strutture prendendo come riferimento l'intero edificio, e non più le sue singole parti (fondazioni, travi, pilastri, solai, copertura...): questo rende di fatto necessaria l'adozione di appositi software, riducendo notevolmente il margine di errore.


Normativa regionale sulla prevenzione del rischio sismico: l'esempio dell'Emilia Romagna


Data la grande variabilità del rischio sismico in Italia (si passa infatti dalla non sismicità della Sardegna a zone ad alto rischio come la Campania, la Sicilia o la Calabria), anche molte Regioni hanno emanato le proprie direttive particolari, contenenti magari prescrizioni tecniche più specifiche o restrittive.

In particolare la normativa dell'Emilia Romagna (costituita dall'Atto di indirizzo recante l'individuazione degli elementi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismicie delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008) classifica invece i vari interventi sugli edifici esistenti in base alla loro importanza ai fini della prevenzione del rischio sismico, dividendoli in due precise tipologie: interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, e interventi rilevanti.


Autorizzazione sismica


L'Autorizzazione Sismica garantisce la corretta progettazione degli interventi.L'iter autorizzativo nei due casi è molto diverso: per gli interventi rilevanti (cioè tutti quelli non elencati esplicitamente nell'Atto di indirizzo) oltre alla normale pratica edilizia è infatti richiesto:

- Il preventivo rilascio dell'Autorizzazione Sismica nei seguenti casi:
a) soprelevazioni;
b) interventi su edifici e infrastrutture di interesse strategico per la Protezione Civile;
c) interventi su edifici e infrastrutture rilevanti in caso di collasso;
d) progetti presentati a seguito dell'accertamento della violazione delle norme antisismiche;

- il deposito del progetto esecutivo delle strutture in tutti gli altri casi.

La richiesta di Autorizzazione Sismica, redatta su un apposito modulo, va consegnata (completa di tutti gli elaborati richiesti, e cioè progetto architettonico e strutturale, particolari costruttivi delle parti strutturali, relazione tecnica sui materiali, relazione di calcolo, eccetera) presso l'ufficio tecnico o lo sportello unico dell'edilizia del comune competente, e viene esaminata entro 60 giorni dalla data di consegna. In caso di mancanza di alcuni allegati, l'esame istruttorio viene sospeso e la pratica dev'essere opportunamente integrata. A questo punto, la procedura dovrà obbligatoriamente concludersi entro ulteriori 60 giorni con la concessione dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza.


Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici


L'Emilia Romagna ha introdotto una classificazione degli interventi in base al loro rischio sismico.Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici la procedura è invece molto più semplice.

Infatti, l'Atto di Indirizzo riconosce tre categorie di interventi non rilevanti, per i quali è previsto un diverso tipo di documentazione da presentare.

Perciò:
- per gli interventi di categoria L0 (tra cui ad esempio la costruzione di pergolati con altezza e superficie inferiore rispettivamente a 3 m e 30 mq) non viene richiesta la presentazione di alcuna documentazione integrativa rispetto alla normale pratica edilizia;

- per quelli di categoria L1 (tra cui rientra l'inserimento di una trave rompitratta in un solaio) è invece necessario presentare una dichiarazione sintetica sulla non rilevanza dell'intervento e una tavola grafica sufficiente a descrivere la natura, le dimensioni e la localizzazione delle opere di progetto;

- per quelli di categoria L2 (come realizzazione e modifiche di bucature con superficie netta inferiore a 1 mq in murature portanti), oltre a quanto previsto per la categoria L1 è richiesta anche una relazione con la descrizione delle opere e l'eventuale dimostrazione, mediante oppurtuni procedimenti analitici, della non rilevanza dell'intervento.

Inoltre, per tutti gli interventi è sempre prevista la compilazione di un apposito modulo da allegare alla pratica edilizia.


Prevenzione del rischio sismico e incentivi fiscali


Per il contributo che possono dare alla prevenzione del rischio sismico, soprattutto incoraggiando i proprietari a mettere in atto una serie di interventi migliorativi dell'esistente ad esempio in occasione di ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie, meritano un cenno anche gli incentivi fiscali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Infatti, secondo quanto si legge nella Guida Fiscale dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata al gennaio 2015, gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici possono godere dell'Iva agevolata al 10% su materiali e manodopera e della detrazione Irpef del 50% del costo dei lavori.

Anzi, quest'ultimo incentivo è esplicitamente previsto, perché a pagina 8 della Guida si legge:
Gli interventi per l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

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Prevenzione del rischio sismico in edilizia
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