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Dopo 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sviluppo (legge 7 agosto 2012 n. 134), avvenuta lo scorso 12 agosto, prende oggi il via il SUE, il Nuovo Sportello Unico per l'Edilizia dei Comuni, di cui è previsto un ampliamento delle competenze.
In particolare lo snellimento delle procedure per il rilascio del permesso di costruire e per la presentazione della D.I.A., dovrebbero portare ad una maggiore semplificazione in ambito edilizio.
I Comuni hanno avuto questi 6 mesi di tempo per conformarsi ai nuovi adempimenti.
Lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) è stato istituito undici anni fa, con l'art. 5 del dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), con lo scopo di curare i rapporti tra il privato cittadino, i progettisti e le imprese da una parte e l'amministrazione dall'altra, per tutto quanto attiene il disbrigo delle pratiche edilizie.
Lo Sportello Unico per l'Edilizia, quindi, permette al cittadino di avere un unico referente in luogo delle diverse amministrazioni, al quale rivolgersi per qualunque pratica amministrativa o richiesta di titolo abilitativo che riguardi non solo l'ambito residenziale, ma anche, ad esempio, quello relativo al commercio e alle attività produttive.
Tra le nuove competenze attribuite all'Ufficio dall'entrata in vigore della legge, c'è anche il compito di acquisire preventivamente tutti quei pareri o atti di assenso necessari per intervenire in ambiti sottoposti a tutela storica, architettonica o paesaggistica, o quei parerei relativi a determinati requisiti igienico sanitari per la tutela della salute o della pubblica incolumità.
Inoltre sarà sempre lo sportello ad acquisire tutti gli atti necessari al rilascio del permesso di costruire, provenienti da altre amministrazioni, come:
- parere dell'Asl;
- parere dei Vigili del Fuoco;
- autorizzazioni e certificazioni regionali per costruzioni in zone sismiche;
- atti di assenso per interventi su immobili vincolati ai sensi del codice sui beni culturali e paesaggistici;
- parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
- assensi per servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
- nulla osta per le aree naturali protette.
Con la modifica del documento legislativo le amministrazioni comunali non potranno richiedere per il rilascio dei titoli abilitativi atti o documenti che sono già in possesso della pubblica amministrazione, come ad esempio la documentazione catastale, che dovranno invece acquisire d'ufficio.
Questo significa che i tecnici incaricati di redigere la pratica per la richiesta del titolo abilitativo non saranno più tenuti a presentare una documentazione che sia già agli atti, e questo porterà ad un notevole risparmio di tempo e denaro.
Un'altra novità è prevista per il rilascio del Permesso di Costruire. Infatti fino ad oggi era previsto che, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, il responsabile del procedimento acquisisse attraverso lo Sportello Unico tutti i pareri e gli atti necessari e formulasse una proposta di provvedimento.
Con le modifiche della nuova legge, se entro 60 giorni non sono arrivati tutti i pareri e gli atti di assenso previsti, il responsabile dello Sportello Unico dovrà indire una conferenza dei servizi.
Le amministrazioni coinvolte potranno non intervenire, ma in tal caso dovranno trasmettere gli atti richiesti e quindi si potrà dare seguito al rilascio del titolo richiesto.
Per quanto riguarda la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), è stato introdotto un nuovo comma all'art. 23 del dpr 380/2001, con il quale si dispone che nel caso in cui siano richiesti pareri o atti di determinate amministrazioni, questi possano essere sostituiti da un'autocertificazione di un tecnico abilitato che attesti ed asseveri la rispondenza alla normativa vigente, alla strumentazione urbanistica e al regolamento edilizio locali.
Da questa possibilità di autocertificazione, sono però esclusi i casi in cui siano presenti vincoli ambientali e paesaggistici, o relativi alla difesa e alla pubblica sicurezza e alla giustizia.
Inoltre la D.I.A. potrà essere presentata anche attraverso l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, tranne che in quei comuni in cui è previsto unicamente l'invio telematico, per i quali farà fede come data di presentazione quella della ricezione da parte dell'amministrazione.
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