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Il nuovo ISEE 2015 (anche detto riccometro) ha come obiettivo stanare i finti poveri che, non avendone diritto, fruiscono delle prestazioni socio-assistenziali. Tuttavia, nei fatti, l'entrata in vigore del nuovo ISEE finisce per penalizzare più soggetti, in primis i proprietari di immobili. Vi spieghiamo perché.
Il valore dell'immobile di proprietà ai fini del calcolo del nuovo ISEE infatti, l'Indicatore della situazione economica equivalente, da quest'anno sarà determinato in base non più all'ICI, che è stata abolita, ma all'IMU, l'Imposta municipale propria, con la conseguenza che il valore della casa può far aumentare i redditi, facendo così venir meno il diritto a chiedere le prestazioni assistenziali.
È in vigore dal primo gennaio il nuovo ISEE, l'Indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie che misura la ricchezza di queste e sulla cui base si potranno richiedere le prestazioni assistenziali allo Stato e ai Comuni (ad esempio assegni familiari; assegni di maternità; riduzione delle rette degli asili nido; riduzione del costo delle mense scolastiche; riduzione delle rette delle case di cura per anziani; agevolazioni per utenze gas, telefono, elettricità; esenzione per le prestazioni sanitarie; riduzione delle tasse universitarie).
I criteri per il calcolo del nuovo ISEE 2015 sono stati individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il decreto 7 novembre 2014, intitolato Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Nel nuovo ISEE viene dato maggior peso alla componente patrimoniale. L'immobile di proprietà peserà nell'ISEE in base al valore ai fini IMU e non più in base ai fini ICI. Ciò comporta inevitabilmente un aumento dell'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare.
Nel calcolo IMU infatti il valore degli immobili è stato elevato del 60% per effetto dell'aumento delle rendite catastali degli stessi immobili.
A dettare ulteriori precisazioni è stato l'INPS con la circolare n. 171 del 18 dicembre 2014 in cui l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale ha precisato che l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare.
In particolare, gli immobili sono considerati in base al valore definito ai fini IMU (anziché ICI), al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Il valore del patrimonio è quello determinato ai fini IMU anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Il valore dell'abitazione principale non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500 (incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo).
La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.
Il valore dell'immobile adibito ad abitazione principale viene calcolato ai fini ISEE al netto del mutuo. Ciò significa che per il contribuente che ha ancora un mutuo sulla casa da estinguere, nel calcolo dell'ISEE, il debito residuo con l'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, deve essere sottratto dal computo del valore dell'immobile.
Per quanto riguarda gli immobili posseduti all'estero dal contribuente, questi sono valutati ai fini ISEE sulla base dell'IVIE, l'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia.
Una sorta di IMU estera per cui il patrimonio immobiliare situato all'estero viene preso in considerazione nel calcolo dell'ISEE, al netto del mutuo residuo, ai fini dell'IVIE al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Nel calcolo dell'ISEE in vigore dal 1 gennaio 2015 sono compresi anche redditi extra, come le rendite derivanti da contratti di locazione soggetti al regime alternativo di tassazione della cedolare secca (con l'imposta sostitutiva al 21% o al 15% ma in quest'ultimo caso solo per i contratti di locazione a canone concordato).
Inoltre viene considerato ai fini del calcolo del reddito rilevante nell'ISEE, anche quello fondiario relativo ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef.
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