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La Legge 3 dicembre 1999, n. 493 ha istituito una polizza contro gli infortuni domestici che tutela coloro, donne o uomini, che si occupano a tempo pieno della casa e della famiglia, impiegando le proprie energie in ambito domestico. Tale attività deve essere effettuata in maniera stabile e continuativa, a titolo gratuito e senza alcun vincolo di subordinazione.
Di seguito forniamo informazioni di carattere generale sull'assicurazione gestita dall'Inail, al fine di far chiarezza sugli aspetti principali. Anche se all'epoca della sua introduzione è stata presentata come l'assicurazione per le casalinghe, in realtà riguarda tutti coloro, uomini e donne indistintamente, di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si dedicano in maniera esclusiva al lavoro domestico.
Il lavoro domestico può rivelarsi piuttosto pericoloso e gli incidenti che si verificano possono anche comportare serie fratture e traumi gravi. Si pensi a una caduta dalle scale, una scivolata su pavimento bagnato, o ferite da coltello. La presenza di una polizza che copra il danno subito può rivelarsi molto utile in tali circostanze.
La legge dunque riconosce e valorizza l'impegno di coloro che, con grande utilità, si dedicano alla cura della casa e del proprio nucleo familiare esponendosi a molteplici rischi.
Il nucleo familiare è l'insieme delle persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione. Costituiscono nucleo familiare anche le coppie di fatto. Può essere formato anche da una sola persona. Altre esperienze di vita insieme, ai fini dell'applicazione della normativa, vengono considerate irrilevanti.
Gli infortuni domestici considerati ai fini assicurativi sono gli infortuni che avvengono presso la propria abitazione e le relative pertinenze, dove vive abitualmente il nucleo familiare dell'assicurato.
Qualora l'immobile faccia parte di uno stabile condominiale si considerano ambito domestico anche le parti comuni.
Non rientra nella sfera di applicazione della normativa l'infortunio in itinere, quello cioè avvenuto ad esempio andando a fare la spesa o facendo altre commissioni. Sono compresi invece gli infortuni verificatisi presso le residenze scelte temporaneamente per le vacanze, purché situate su territorio italiano.
Presupposto per ricevere l'indennizzo da parte dell'Inail è il versamento di un premio annuo.
La polizza è obbligatoria per coloro che, in maniera continuativa e senza remunerazione, si occupano della casa e della famiglia. Visto l'impegno abituale riservato a tali attività, la polizza interviene per garantire loro una sicurezza, offrendo una tutela contro i rischi cui sono esposti.
La copertura assicurativa non riguarda chi presta i medesimi lavori in maniera retribuita e in modo professionale.
Come disposto dalla legge, è obbligato ad assicurarsi:
Ciò premesso si devono assicurare le seguenti categorie di persone:
L'assicurazione, per le ultime tre categorie, copre il periodo in cui non viene esercitata alcuna attività lavorativa professionale. Il premio comunque è dovuto per intero.
Si precisa, infine, che nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone.
Non sono soggette a obbligo assicurativo le seguenti categorie di persone:
La legge prevede delle agevolazioni per coloro che rientrano in categorie svantaggiate.
Sono infatti esonerati dal versamento del premio assicurativo coloro che percepiscono un reddito al di sotto di una determinata soglia.
In particolare, è esonerato chi, contemporaneamente, percepisce un reddito personale complessivo lordo inferiore a 4.648,11 euro all'anno e chi fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non superi i 9.296,22 euro annui.
Il premio, in questo caso, è a carico dello Stato che provvede alla tutela dell'individuo in caso di infortunio. Per ottenere l'esenzione è indispensabile presentare all'Inail un'autocertificazione che dimostri la presenza dei requisiti richiesti.
È bene precisare che oggetto dell'assicurazione sono soltanto gli infortuni avvenuti in occasione e a causa del lavoro effettuato in ambito domestico. Tra le attività che si svolgono in ambito domestico rientrano anche attività connesse alle relazioni sociali del nucleo familiare, oppure quelle dovute ad interventi di piccola manutenzione.
Sono coperti anche gli infortuni causati dalla presenza in casa di animali domestici.
Il diritto alla prestazione da parte dell'Inail sorge nel momento in cui l'infortunio abbia avuto come conseguenza la morte dell'individuo oppure abbia comportato un'inabilitàpermanente che dal primo gennaio 2019 è scesa dal 27% al 16%. Si tratta dunque di infortuni gravi che comportano un invalidità rilevante.
L'Inail, al verificarsi dell'infortunio, liquida una rendita vitalizia. Condizione per percepire tale indennizzo è che l'assicurato sia in regola con il pagamento del premio annuo o abbia presentato autocertificazione per l'esenzione dal pagamento dello stesso, se in possesso dei necessari requisiti reddituali.
La rendita viene corrisposta all'assicurato in base alla retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria. Essa varia da un minimo di 186,17 euro, per inabilità del 27%, a un massimo di 1.292,90 euro, in caso di inabilità del 100%. La rendita viene liquidata ogni mese ed è dovuta dal primo giorno successivo a quello in cui si attesti l'avvenuta guarigione clinica.
Dal punto di vista fiscale la rendita non è tassata e pertanto non dovrà essere riportata nella dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui l'infortunio abbia causato il decesso dell'assicurato, a far data dal 17 maggio 2006, è prevista una rendita a favore dei superstiti. Essa verrà calcolata secondo le modalità previste per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Non sono indennizzati gli infortuni:
L'importo assicurazione casalinghe a partire dal primo gennaio 2019 è pari a 24 euro all'anno e deve essere pagato entro la scadenza del 31 gennaio 2020.
Il pagamento del premio consente l'iscrizione all'Inail che deve essere effettuata al momento del raggiungimento dei requisiti di accesso. Sempre entro lo stesso termine, va presentata l'autocertificazione per i casi di esenzione sopra descritti.
Nel caso di raggiungimento di uno dei requisiti di accesso dopo il 31 gennaio, l'iscrizione e il versamento del premio o la presentazione dell'autocertificazione, potranno avvenire anche in corso d'anno e l'assicurazione resterà valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
Ai fini del pagamento del premio assicurativo si potranno adottare le seguenti modalità:
Qualora nel corso dell'anno si perdano i requisiti di accesso all'assicurazione Inail, si dovrà inviare comunicazione di disdetta dalla copertura. Il soggetto interessato dovrà richiedere la cancellazione dall'assicurazione e a tal fine dovrà compilare l'apposito modulo scaricabile online sul sito dell'Inail in formato pdf ed editabile word.
Il modulo dovrà essere compilato riportando i propri dati personali e dovrà essere inoltrato alla sede Inail competente. Stessa procedura dovrà essere effettuata anche in caso di esenzione dal pagamento del premio. Una volta ricevuta la documentazione, l'Inail provvederà alla cancellazione dell'assicurato.
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