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Chi e quando può costituire un fondo patrimoniale sulla casa

Il fondo patrimoniale sulla casa viene istituito da uno dei coniugi o da un terzo soggetto quando si vogliono tutelare i bisogni della propria famiglia
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Il fondo patrimoniale come strumento di salvaguardia della casa


Il fondo patrimoniale sulla casa viene istituito da uno dei coniugi o da un terzo soggetto quando si vogliono tutelare i bisogni della famiglia.

Così facendo si pone in essere la creazione di un patrimonio separato, distinto rispetto a quello personale dei coniugi.

Si tratta di uno strumento in grado di vincolare la casa di residenza al soddisfacimento delle esigenze familiari, sottraendola, almeno in linea teorica, all’aggressione dei creditori per debiti non riconducibili a tali bisogni.

L’obiettivo è, dunque, duplice: assicurare continuità nell’utilizzo del bene da parte della famiglia e garantirne una certa intangibilità in caso di situazioni debitorie estranee all’ambito familiare.


Chi può costituire il fondo patrimoniale: soggetti legittimati e requisiti formali


Secondo quanto previsto dagli articoli 167 e seguenti del Codice Civile, il fondo patrimoniale può essere costituito da uno solo dei coniugi, da entrambi congiuntamente oppure da un terzo soggetto.

In quest’ultima ipotesi, l’atto di costituzione deve avvenire per atto pubblico, e i coniugi devono prestare espressamente il proprio consenso, anche successivamente, mediante atto separato di accettazione.

È altresì ammessa la costituzione del fondo per testamento – olografo, pubblico o segreto – da parte di un terzo, purché sempre nell’interesse della famiglia.

In tutti i casi, l’intervento del notaio è imprescindibile: il fondo patrimoniale è infatti un atto solenne e non può essere costituito informalmente.


Il momento della costituzione: quando istituire il fondo patrimoniale


La legge consente di costituire un fondo patrimoniale in qualsiasi momento del matrimonio, ma anche in previsione delle nozze.

Nel caso in cui la costituzione avvenga ante nuptias, l’efficacia dell’atto rimane sospesa fino alla celebrazione del matrimonio.

Se il fondo è costituito da un terzo a beneficio dei futuri sposi, è sufficiente che siano indicati nell’atto i dati anagrafici degli stessi, con accettazione da parte loro; l’efficacia dell’atto, in ogni caso, decorre dalla data del matrimonio.

Fondo patrimonialeFondo patrimoniale - Getty Images



Qualora invece sia uno dei futuri coniugi a voler costituire il fondo, è necessaria la partecipazione dell’altro alla stipula dell’atto pubblico.

Anche in questo caso, l’efficacia è subordinata alla celebrazione delle nozze.

È importante precisare che non vi è un termine entro cui debba essere costituito: i coniugi possono decidere di istituirlo anche molti anni dopo le nozze, ad esempio per proteggere un bene dall’aggressione di creditori o per finalità successorie.

Tuttavia, la sua opponibilità è effettiva solo dal momento dell’annotazione nei registri dello stato civile e, per gli immobili, anche dalla trascrizione nei registri immobiliari.


Fondo patrimoniale sulla casa


Non è il bene immobile in quanto tale a entrare nel fondo patrimoniale, ma il diritto reale su di esso.

La legge consente infatti di vincolare al fondo il diritto di proprietà su una casa, ma anche diritti minori come usufrutto, superficie, enfiteusi o nuda proprietà.

Il bene può essere di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, in comunione legale o ordinaria, oppure in comproprietà con soggetti terzi.

È importante sottolineare che il bene entra nel fondo nello stato giuridico in cui si trova al momento della costituzione, comprensivo quindi di eventuali gravami preesistenti come ipoteche o servitù.


Effetti e opponibilità del fondo sulla casa


Affinché il fondo patrimoniale produca effetti nei confronti dei terzi, è necessario che venga annotato a margine dell’atto di matrimonio, nei registri dello stato civile del Comune in cui sono state celebrate le nozze.

Tale annotazione – a cura del notaio – ha valore costitutivo per quanto riguarda l’opponibilità ai terzi. In assenza di questa formalità, il fondo non può essere fatto valere nei confronti di eventuali creditori.

Inoltre, qualora il fondo abbia ad oggetto beni immobili, l’atto costitutivo deve essere trascritto presso i registri immobiliari.

Anche in questo caso, la semplice trascrizione senza l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio non è sufficiente a garantire l’opponibilità ai terzi.


Estinzione del fondo patrimoniale immobiliare


Il fondo patrimoniale cessa di produrre effetti in caso di divorzio o annullamento del matrimonio.

Tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo prosegue la sua efficacia fino al compimento della maggiore età da parte del più giovane dei figli.

In tal caso, il giudice può intervenire per regolamentare l’amministrazione del fondo e, se necessario, assegnare una quota dei beni in godimento o proprietà ai figli.

Se non ci sono figli minori, i beni ricadono in comunione ordinaria, in attesa di essere divisi consensualmente o giudizialmente.

Estinzione fondoEstinzione fondo - Getty Images



Infine, se il fondo era stato costituito con beni di un solo coniuge, riservandosi la proprietà, questi tornano nella piena disponibilità del medesimo coniuge.


Tutela contro i creditori: limiti e condizioni


Tra i principali vantaggi del fondo patrimoniale è la sua funzione protettiva nei confronti dei creditori.

Tuttavia, questa protezione non è assoluta.

I beni inseriti nel fondo non possono essere aggrediti dai creditori per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a condizione che il creditore ne fosse consapevole.

Qualora invece il debito sia stato contratto per far fronte a spese familiari – come un mutuo per l’abitazione principale – il fondo non offre alcuna protezione.

Allo stesso modo, se il debito è stato contratto per finalità personali ma il creditore non poteva sapere della sua estraneità rispetto ai bisogni familiari, l’azione esecutiva è legittima.

È sempre ammessa, comunque, la prova contraria da parte del coniuge, che può dimostrare in giudizio l’estraneità del debito e la consapevolezza del creditore.


Come viene amministrata la casa oggetto del fondo patrimoniale


L’amministrazione dell'immobile confluito nel fondo patrimoniale segue un regime giuridico particolare.

In base all’art. 169 del Codice Civile, durante il matrimonio l’amministrazione dei beni del fondo compete congiuntamente a entrambi i coniugi, salvo che l’atto costitutivo non preveda espressamente l’amministrazione disgiunta.

In ogni caso, per gli atti di straordinaria amministrazione (come la vendita o l’ipoteca dell’immobile), è necessario il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, anche l’autorizzazione del giudice tutelare, a tutela dell’interesse della famiglia.

Amministrazione fondo patrimoniale Amministrazione fondo patrimoniale - Getty Images



Questa disciplina ha l’obiettivo di garantire che la casa e gli altri beni del fondo siano destinati esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Perciò, anche gli atti dispositivi, come l’alienazione o la concessione in garanzia del bene, sono sottoposti a limiti e controlli.

L’eventuale violazione di tali regole può comportare la nullità dell’atto e l’inefficacia nei confronti del fondo patrimoniale.


Esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale


Uno degli aspetti più rilevanti del fondo patrimoniale riguarda l’impignorabilità dei beni in esso conferiti.

Ai sensi dell’art. 170 del Codice Civile, i beni del fondo e i frutti che ne derivano non possono essere aggrediti dai creditori, a meno che le obbligazioni non siano state contratte per soddisfare i bisogni della famiglia.

Tale formulazione introduce una tutela significativa per i beni destinati alla vita familiare, ma non assoluta.


Ipotesi di azione creditoria


In sede esecutiva, il creditore che intenda agire su un bene vincolato al fondo dovrà dimostrare che il credito sia legato a una spesa sostenuta per la famiglia (ad esempio mutui per l’acquisto della casa familiare, spese sanitarie, scolastiche o alimentari).

In mancanza di tale prova, il pignoramento potrà essere dichiarato inefficace su istanza dei coniugi.

La giurisprudenza, tuttavia, richiede un’attenta valutazione del concetto di “bisogni della famiglia”, che deve essere inteso in senso ampio ma non arbitrario.

Azione creditori a Azione creditoria - Getty Images



È inoltre esclusa la tutela del fondo patrimoniale nel caso in cui il debito sia stato contratto per fini estranei alla famiglia (es. attività imprenditoriale di uno dei coniugi).

In tali circostanze, il bene potrà essere validamente aggredito dal creditore procedente.


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Fondo patrimoniale sulla casa: chi e quando lo può costituire
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