|
Qual è la garanzia che si può attivare se un'impresa installa un impianto che non funziona correttamente?
A chi ci si deve rivolgere per fare valere i propri diritti?
Entro quanto tempo ci si deve attivare?
Il riferimento è a ogni genere d'impianto a uso domestico, da quello di riscaldamento a quello elettrico, passando per l'impianto idrico e per quello di condizionamento.
Per rispondere a queste domande non si può non guardare al soggetto che acquista il bene (impianto) e il servizio (installazione) e alle modalità di acquisto.
Partiamo dall'acquirente: se si fa riferimento a persone che acquistano per scopi domestici (es. nuova caldaia) allora sarà sicuramente applicabile la disciplina prevista dal codice del consumo (d.lgs. n. 206/05).
Il consumatore, infatti, è definito dal decreto n. 206, come la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, imprenditoriale, artigianale o commerciale eventualmente svolta (art. 3 d.lgs. n. 206/05).
Come dire: l'architetto che acquista un condizionatore per la propria abitazione può invocare le norme dettate in materia di tutela del consumatore, quello che lo compra per il proprio studio, no.
In entrambi i casi, poi, possono esserci:
a) due distinti contratti, quello di acquisto del bene (es. caldaia, condizionatore) e quello d'installazione conclusi con due soggetti differenti;
b) un unico contratto di fornitura e posa in opera (es. acquisto caldaia dall'installatore, affidamento incarico all'elettricista, ecc.).
Che l'acquirente sia un consumatore oppure un professionista è indifferente ai fini del rispetto del d.m. n. 37/08 che disciplina modalità d'installazione degli impianti a servizio degli edifici, i requisiti per svolgere quest'attività e le certificazioni da rilasciarsi al compimento dell'opera: queste norme si applicano sempre e comunque.
In tutti e due i casi, poi, la persona che acquista il servizio d'installazione conclude un contratto di appalto o, a seconda delle circostanze inerenti la tipologia di servizio acquistato e le caratteristiche della ditta prescelta, un contratto di prestazione d'opera. Ai fini che ci occupano non v'è sostanziale differenza tra le due ipotesi.
Svolte queste doverose premesse è utile approfondire le due ipotesi (contratto concluso da un consumatore e da un professionista) singolarmente.
Norme principali di riferimento sono quelle contenute nella Parte IV (artt. 102-135) del codice del consumo rubricata Sicurezza e qualità.
L'art. 128, primo comma, d.lgs. n. 206/05 specifica che le norme sulla garanzia per i beni di consumo, nei quali devono essere inseriti gli impianti, si applicano anche ai contratti di appalto e opera.
Il quinto comma dell'art. 129 specifica che il difetto di conformità che deriva dall'inesatta installazione da parte del venditore o dalle inesatte informazioni fornite per l'installazione da parte del consumatore configurano difetto di conformità rilevante ai fini del codice del consumo.
Un bene è conforme al contratto se è idoneo al normale uso cui è destinato e presenta le caratteristiche proposte dal venditore. L'assenza di uno solo dei due requisiti comporta difetto di conformità.
Dal combinato disposto di queste due norme può trarsi la seguente conclusione: l'impresa che realizza l'impianto è responsabile verso il consumatore del difetto di conformità dell'impianto stesso se e nella misura in cui il consumatore abbia da essa acquistato il bene oggetto del contratto di appalto.
Come dire: se ho acquistato la caldaia in un grande magazzino e poi l'ho fatta installare dal mio manutentore di fiducia, questi risponderà solamente della cattiva esecuzione delle opere secondo l'ordinaria disciplina del contratto di appalto (di cui si dirà in seguito quando affronteremo le problematiche dei contratti conclusi da professionisti) mentre il grande magazzino risponderà del cattivo funzionamento della caldaia che non sia derivato da cattiva installazione.
Le stesse considerazioni valgono, ad esempio, si decide di sostituire un tutto o in parte l'impianto idrico o le tubature di quello di riscaldamento, ecc.
In tal caso il consumatore può fare valere la propria garanzia che ha durata biennale (salvo maggiore termine previsto dal contratto) con obbligo di denuncia del difietto entro due mesi dalla sua scoperta e che gli consente di:
a) pretendere la sostituzione del bene (es. caldaia) o la sua riparazione (se il difetto è facilmente eliminabile, valutazione che dev'essere fatta anche in ragione del vizio effettivamente riscontrato);
b) nei casi più gravi arrivare a ottenere la risoluzione del contratto.
Il codice del consumo specifica che se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna del bene (e nel caso di consegna e fornitura da parte del medesimo soggetto, entro sei mesi dalla consegna dell'opera) allora esso esisteva già al momento della conclusione del contratto, salvo incompatibilità con la natura del bene.
Resta salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Delle opere edili realizzate per l'adempimento del contratto d'installazione dell'impianto l'impresa risponde secondo le norme previste dal contratto di appalto o di prestazione d'opera a seconda della disciplina applicabile (artt. 1667-1668 e 2226 c.c.) perché le opere edili non possono essere considerate beni di consumo ai fini della disciplina dettata dal d.lgs. n. 206/05 (cfr. art. 128, secondo comma lett. a), d.lgs. n. 206/05).
Se, invece, a concludere il contratto con l'impresa installatrice è un professionista (es. ingegnere che acquista un condizionatore per il suo studio), torneranno ad avere piena applicazione le norme dettate dal codice civile.
Ciò vuol dire che se s'è acquistato il tutto dall'installatore questi risponderà:
a) dei difetti del bene venduto secondo le norme previste dalla garanzia per il contratto di compravendita (art. 1490 c.c.), che non prevede la sostituzione del bene, ma la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, salvo risarcimento del danno;
b) dell'opera realizzata (installazione e posa in opera) secondo le norme dettate in materia di appalto o di prestazione d'opera.
Se, invece, s'è acquistato l'impianto da installare da un soggetto diverso dall'installatore, ognuno risponderà per le proprie responsabilità.
Se possibile, in ogni caso di quelli esaminati, è bene acquistare il bene (es. caldaia) dall'installatore, al fine di evitare che la separazione dei fatti possa rappresentare per le parti un modo di scaricarsi reciprocamente le responsabilità.
|
||