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Alcuni mesi fa l'Inail ha diffuso i dati relativi al 2012 in merito agli incidenti sui luoghi di lavoro. Seppure i dati siano in lieve calo rispetto all'anno precedente i numeri sono comunque preoccupanti: 654.000 infortuni e 870 morti; di questi casi, la maggioranza avviene nei cantieri edili, dove tra pessime condizioni di lavoro, estrema burocrazia e mancata sorveglianza si registrano spesso incidenti mortali o gravi infortuni, dovuti a negligenze e mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza.
In Italia il D.lgs 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, stabilisce le disposizioni a cui attenersi per l'eliminazione dei pericoli e dei rischi nei luoghi di lavoro.
Nonostante il Decreto si rivolga a tutti gli ambiti lavorativi in quanto, parlando di sicurezza, non esistono ambiti preferenziali, nell'articolo tratteremo di sicurezza in materia edile ed immobiliare.
Nel Testo Unico vengono individuate tutte le responsabilità dei vari attori nel campo ed indicate le procedure da seguire per il corretto svolgimento dei lavori.
In materia di sicurezza, le responsabilità sono distribuite tra datore di lavoro, committente dell'opera e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Il datore di lavoro, in primo luogo, deve assicurarsi che i propri dipendenti siano nelle condizioni di poter operare in totale sicurezza e tranquillità, formandoli con opportuni corsi e mettendo loro a disposizione attrezzature e dispositivi per la sicurezza personale e di tutti gli altri attori del processo.
Il coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione, ha il compito di redigere la documentazione atta a fornire indicazioni e prescrizioni relative al cantiere in questione e, attraverso il piano di sicurezza e coordinamento, di cui si parla all'articolo 100 del suddetto decreto, unitamente ai suoi allegati, organizza e descrive le lavorazioni del cantiere.
In fase esecutiva il coordinatore ha il compito di controllare e sorvegliare il cantiere in modo da evitare infortuni, incidenti e relative multe in fase di controllo ispettivo da parte degli organi competenti.
Tra i rischi verificabili in un cantiere molti potrebbero derivare da interferenze tra le varie lavorazioni, qualora alcune di esse siano svolte da ditte esterne; nel caso in cui non sia presente un Piano di Sicurezza, obbligatorio in caso di due o più imprese anche non simultanee, è necessario redigere un documento nel quale le lavorazioni vengano pianificate e coordinate.
A tal proposito, all'articolo 26 comma 3 del D.lgs 81/2008 si afferma che Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Si tratta del cosiddetto D.U.V.R.I., Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
Si tratta di un documento nel quale vengono analizzati tutti i rischi derivanti sia dalle lavorazioni svolte dall'azienda madre che da quella appaltatrice.
Al suo interno contiene informazioni relative al committente, all'opera da realizzare e al cantiere nonché alle figure preposte al rispetto della normativa in materia di sicurezza.
All'individuazione dei rischi e dei pericoli per la salute dei lavorativi, seguono le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione.
La redazione di un D.U.V.R.I. è sempre obbligatoria, tranne nel caso in cui, come sopra descritto, sia già presente un Piano di Sicurezza e Coordinamento, oppure, come stabilito dal comma 3 bis dell'articolo 26, ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008, per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37; per cui, anche nei lavori condominiali, si parla di rischi da interferenze.
L'obbligo di redazione di un D.U.V.R.I. nei condomini sussiste nel caso in cui il committente sia anche datore di lavoro e che i lavori siano svolti all'interno dell'azienda del committente o di una sua singola unità produttiva.
L'amministratore, o il soggetto legale rappresentante dello stabile, assume il titolo di datore di lavoro quando il condominio ha, per sè, dei lavoratori dipendenti: giardiniere, custode, portiere, manutentore, etc.
Diversamente, così come stabilito da una circolare del Ministero del Lavoro, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore è qualificato come committente e, come tale, assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.
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