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Distanze tra fabbricati da rispettare

Quali sono le distanze da rispettare tra fabbricati o siepi, alberi e muri di confine? Come si calcola la distanza minima legale e quando è possibile derogarvi?
Pubblicato il / Aggiornato il

Distanze tra fabbricati


Una delle cause più frequenti di liti tra vicini riguarda il rispetto delle precise prescrizioni di legge che stabiliscono le distanze da rispettare tra le singole proprietà e, pertanto, le regole tra vicini con riferimento proprio alle distanze tra fabbricati.

Distanze minime codice civile
Al fine di evitare di trovarsi in spiacevoli contenziosi o di dover ripristinare lo stato dei luoghi ante costruzione per mancato rispetto della misura distanze e anche risarcire il danno, occorre conoscere quale sia la normativa di riferimento, come applicarla e quali sono le tutele previste.


Normativa in materia di distanza fabbricati


Il primo riferimento a cui fare attenzione in materia di distanza tra edifici è il dato normativo.

Le distanze tra i fabbricati e i confini delle proprietà sono regolati dal Codice Civile, in primis, e da norme tecniche di attuazione di piani regolatori generali e da regolamenti edilizi comunali. Tali provvedimenti, come più volte affermato dalla giurisprudenza, hanno natura integrativa, rispetto alle norme codicistiche (Cass., 2 febbraio 2022, n. 3241).

Tra le norme integrative del codice civile sono comprese anche le normative in materia antisismica.

Al riguardo, è stato infatti affermato che in caso di costruzioni eseguite senza il rispetto delle disposizioni ancorché non integrative del codice civile sulle distanze per prevenire pericoli e danni da movimenti tellurici, occorre provvedere a eliminare lo stato di pericolo.

Allorquando non sia possibile eliminare la situazione di pericolo mediante l'impiego di postumi idonei rimedi, è prevista la completa demolizione dell'opera.


Cosa si intende per costruzione ai fini delle distanze fabbricati?


Prima di soffermarsi sulle specifiche distanze che il codice civile distanze prevede, è utile precisare il concetto di costruzione.

Il termine costruzione non si esaurisce semplicemente in quello di edificio, manufatto costituito da muri perimetrali, ma per la giurisprudenza essa è costituita da qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo.

In particolare, rientrano nella nozione di costruzione tutti quei manufatti che si elevano dal piano di campagna e che, in ragione della consistenza e della stabile incorporazione al suolo, sono suscettibili di dar luogo a intercapedini potenzialmente pregiudizievoli.

Misura distanze dal vicinato
Non rileva, ai fini dell'inquadramento della nozione di costruzione, la funzione eventualmente accessoria dell'opera rispetto ad altro immobile.

Ciò che rileva è la dimensione o lo scopo puramente ornamentale e decorativo, e infatti:

  • se in un edificio sono presenti sporti, che hanno dimensioni ridotte o si limitano semplicemente a decorare la costruzione, non può considerarsi facente parte di essa e, pertanto, non è soggetta al rispetto del minimo della distanza;

  • se invece tali sporti sono destinati ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono, essendo veri e propri corpi di fabbrica che determinano un aumento dell'edificio in superficie d incidono sulla consistenza volumetrica dell'edificio stesso (Cass., 26 novembre 1996, n. 10497), questi sono soggetti al rigoroso rispetto delle normative in materia di distanze tra fabbricati.


Sulla base di tali presupposti argomentativi, devono ritenersi facenti parte delle costruzioni anche i balconi (Cass., 24 marzo 1993, n. 3533) e la scala esterna in muratura (Cass., 26 maggio 1998, n. 5222).

In altri termini, gli sporti o gli aggetti in un edificio non sono considerati costruzione allorquando hanno una funzione meramente decorativa e non hanno alcun compito strutturale.

Parti delle costruzioni soggette alla normativa in materia di distanze tra fabbricati


Con sentenze succedutesi nel corso degli anni, la Cassazione ha stabilito che devono intendersi come costruzioni manufatti quali:

  • la tettoia che avanzi rispetto all'edificio già esistente,

  • i balconi,

  • una pensilina costruita su un terrazzo con materiali metallici,

  • una scala esterna in muratura,

  • un manufatto, con finestra, coperto da tettoia formata da travi con soprastanti lamiere, destinata a fienile,

  • magazzino e pollaio,

  • un barbacane quale elemento costruttivo di completamento dell'edificio.

Parti non rientranti nel concetto di costruzioni e non soggette alla distanza tra edifici


In linea generale, non rientrano nella definizione di costruzione, rilevante ai fini del computo delle distanze legali, le opere completamente realizzate nel sottosuolo, né i manufatti che non si elevino in misura apprezzabile oltre il livello del suolo.

Allo stesso modo non rientrano in tale concetto:

  • le condutture elettriche e i pali che le sostengono;

  • uno zoccolo basso in muratura con rete metallica infissa;

  • i manufatti realizzati all'interno di preesistenti costruzioni eseguite in appoggio o in aderenza a un muro comune sul confine;

  • un campo da tennis ad uso privato, dato che la rete metallica che di solito circonda simili campi, non può formare un'intercapedine e come tale non rientra nella previsione dell'art. 873 codice civile;

  • il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno;

  • il muro di cinta con altezza non superiore ai tre metri.

Cosa si intende per fondi finitimi?


In materia di rispetto delle distanze legali delle costruzioni rispetto al confine, la nozione di fondi finitimi è diversa da quella di fondi meramente "vicini".


Per fondi finitimi si intendono quelli che hanno in comune, in tutto o in parte, la linea di confine, ossia quelli le cui linee di confine, a prescindere dall'essere o meno parallele, se fatte avanzare idealmente l'una verso l'altra, vengono a incontrarsi almeno per un segmento.

Ne consegue che non possono essere invocate le norme sul rispetto delle distanze laddove i fondi abbiano in comune soltanto uno spigolo o i cui spigoli si fronteggino pur rimanendo distanti (Cass., 6 febbraio 2009, n. 3036).

Distanze da rispettare e codice civile


Come rilevato, il primo riferimento normativo in tema di distanze legali tra edifici è rappresentato dal Codice Civile che, dall'art 873 all'art. 907 disciplina la distanza confini codice civile, pur prevedendo qualche specifica deroga distanze dai confini.

I piani regolatori, i vincoli ambientali, i Regolamenti edilizi locali, le norme di sicurezza sugli impianti e anche il codice della strada, possono aumentare le distanze minime imposte dalla Legge, ma non diminuirle (Cass., SS.UU., 19 maggio 2016, n. 10318).

Altro importante riferimento normativo, in materia di distanze tra fabbricati è il dm 1444 1968.

Ai sensi della citata normativa, occorre rispettare le seguenti distanze:

  • distanza tra fabbricati non minore di tre metri (art 873 cc) per le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza;

  • distanza tra fabbricati di metri 10 (art. 9, D.M. 1444/1968) nel caso di edifici antistanti con pareti finestrate per rispettare esigenze di igiene e sicurezza (Cons. Stato n. 7029/2021, n. 3093/2017, n. 2086/2017, n. 856/2016; Cass., n. 23136/2016);

  • distanza minima 5 metri: è la distanza tra fabbricati generalmente prevista da strumenti urbanistici locali.


Come calcolare le distanze?


A tale quesito ha risposto la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che le distanze devono essere misurate in modo lineare e non radiale, ovvero occorre considerare la distanza rappresentata dal minimo distacco delle facciate di un fabbricato da quelle dei fabbricati che lo fronteggiano (Cass., n. 10580/2019).

Misura distanze minime
Come rilevata, in tale calcolo devono essere considerati gli sporti purché non siano meramente ornamentali, ma rilevanti ai fini strutturali.

Nel computo, dunque, si deve tenere conto dei balconi, atteso che costituiscono un corpo di fabbrica (Cass., 17 settembre 2021, n. 25191).


Eccezioni alle distanze minime dai confini


Esistono, però, delle eccezioni anche alle distanze minime previste dalla legge o riconosciute dalla giurisprudenza nazionale, negli anni.

Vediamo le principali eccezioni.

Prima eccezione: deroga alle distanze fra fabbricati in caso di accordo fra le parti


Sul punto, ovverosia sulla possibilità di derogare lamisura distanze tra fabbricati, si è espressa più volte la giurisprudenza che negli anni ha riconosciuto ai proprietari di terreni confinanti la possibilità di stabilire tra loro un accordo per ridurre la distanza minima.

È bene tuttavia chiarire che si può derogare alla distanza minima se il regolamento edilizio locale non abbia fissato le distanze minime.

Le distanze minime, infatti, previste dai regolamenti locali non sono utilmente derogabili, a differenza di quelle generali previste dal codice civile, per effetto di pattuizioni tra i confinanti (Cass., 6 novembre 2020, n. 24827).

La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte affermato che:

In tema di distanze legali alle costruzioni le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, essendo dettate - contrariamente e quelle del codice civile - a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non sono derogabili dai privati. Ne consegue l'invalidità - anche nei rapporti interni - delle convenzioni stipulate fra proprietari confinanti le quali si rivelino in contrasto con le norme urbanistiche in materia di distanze, salva peraltro rimanendo la possibilità – per questi ultimi – di accordarsi sulla ripartizione tra i rispettivi fondi del distacco da osservare (Cass., 4 febbraio 2004, 2117; Cass., 22 marzo 2005, n. 6170; Cass., 23 aprile 2010, n. 9751; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26270).


Seconda eccezione alle distanze


Se due fabbricati costruiti da oltre venti anni, hanno una distanza inferiore a quella fissata dalla Legge e i proprietari non hanno mai opposto alcuna obiezione, può scattare il diritto all'usucapione, ovvero, il diritto o il possesso protratto per un lungo periodo di tempo si trasforma in diritto o proprietà vera (Cass., 8 settembre 2014, n. 18888).

Tale diritto è regolato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile e deve essere fatto valere in giudizio con una sentenza.


Muri di confine


L'art. 841 c.c. afferma che in qualsiasi momento si ha il diritto di recintare la propria proprietà, mediante ad esempio muri di confine.

In particolare, i muri di confine rappresentano delimitazioni della proprietà privata e si presumono comuni ai proprietari di due fondi confinanti quando i muri sorgono sul suolo comune a entrambi e dividono le proprietà.

Distanze siepe
Ne consegue che se il muro è eretto nella proprietà di un solo soggetto, questi ne è il proprietario. Ancora è di un solo proprietario il muro che presenta sporgenze, cornicioni, mensole e simili, vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro. In questo caso il muro di confine si presume del proprietario dalla cui parte questi tendono.

Tali muri di confine devono rispettare la distanza minima di tre metri prevista dall'art. 873 c.c. se ha una altezza superiore a tre metri, salvo che i regolamenti locali non prevedano norme differenti.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 878 c.c., il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873 c.c.

Ciò precisato, vediamo alcuni casi specifici:

  • se il muro è alto meno di tre metri l'edificio dovrà essere costruito a più di tre metri di distanza dalla costruzione del vicino, altrimenti i tre metri minimi vanno considerati dal muro di recinzione;

  • se un muro è costruito sul confine anche da uno solo dei proprietari, l'altro confinante può chiederne la comunione, a patto che divida le spese di costruzione e manutenzione;

  • se una costruzione sorge a ridosso di un muro di confine, anche l'altro confinante potrà appoggiare la sua costruzione al muro comune;

  • se un muro è a meno di un metro e mezzo dal confine, è possibile chiedere la comunione al vicino che dovrà comunque acconsentire e richiedere a sua volta la costruzione del nuovo muro sul confine.


Il Codice Civile stabilisce alcune prove che si possono portare a sostegno del fatto di essere l'unico proprietario del muro, come per esempio la presenza da un lato del muro di cornicioni, mensole, ecc.


Alberi e piante nelle distanze da rispettare


In merito alle distanze in caso di alberi e piante, l'art. 892 c.c. stabilisce che occorre osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.

In assenza di qualsivoglia disposizione, occorre rispettare le seguenti distanze:

Piantando nuovi alberi bisogna rispettare una distanza che va da 1 metro a 3 metri, a seconda delle dimensioni delle piante, se cioè queste sono di alto, medio fusto o di altezza inferiore a 2,50 metri.

In particolare:

  • 3 metri per gli alberi di alto fusto;

  • 1 metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto;

  • un mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.


Se le piante sono più basse di un muro di recinzione nessuna distanza deve essere rispettata. (art. 892 c.c.).



Anche per le piante si può applicare il diritto di usucapione. Se muoiono però non è possibile rimpiazzarli.

È possibile pretendere il taglio delle radici o dei rami che invadono il terreno o lo spazio dell'altro confinante.

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Distanze da rispettare
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Liliana
    Liliana
    Martedì 2 Maggio 2023, alle ore 11:38
    Il mio appartamento confina con un giardino di un altro proprietario, 4 finestre danno su questo giardino.
    Il proprietario del giardino ora ha messo una rete con copertura in plastica verde che si innalza di circa 50 cm sopra le mie finestre e di un metro mezzo sulla portafinestra.
    È legale?
    A chevdistanza può mettere una rete dalle mie finestre?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Liliana
      Venerdì 5 Maggio 2023, alle ore 15:20
      La risposta presume la conoscenza della condizione esatta dei luoghi per capire se le finestre di Sua proprietà sono "luci" (che consentono il passaggio di luce ed aria ma non l'affaccio sul giardino del vicino con una altezza minima di mt. 2,00 dal calpestio) oppure "vedute o prospetti" (la classica finestra che permette di affacciarsi su tutti lati). Nella prima ipotesi è possibile che il vicino possa limitare l'uso ma con una distanza non inferiore a mt. 1,50. Nella seconda ipotesi il vicino non può fare ciò che fa fatto. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Giulio
    Giulio
    Martedì 21 Marzo 2023, alle ore 12:20
    Volevo rivolgerle un mio dubbio.
    Con le nuove case clima i corpi esterni dei climatizzatori vengono posti su una base di cemento nei giardini, questo blocco di cemento con sopra l'unitá esterna del climatizzatore, di una certa dimensione, posta nel giardino senza adesione all'edifico principale costituiscono una costruzione?
    Devono rispettare le distanze dal confine ed edifici previsti dal CC e/o dai regolamenti comunali?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Giulio
      Martedì 21 Marzo 2023, alle ore 12:56
      Non sono considerate costruzioni per cui non sono soggette ad autorizzazione o permessi comunali.
      Nelle vicinanze di edifici di interesse storico-artistico o in aree sottoposte a vincoli ambientali, macchine voluminose vanno "mascherate" o contestualizzate all'ambiente circostante con prescrizione dettate dall'entre preposto al vincolo.
      Riguardo alle distanze minime rispetto al confine, meglio rimanere nel limite dei tre metri, salvo regolamenti locali.
      Massima attenzione ai decibel notturni che sono spesso oggetto di cause giudiziarie, se il contesto è altamente urbanizzato.
      rispondi al commento
  • Susanna Patrucco
    Susanna Patrucco
    Sabato 4 Marzo 2023, alle ore 21:19
    Per cortesia vorrei sapere se nuove costruzioni di quadrifamiliari sono soggette a una distanza specifica da una cascina rurale con animali o se la regolamentazione è quella valida per le altre costruzioni. Grazie
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Susanna patrucco
      Lunedì 6 Marzo 2023, alle ore 13:15
      Sì. Se trattasi di allevamenti zootecnici regolarmente detenuti (anche se di pochi capi), le distanze minime con residenze civili sparse non è inferiore a 75 mt. salvo diversa disposizione della polizia veterinaria comunale e/o regionale. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Elioborg
    Elioborg
    Lunedì 27 Febbraio 2023, alle ore 03:14
    Ho un quesito da sottoporre.
    Il mio palazzo, ovvero nel condominio dove abito, costruito nel 1934, confina con un terreno, di altro proprietario.
    Da diverso tempo si nota lungo la parete di confine del mio appartamento una macchia di umidità, probabilmente causata da una risalita dell'acqua proveniente dal terrapieno.
    Si desidera sapere, con cortese urgenza, a chi spettano le lavorazioni per eliminare tale inconveniente. 
    Elio Borghetti
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Elioborg
      Lunedì 27 Febbraio 2023, alle ore 11:29
      Se il piano di campagna (quota del terreno) è rimasta la stessa e non ha subìto nel corso degli anni modifiche o alterazioni (es.: miglioramenti fondiari, livellamenti, mutazioni di pendenze, canalizzazioni delle acque meteoriche, fossi, irrigazioni, ecc.), rimane un problema di natura edificatoria e quindi condominiale. Se, invece, sono state mutate le condizioni originarie è probabile ma non certa, che la causa sia addebitabile al proprietario del fondo. In ogni caso va accertata con appositi sondaggi. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Mcgyver
    Mcgyver
    Mercoledì 8 Febbraio 2023, alle ore 20:01
    Ventuno anni fa ho acquistato una casa con giardino.
    Su un lato del giardino era stato costruito un vascone alto circa 1,2 m profondo 1m e lungo 12 m che riempito di terra veniva utilizzato come aiuola.
    Da quando ho acquistato la casa non ho effettuato alcuna modifica.
    Il lato lungo della vasca è aderente alla facciata posteriore di un'altra proprietà.
    Poiché hanno previsto il rifacimento della facciata mi hanno richiesto la rimozione a mie spese del vascone.
    Fermo restando che con le opportune garanzie non ho problemi a concedere l'accesso al giardino, dovrei anche demolire il vascone?
    Anche se non rispetta le distanze non ho acquisito per usucapione il diritto a non rimuoverlo?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mcgyver
      Venerdì 10 Febbraio 2023, alle ore 18:28
      Il problema va inquadrato diversamente. In materia di diritto Lei ha acquisito la legittimità della costruzione in aderenza, fermo restando la liceità urbanistica oggi del "vascone" che ha una diversa destinazione d'uso. In questo caso, però, si è assunto anche l'onere di manutenere il "vascone" ponendo maggiore attenzione alla parete accostata alla costruzione del vicino onde prevenire eventuali infiltrazioni o arrecare danni strutturali allo stesso corpo di fabbrica. Sul da farsi è una valutazione che spetta a Lei. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Susi Maccarini
    Susi Maccarini
    Martedì 27 Dicembre 2022, alle ore 17:25
    Ho una casa di proprietà, con un muro di cinta e separazione che funge da confine con il terreno adiacente.
    Ora il terreno ospiterà una nuova costruzione e ci è stato chiesto se in una parte del muro è possibile appoggiare la parete di un nuovo garage, per circa tre metri di lunghezza.
    Cosa comporta alla mia abitazione in caso di vendita futura o se fossimo nella necessità di ampliare la nostra abitazione.
    Inoltre essendo proprietari del muro di separazione tra un terreno e l'altro, con questo atto può il nuovo proprietario accaparrarsi parte del muro?
    Si farebbe tutto con atto notarile sostiene.
    Attendo cortesemente una risposta perchè non ho saputo rispondere subito.
    Vi ringrazio Susi Maccarini
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Susi Maccarini
      Mercoledì 28 Dicembre 2022, alle ore 15:16
      Va chiarito subito che l'atto notarile è susseguente all'accettazione della proposta economica del vicino che comporterà l'assunzione di una serie di vincoli, oltre all'acquisizione della comproprietà del muro.  I vincoli sono legati alla nuova distanza minima a cui Lei sarà assoggettata in caso di una Sua nuova edificazione o ampliamento, dall'eventuale deprezzamento dovuta alla vicinanza dell'opera, dai futuri affacci nella Sua proprietà derivanti dalla destinazione d'uso della copertura del garage, dagli scarichi delle acque piovane, ecc.  Se tutto ciò è giustificato dalla congruità dell'offerta economica può dare l'assenso altrimenti sarà Lei a proporre divieti o soluzioni diverse. In ogni caso si faccia seguire da un tecnico e da un avvocato di Sua fiducia. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Manu
    Manu
    Mercoledì 30 Novembre 2022, alle ore 11:10
    Avrei una domanda che riguarda il muro di confine.
    Vorremmo costruire un muro alto 180 cm x 13 metri di lunghezza sul confine con il giardino del vicino (in realtà il muro starebbe tutto sulla nostra proprietà).
    Dobbiamo rispettare la distanza minima di 3 metri?
    Perché in quel caso andremmo a perdere 3 metri del nostro guardino.
    Adiacente al muro di confine ci sarebbe l'abitazione del vicino e la sua tettoia (abusiva) di circa 16 mq.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Manu
      Giovedì 1 Dicembre 2022, alle ore 18:44
      Il muro di confine non è assoggettato all'osservanza di nessuna distanza minima, quindi non deve cedere nulla del Suo giardino. Per quanto riguarda l'altezza e la tipologia dei materiali da costruzione del muro di cinta, Le consiglio di informarsi per l'ufficio tecnico comunale sulle prescrizioni o limitazioni previste dal regolamento edilizio. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Somo
    Somo
    Giovedì 20 Ottobre 2022, alle ore 22:51
    Ho un'attività situata al piano terra di un condominio costruito su un terreno in pendenza, quindi il condominio in questione ha due ingressi: uno basso, da un lato, sul cortile interno con garage (dove si trova anche la porta d'ingresso della mia attività) e uno alto, sulla via opposta.
    Siccome la via pedonale è quella "alta" rispetto alla nostra porta di ingresso, nonché per facilitare l'accesso dei condomini al garage, dalla strada si accede ad una scala in zinco che direttamente porta al cortile interno in cui ci troviamo noi.
    Il problema è che sua via pedonale, esattamente sopra di noi, si trova un'altra attività.
    La scala che porta da noi è esterna alla casa, ma subito adiacente alle mura dell'attività in questione.
    Ora, nel nostro periodo di chiusura e senza parlare e prima, il nostro vicino si è costruito un enorme dehor che va completamente a coprire la scala che porta da noi, nascondendo quindi il nostro ingresso pedonale.
    Può farlo?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Somo
      Lunedì 24 Ottobre 2022, alle ore 15:28
      No, non può farlo. Anche se il Dehor non viene considerata una costruzione, quindi senza alcun provvedimento autorizzativo, non può però ledere i diritti del vicinato e soprattutto "l'inspectio et prospectio in alienum" cioè la vista libera dritta ed obliqua. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Mitico81
    Mitico81
    Giovedì 6 Ottobre 2022, alle ore 21:28
    Ho una casetta di legno di 2m x 3m (ufficio tecnico del mio comune mi dice che fino a 6 metri non ci vuole permesso) ed un gazebo di circa 10 metri aperto ai lati e senza copertura fissa e piantato a terra con bulloni.
    Sono tenuto a rispettare la distanza di 3 m dalla rete del mio vicino e da un box di sua pertinenza senza finestra?
    In pratica lui il muro del box di cemento a circa 1 m dal mio gazebo.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mitico81
      Venerdì 7 Ottobre 2022, alle ore 10:14
      L'arretramento dei tre metri è dal confine, ma libero da costruzioni o da manufatti di varia natura. Nel Suo caso non è obbligato al rispetto della distanza minima a ridosso del muro del box del vicino. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Mitico81
        Mitico81 Pasquale
        Domenica 9 Ottobre 2022, alle ore 11:18
        Grazie per la celere risposta, un chiarimento..
        Il gazebo è praticamente a 50 cm dalla rete e dietro la rete è presente il muro del suo box e da quello che ho capito sono ok, la casetta invece è a circa 80 cm dalla sua rete ma dietro la rete non è presente il box ma solo il passaggio di accesso per l’ accesso al suo garage.
        Naturalmente stiamo parlando di una casetta attrezzi senza obbligo di dichiarazione come mi è stato comunicato da ufficio tecnico comune.
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Mitico81
          Lunedì 10 Ottobre 2022, alle ore 10:05
          La casetta per attrezzi, anche se non soggetta a provvedimenti autorizzativi comunali, per il codice civile non rispetta la distanza minima dei tre metri, potrebbe incontrare resistenze e lamentele da parte del vicino. Cordiali saluti.
          rispondi al commento
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