Le condizioni che regolano il rapporto tra Direzione Tecnica e Impresa esecutrice, possono essere documentate sul Giornale dei Lavori depositato in cantiere.
L'argomento sulle competenze e responsabilità del Direttore dei Lavori (figura già prevista con il R.D. del 25 maggio 1895, per le opere pubbliche), sono state oggetto in passato di norme e disposizioni che ne hanno definito, di fatto, la natura e consistenza.
Anche nelle Norme Tecniche, al paragrafo 11.1, sono state incluse delle procedure di controllo, sui materiali costruttivi (strutturali), cui il professionista è tenuto ad attenersi durante la fase di esecuzione dei lavori.
Leggendo ciascuna di queste Leggi, succedutesi nel tempo, si evidenzia una condizione univoca valida per tutte e che riguarda fondamentalmente la relazione fiduciaria tra questo Soggetto e il Committente.
La gestione di questo rapporto, in senso strettamente tecnico, spetta al Direttore dei Lavori, che ha l'obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e l'osservanza di tutte le norme urbanistiche, strutturali e della regola d'arte.
Su quest'ultimo punto merita riportare la motivazione della Sentenza della Corte di Cassazione (Sezione II) n°1218 del 27 gennaio 2012, e basata sulla corresponsabilità del professionista e dell'impresa nella condotta dei lavori.
L'interpretazione data dai Giudici si basa sul concetto che il Tecnico, anche se non esecutore materiale dei lavori, deve comunque accertare la conformità dell'opera oltre che garantire, con tutti gli accorgimenti tecnici necessari, la corretta esecuzione.
Di fatto, si è ulteriormente affermato che, seppur rimanga l'impresa a portare a compimento l'intervento, spetta alla D.L. procedere con l'alta sorveglianza in cantiere tramite verifiche periodiche, poste in numero necessario e in relazione alla difficoltà dell'opera.
Uscendo da questa condizione strettamente formale, si possono esprimere molteplici interpretazioni e giudizi su ciò che realmente è necessario per attuare, in termini pratici, questa procedura operativa.
Ognuno chiaramente potrà dare le proprie indicazioni, anche in funzione dell'esperienza diretta, ma rimane tuttavia da considerare che vi sono delle condizioni, specificatamente regolamentate, che non lasciano adito a nessun equivoco.
Una di queste specifiche, accennate anche in precedenza, riguarda ad esempio l'applicazione della normativa antisismica.
Per tutte le altre categorie di opere, che solitamente compongono il rimanente ciclo produttivo (stesa d'intonaco, posa di piastrelle, ecc.), il Direttore dei Lavori deve avere piena conoscenza di tutti gli aspetti specifici come: materiali costruttivi, apparecchiature, dispositivi impiantistici, ecc.
L'acquisizione di questi dati, non deve essere condotta semplicemente con l'annotazione dell'azienda, marca, o modello del prodotto, ma piuttosto con l'esame delle caratteristiche tecniche e delle modalità di posa in opera suggerite dalla casa produttrice.
Queste indicazioni, solitamente riportate sulle schede tecniche, determinano le necessarie procedure da adottare in cantiere e di conseguenza la qualità e la garanzia del prodotto finito.
Al di fuori di questo contesto, ciascun'azienda produttrice declina le proprie responsabilità adducendo all'impresa eventuali danni per malfunzionamento di apparecchiature (climatizzatori, caldaie, dispositivi elettrici, ecc.) o conseguenze concernenti la collocazione di materiali (collanti per piastrelle, condotte impiantistiche, ecc.), in difformità rispetto a quanto riportato sulle schede tecniche.
Questo presupposto pone anche la questione sull'accertamento e la tracciabilità dei materiali e delle parti che costituiscono l'opera edilizia.
In conseguenza a questa condizione, il professionista, potrà esercitare una funzione di controllo delle varie fasi produttive, segnalando con ordini di servizio le difformità e contestualmente suggerendo le eventuali azioni correttive.
È evidente, tuttavia, che ciascuna problematica è posta in relazione alla consistenza dei fatti, nonché a tutti i fattori che regolano il rapporto tra Impresa e Direttore dei Lavori.
Oltre a queste indicazioni, bisogna anche analizzare altri aspetti come le dimensioni e caratteristiche dell'opera rispetto alle prescrizioni di progetto e alle norme tecniche di riferimento.
Tutte le varie note, verbali, disposizioni, controlli e collaudi, devono essere annotate nel Giornale dei Lavori, depositato in cantiere.
In questo documento, redatto a cura della Direzione dei Lavori, devono essere riportati: la composizione e mansione delle maestranze, eventuali ditte sub-appaltatrici, i mezzi d'opera e materiali utilizzati, oltre chiaramente a una minuziosa descrizione dei lavori eseguiti in quella giornata.
Al completamento dei lavori, il Giornale diverrà, di fatto, la memoria storica dell'opera e conseguentemente anche un ottimo raccoglitore d'informazioni e di monitoraggio di tutta l'attività di cantiere.
La conservazione di questa banca dati, inoltre, potrà costituire un utile strumento per valutare i singoli fatti (relazionati a singoli eventi), eventuali ritardi rispetto al programma dei lavori, interferenze esterne (che contribuiscono al naturale svolgimento della fase di cantiere), sospensioni o l'avvio di procedure esterne (varianti in corso d'opera), ecc.
Inoltre sarà utile per annotare le date delle singole lavorazioni e di realizzazione delle strutture edilizie, necessarie per redigere i verbali di prelievo dei materiali (calcestruzzo e acciaio).