Chi può fruire della detrazione sulle ristrutturazioni (50%)

Possono accedere alla detrazione le persone fisiche assoggettate a IRPEF che posseggono o detengono l'immobile, i familiari conviventi e i promissari acquirenti.
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Soggetti beneficiari detrazione 50%: contribuenti assoggettati ad IRPEF


detrazione 50 - soggetti beneficiariLa detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) è una detrazione dall'IRPEF, ossia l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Attualmente questo incentivo fiscale permette di detrarre il 50% delle spese sostenute per interventi edilizi su abitazioni e parti comuni di edifici residenziali esistenti.

Trattandosi di una detrazione IRPEF, possono accedere alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni tutti i contribuenti residenti o meno nel territorio dello Stato che sono assoggettati a questa imposta. In pratica stiamo parlando di quasi tutte le persone fisiche titolari di un reddito.


Soggetti beneficiari detrazione 50%: possessori e detentori


Oltre ad essere assoggettati ad IRPEF, coloro che intendono beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie devono sostenere le spese per i lavori e risultare possessori o titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto di intervento (in quest'ultimo caso i soggetti vengono chiamati detentori).

Fra questi soggetti (possessori e detentori) rientrano:
- i proprietari e i nudi proprietari;
- i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- gli inquilini e i comodatari;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- gli imprenditori individuali (anche agricoli), limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali, né costituiscono merce alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima;
- i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Per quanto riguarda i detentori che realizzano gli interventi a proprie spese, è necessario che essi siano in possesso di una dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori sottoscritta dal possessore dell'immobile.

Possono inoltre beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) anche i familiari conviventi di possessori e detentori e i promissari acquirenti.
Queste ultime due categorie meritano un adeguato approfondimento.


Soggetti beneficiari detrazione 50%: familiari conviventi


detrazione 50 - soggetti beneficiariCon Risoluzione n.136 del 6 maggio 2002 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare delle detrazione anche i familiari conviventi del possessore o del detentore dell'immobile oggetto di intervento.
Ciò però è possibile se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- i familiari conviventi devono sostenere personalmente le spese;
- le fatture e i bonifici devono essere a loro intestate;
- la condizione di convivenza deve sussistere prima dell'inizio dei lavori.

Chi sono i familiari conviventi? Vediamo innanzitutto la definizione di familiare, che troviamo all'interno dell'art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi.
Sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Nella definizione non si fa invece riferimento a coppie di conviventi non sposati, per le quali consiglio la lettura dell'articolo Detrazioni fiscali per conviventi non sposati.

Come si stabilisce che due familiari sono conviventi?
Devono avere residenza fissata nel medesimo immobile. Con Risoluzione n.184/E del 12 giugno 2002 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è necessario che l'immobile oggetto di intervento sia per entrambi l'abitazione principale, tuttavia l'immobile su cui si eseguono i lavori deve essere uno di quelli in cui si esplica la convivenza.
Ad esempio, saranno detraibili per il familiare convivente le spese da lui sostenute per lavori sulla casa al mare o in montagna, anche se questa non è l'abitazione principale di famiglia, ma è comunque un luogo dove si esplica la convivenza per alcuni periodi dell'anno.
Non sono invece detraibili per il familiare convivente lavori eseguiti su un'immobile dato in affitto o in comodato d'uso ad altre persone, poiché in quest'ultimo immobile non si esplica di fatto la convivenza con il familiare possessore.

Ferme restando le condizioni sopra indicate, la detrazione spetta al familiare convivente anche se le abilitazioni comunali (Permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, CIL) sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione fiscale. In questo caso la dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori non è richiesta.


Soggetti beneficiari detrazione 50%: promissari acquirenti


detrazione 50 - soggetti beneficiariSe è stato stipulato un contratto preliminare di vendita di un immobile (detto anche compromesso), anche l'acquirente può avere diritto all'agevolazione.
Ci sono però alcune condizioni:
- l'acquirente deve essere messo in possesso dell'immobile (quindi il promittente venditore deve aver consegnato le chiavi);
- l'acquirente deve eseguire i lavori a proprie spese;
- il compromesso deve essere registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Nemmeno in questo caso è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore, poiché l'autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione in possesso del futuro acquirente.

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Detrazione 50%: soggetti beneficiari
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Alert Commenti
  • Pietro5
    Pietro5
    Martedì 13 Febbraio 2018, alle ore 16:04
    Un condominio ha spese di ristrutturazione, il commercialista pretende di inviare all'Agenzia delle Entrate l'elenco di tutti i proprietari degli appartamenti in condominio con la quota ciascuno da dedurre.
    Nel caso che ci sia un vedovo con 3 figli ma solo il vedovo ha il diritto di abitazione e ha pagato i lavori, perche dividere la quota par 4?
    rispondi al commento
  • Mmaretti1
    Mmaretti1
    Venerdì 18 Dicembre 2015, alle ore 18:17
    Sono socio di una cooperativa che ha acquistato un immobile grezzo e lo sta ristrutturando. A fine lavori acquisterò uno degli appartamenti. È possibile accollarsi le spese di ristrutturazione e beneficiare della detrazione?
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Mmaretti1
      Lunedì 28 Dicembre 2015, alle ore 11:04
      Se l'appartamento è acquistato a fine lavori vale una regola particolare. Potrà beneficiare della detrazione del 50% (indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti) su un valore forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.
      rispondi al commento
  • Robydebi
    Robydebi
    Giovedì 12 Marzo 2015, alle ore 14:47
    Desidero sapere se l'agevolazione 50% per ristrutturare il bagno viene rimborsata solo se si effettua la procedura per lavori straordinari.Abito in una porzione di villetta quindi non ci sono parti comuni. condominiali.Nel caso presentassi solo la dichiarazione in comune per lavori ordinari, la detrazione mi aspetterebbe ugualmente?Grazie
    rispondi al commento
  • Luca Paviera
    Luca Paviera
    Domenica 30 Dicembre 2012, alle ore 22:45
    Dare l'intonachino alle pareti esterne risulta essere poi detraibile?
    rispondi al commento
  • Luca
    Luca
    Venerdì 28 Dicembre 2012, alle ore 21:38
    E' AMMISSIBILE IL RECUPERO FISCALE DEL 50% ANCHE DELLA MONTATURA DI INFERATE A PORTE E FINESTRE, AGGIUNTIVE AGLI INFISSI STANDARD ANCHE QUALORA L'IMMOBILE SIA NUOVO E PRESENTI GIA' ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA? OPPURE SOLO LE STESSE VENGONO APPLICATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ACQUISTO DELL'IMMOBILE? IL RIMBORSO VIENE FRAZIONATO IN QUANTI ANNI?
    rispondi al commento
  • Cristina
    Cristina
    Venerdì 28 Dicembre 2012, alle ore 21:06
    QUALORA IO STIA ACQUISTANDO UN IMMOBILE NUOVO (attualmente IN FASE DI ULTIMAZIONE, ma per cui l'atto di compravendita avverrà a edificio ultimato), E LO STESSO disponga di GARAGE ESTERNO A PIANO TERRA, E' POSSIBILE USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 50% SUL VALORE DEL GARAGE?
    rispondi al commento
  • ANGELA
    ANGELA
    Giovedì 27 Dicembre 2012, alle ore 18:58
    Buona sera, sono proprietaria, come erede, al 33% quindi come 2° casa. Posso usufruire della detrazione del 50% su lavori di ristrutturazione? (impianto di climatizzazione). Grazie
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous ANGELA
      Venerdì 28 Dicembre 2012, alle ore 09:46
      Per ANGELA: la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione non è detraibile, la sostituzione di uno esisstente sì.
      rispondi al commento
  • Giancarlo
    Giancarlo
    Giovedì 27 Dicembre 2012, alle ore 18:13
    Buonasera, per l'installazione di un impianto di sicurezza, antifurto e tv circuito chiuso, è possibile richiedere il rimborso al 50% su un lavoro effettuato in una abitazione anche senza lavori di ristrutturazione edilizia?
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Giancarlo
      Venerdì 28 Dicembre 2012, alle ore 09:40
      Per Giancarlo: sì.
      rispondi al commento
  • Marco
    Marco
    Martedì 25 Dicembre 2012, alle ore 23:06
    Gentile Architetto, avrei due domande:
    1- io e la mia ragazza abbiamo una casa di cui siamo proprietari da ristrutturare e per la quale preventiviamo di spendere più dei 96.000. Tuttavia solo uno di noi due ha "capienza" IRPEF per godere di metà del beneficio.
    Mi chiedevo se fosse possibile godere dei benefici fiscali in parti diverse dal 50%/50% (ad es. 80%/20% sulla base dei bonifici emessi), nonostante il conto corrente da cui partono i pagamenti sia cointestato;
    2- se nel 2013 procedessi alla ristrutturazione della casa (per la quale preventiviamo appunto di superare i 96.00 euro di spesa) e nel 2014, con una nuova autorizzazione comunale, procedessi a ristrutturare il box, potrei godere di ulteriori benefici (su 48.000 euro di spesa al 36%) oppure il limite max. di 96.000 non può essere superato nel corso degli anni?
    Spero di essere stato chiaro.
    Cordiali saluti. Marco
    rispondi al commento
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