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La detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) è una detrazione dall'IRPEF, ossia l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Attualmente questo incentivo fiscale permette di detrarre il 50% delle spese sostenute per interventi edilizi su abitazioni e parti comuni di edifici residenziali esistenti.
Trattandosi di una detrazione IRPEF, possono accedere alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni tutti i contribuenti residenti o meno nel territorio dello Stato che sono assoggettati a questa imposta. In pratica stiamo parlando di quasi tutte le persone fisiche titolari di un reddito.
Oltre ad essere assoggettati ad IRPEF, coloro che intendono beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie devono sostenere le spese per i lavori e risultare possessori o titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto di intervento (in quest'ultimo caso i soggetti vengono chiamati detentori).
Fra questi soggetti (possessori e detentori) rientrano:
- i proprietari e i nudi proprietari;
- i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- gli inquilini e i comodatari;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- gli imprenditori individuali (anche agricoli), limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali, né costituiscono merce alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima;
- i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Per quanto riguarda i detentori che realizzano gli interventi a proprie spese, è necessario che essi siano in possesso di una dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori sottoscritta dal possessore dell'immobile.
Possono inoltre beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) anche i familiari conviventi di possessori e detentori e i promissari acquirenti.
Queste ultime due categorie meritano un adeguato approfondimento.
Con Risoluzione n.136 del 6 maggio 2002 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare delle detrazione anche i familiari conviventi del possessore o del detentore dell'immobile oggetto di intervento.
Ciò però è possibile se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- i familiari conviventi devono sostenere personalmente le spese;
- le fatture e i bonifici devono essere a loro intestate;
- la condizione di convivenza deve sussistere prima dell'inizio dei lavori.
Chi sono i familiari conviventi? Vediamo innanzitutto la definizione di familiare, che troviamo all'interno dell'art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi.
Sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Nella definizione non si fa invece riferimento a coppie di conviventi non sposati, per le quali consiglio la lettura dell'articolo Detrazioni fiscali per conviventi non sposati.
Come si stabilisce che due familiari sono conviventi?
Devono avere residenza fissata nel medesimo immobile. Con Risoluzione n.184/E del 12 giugno 2002 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è necessario che l'immobile oggetto di intervento sia per entrambi l'abitazione principale, tuttavia l'immobile su cui si eseguono i lavori deve essere uno di quelli in cui si esplica la convivenza.
Ad esempio, saranno detraibili per il familiare convivente le spese da lui sostenute per lavori sulla casa al mare o in montagna, anche se questa non è l'abitazione principale di famiglia, ma è comunque un luogo dove si esplica la convivenza per alcuni periodi dell'anno.
Non sono invece detraibili per il familiare convivente lavori eseguiti su un'immobile dato in affitto o in comodato d'uso ad altre persone, poiché in quest'ultimo immobile non si esplica di fatto la convivenza con il familiare possessore.
Ferme restando le condizioni sopra indicate, la detrazione spetta al familiare convivente anche se le abilitazioni comunali (Permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, CIL) sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione fiscale. In questo caso la dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori non è richiesta.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita di un immobile (detto anche compromesso), anche l'acquirente può avere diritto all'agevolazione.
Ci sono però alcune condizioni:
- l'acquirente deve essere messo in possesso dell'immobile (quindi il promittente venditore deve aver consegnato le chiavi);
- l'acquirente deve eseguire i lavori a proprie spese;
- il compromesso deve essere registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.
Nemmeno in questo caso è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore, poiché l'autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione in possesso del futuro acquirente.
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