Detrazioni fiscali sulla casa per conviventi e persone unite civilmente

Conviventi di fatto e persone unite civilmente sono contemplati dall'Agenzia delle Entrate tra i beneficiari delle detrazioni per lavori da eseguire sulla casa.
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Conviventi, unioni civili e detrazioni fiscali prima della Legge 20 maggio 2016 n.76


Nel 1997, quando fu introdotta la detrazione per le ristrutturazioni edilizie, fu stabilito che ne potevano beneficiare, oltre ai proprietari e ai detentori delle abitazioni, anche i loro familiari conviventi.

Con circolare Agenzia Entrate N.121 del 1997, fu chiarito che per familiare convivente si intendevano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Nessun riferimento ai conviventi di fatto, che, pertanto, restavano esclusi dal beneficio.

Detrazione ristrutturazione per familiari conviventi
Per lungo tempo la figura del convivente di fatto è rimasta in un limbo, poiché le leggi che normavano la nostra quotidianità ne ignoravano l'esistenza.

Com'è noto, poi, non c'erano nemmeno le unioni civili, istituite solo qualche anno fa con la Legge 20 maggio 2016 n.76.

Nel corso degli anni e con l'evoluzione dei comportamenti sociali, la normativa di riferimento per le detrazioni rimase tale, ma comparvero alcune sentenze della Corte di Cassazione che introducevano nuove interpretazioni della normativa.

Un'apertura interessante avvenne con la sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, del 5 novembre 2008 n.26543, che, riguardo alla possibilità di beneficiare della detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia, equiparò la posizione del convivente more uxorio a quella del coniuge convivente qualora il rapporto di convivenza sussistesse prima dell'inizio dei lavori, dimostrando il rapporto di convivenza attraverso il trasferimento di residenza.

Sentenze sulle detrazioni per conviventi
L'Agenzia delle Entrate non si espresse ufficialmente in relazione a queste sentenze, di conseguenza fino a qualche anno fa l'unico modo per permettere al convivente di fatto di beneficiare delle detrazioni per lavori eseguiti sull'immobile di proprietà del convivente era stipulare un contratto di comodato d'uso.


Conviventi, unioni civili e detrazioni fiscali post Legge 20 maggio 2016 n.76


La Legge 20 maggio 2016 n.76, recante la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, ha modificato completamente il quadro normativo di riferimento per quanto riguarda la definizione di familiare convivente.

Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due interessanti documenti in cui ha chiarito la posizione delle persone dello stesso sesso unite civilmente e dei conviventi di fatto in relazione alle detrazioni fiscali per la casa.

Conviventi, unioni civili e detrazioni fiscali
Si tratta in particolare della Risoluzione N.64/E del 28 luglio 2016 e della Circolare N.8/E del 7 aprile 2017.

Ai fini della nostra analisi risulta utile fare distinzione tra unioni civili di persone dello stesso sesso e persone conviventi more uxorio.

In entrambi i casi viene confermata la possibilità di beneficiare delle detrazioni, ma le motivazioni che portano l'Agenzia delle Entrate a tale conclusione sono differenti.


Persone unite civilmente e detrazioni fiscali sulla casa


La Legge 20 maggio 2016 n.76 ha equiparato il vincolo giuridico derivante dal matrimonio a quello prodotto dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, fatte salve le questioni inerenti le adozioni.

Detrazioni per persone unite civilmente
In particolare, la Legge stabilisce al comma 20 che le disposizioni sul matrimonio o dove compaia la parola coniuge o un termine equivalente (leggi, regolamenti, atti aventi forza di legge, contratti collettivi) debbano essere applicate anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Pertanto l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le persone unite civilmente sono da ritenersi familiari conviventi.

Se uno dei due è proprietario dell'immobile e l'altro sostiene le spese per i lavori, quest'ultimo ha diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali in quanto familiare convivente del proprietario.


Conviventi di fatto e detrazioni fiscali casa


Al contrario delle persone dello stesso sesso unite civilmente, la Legge 20 maggio 2016 n.76 non stabilisce analoga equiparazione al matrimonio per le convivenze di fatto.

Per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Tuttavia la Legge 20 maggio 2016 n.76 riconosce ai conviventi di fatto alcuni diritti spettanti ai coniugi, come il diritto di visita, assistenza e accesso ad informazioni personali in ambito sanitario, il diritto di abitazione al convivente superstite per un periodo di tempo determinato, la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di decesso del conduttore, ecc.

Detrazioni fiscali per la casa per i conviventi di fatto
L'Agenzia delle Entrate ritiene che la Legge in questione abbia voluto dare rilevanza giuridica a questa formazione sociale, per la quale si evidenzia un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune.

La disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n.76, anche senza la presenza di un contratto di comodato.

Pertanto l'Agenzia delle Entrate ammette il convivente more uxorio a fruire delle detrazioni alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.


Detrazioni fiscali per la casa: ulteriori informazioni


La normativa attualmente in vigore permette al componente dell'unione civile e ai conviventi di fatto di accedere alle seguenti detrazioni fiscali per la casa:

  • detrazione sul recupero del patrimonio edilizio esistente (detrazione ristrutturazione);

  • sismabonus

  • detrazione sul risparmio energetico (ecobonus)

  • superecobonus 110%

  • supersismabonus 110%

  • bonus facciate

  • bonus mobili

  • bonus verde

Detrazioni casa per unioni civili e conviventi
Esistono, tuttavia, alcune condizioni da rispettare:

  • La convivenza deve sussistere alla data di inizio lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente l'avvio dei lavori.

  • É necessario che il componente dell'unione civile o il convivente di fatto sostenga le spese.

  • Le spese sostenute devono riguardare interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello utilizzato come abitazione principale, purché vi si possa esplicare la convivenza.


Ne consegue che rientrano le spese sostenute per interventi sulla casa al mare, in montagna, al lago, in quanto trattasi di immobili a disposizione della coppia e dove si può esplicare la convivenza.

Al contrario, non rientrano le spese sostenute per immobili concessi in affitto, comodato o altro poiché in questi immobili non è chiaramente possibile esplicare la convivenza.

Allo stesso modo non rientrano le spese per immobili che non rientrano nell'ambito privatistico, come gli immobili strumentali all'attività di impresa, arte o professione.


Ultima informazione interessante: il limite massimo di spesa o di detrazione è per unità immobiliare, pertanto il familiare (componente dell'unione civile o convivente di fatto) del comproprietario al 50% può fruire integralmente del bonus purché sostenga tutte le spese e purché presso l'immobile si possa esplicare la convivenza.

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Detrazioni fiscali per conviventi non sposati
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Alert Commenti
  • Adriana
    Adriana
    Domenica 28 Novembre 2021, alle ore 21:32
    Ho registrato la convivenza con il mio compagno.
    Non ho tuttavia registrato alcun contratto di convivenza in scrittura privata poiché dalla normativa risulta non essere necessario.
    Ma per usufruire delle detrazioni fiscali è necessario?
    rispondi al commento
  • Stefano
    Stefano
    Lunedì 24 Maggio 2021, alle ore 15:36
    Salve devo rifare due bagni nella casa a me intestata dove convivo con la mia compagna.
    Dato che io sono da due anni senza lavoro non posso ricevere detrazioni fiscali, posso intestare i lavori a lei e avere lo sconto del 50 in detrazione?
    rispondi al commento
  • Alfonso Valentino
    Alfonso Valentino
    Mercoledì 17 Marzo 2021, alle ore 18:41
    Vorrei sapere se posso avere agevolazioni in merito di detrazioni fiscali avendo con me la mia compagna anche se in comune abbiamo solo la residenza e null' altro?
    rispondi al commento
  • Gianninimassimo
    Gianninimassimo
    Mercoledì 12 Febbraio 2020, alle ore 10:27
    Io e la mia compagna e i nostri due figli abitiamo in una mia casa da 10 anni dove abbiamo tutti la residenza, però non siamo andati a registrare la coppia di fatto all uscita del Decreto Cirinnà.
    Sei mesi fa ho ricevuto un immobile dove andremo a vivere tutti quanti.
    La mia compagna ha fatto eseguire e pagato lavori di ristrutturazione.
    Potrà detrarli?
    rispondi al commento
  • Serena88m
    Serena88m
    Martedì 6 Giugno 2017, alle ore 22:26
    Buona sera,Sono proprietaria di un immobile da ristrutturare. Io e il mio fidanzato non conviviamo, quindi ho capito che lui non potrà usufruire delle detrazioni, in quanto la convivenza comincerebbe dopo aver sostenuto le spese. Ma con il comodato c'è qualche possibilità? Nella situazione attuale dovrei darlo in comodato ma la convivenza comincerebbe comunque dopo perché al momento non è abitabile.Grazie in anticipo!Serena
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Serena88m
      Giovedì 15 Giugno 2017, alle ore 12:05
      Con il comodato risolverebbe il problema.
      rispondi al commento
  • Tiziano Da Lugo
    Tiziano Da Lugo
    Giovedì 30 Marzo 2017, alle ore 13:01
    Mio figlio e la sua ragazza, che attualmente convivono in locale in affitto, voglio comprare un appartamento che necessita anche di ristrutturazione.
    L'Acquisto immobile verrebbe fatto al 50% ciascuno.
    Il mutuo per l'acquisto  sarebbe cointestato. 
    Come possono beneficiare delle detrazioni per le spese di ristrutturazione ?
    Se la fattura è pagata da uno solo, l'altro può beneficiarne per metà ?
    rispondi al commento
  • Mara
    Mara
    Mercoledì 30 Novembre 2016, alle ore 14:09
    Ho un immobile al 50% con il mio ragazzo.
    Volevo sapere se posso usufruire solo io delle detrazioni fiscali nel caso le fatture siano intestate a me e il bonifico dal mio conto.
    Nel caso nel bonifico sono obbligata a mettere il codice fiscale del mio compagno?
    rispondi al commento
  • Greta
    Greta
    Giovedì 14 Luglio 2016, alle ore 19:26
    Nel caso io proceda nel fare intestare fatture al mio ragazzo, e l'Agenzia delle Entrate non ritenga opportuna la nostra "scelta",  incorro in sanzioni, oppure nel semplice mancato riconoscimento del bonus fiscale ?
    rispondi al commento
  • Robida Mat
    Robida Mat
    Sabato 21 Novembre 2015, alle ore 11:26
    Complimenti per l'articolo molto chiaro.Ho però un grosso dubbio: se la ragazza proprietaria della casa stipula col ragazzo un comodato gratuito la ragazza perde l'esenzione imu prima casa ed é costretta a pagare l'imu come seconda casa anche se la sua residenza rimane li?Proprietà e residenza sono sufficienti per evitare di pagare l'imu o il contratto di comodato fa saltare tutto?
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Robida mat
      Martedì 24 Novembre 2015, alle ore 14:36
      E' una domanda che non riguarda le detrazioni fiscali trattate nell'articolo. Per questi temi le suggerisco di rivolgersi ad un commercialista.
      rispondi al commento
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