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Nel 1997, quando fu introdotta la detrazione per le ristrutturazioni edilizie, fu stabilito che ne potevano beneficiare, oltre ai proprietari e ai detentori delle abitazioni, anche i loro familiari conviventi.
Con circolare Agenzia Entrate N.121 del 1997, fu chiarito che per familiare convivente si intendevano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Nessun riferimento ai conviventi di fatto, che, pertanto, restavano esclusi dal beneficio.
Per lungo tempo la figura del convivente di fatto è rimasta in un limbo, poiché le leggi che normavano la nostra quotidianità ne ignoravano l'esistenza.
Com'è noto, poi, non c'erano nemmeno le unioni civili, istituite solo qualche anno fa con la Legge 20 maggio 2016 n.76.
Nel corso degli anni e con l'evoluzione dei comportamenti sociali, la normativa di riferimento per le detrazioni rimase tale, ma comparvero alcune sentenze della Corte di Cassazione che introducevano nuove interpretazioni della normativa.
Un'apertura interessante avvenne con la sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, del 5 novembre 2008 n.26543, che, riguardo alla possibilità di beneficiare della detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia, equiparò la posizione del convivente more uxorio a quella del coniuge convivente qualora il rapporto di convivenza sussistesse prima dell'inizio dei lavori, dimostrando il rapporto di convivenza attraverso il trasferimento di residenza.
L'Agenzia delle Entrate non si espresse ufficialmente in relazione a queste sentenze, di conseguenza fino a qualche anno fa l'unico modo per permettere al convivente di fatto di beneficiare delle detrazioni per lavori eseguiti sull'immobile di proprietà del convivente era stipulare un contratto di comodato d'uso.
La Legge 20 maggio 2016 n.76, recante la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, ha modificato completamente il quadro normativo di riferimento per quanto riguarda la definizione di familiare convivente.
Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due interessanti documenti in cui ha chiarito la posizione delle persone dello stesso sesso unite civilmente e dei conviventi di fatto in relazione alle detrazioni fiscali per la casa.
Si tratta in particolare della Risoluzione N.64/E del 28 luglio 2016 e della Circolare N.8/E del 7 aprile 2017.
Ai fini della nostra analisi risulta utile fare distinzione tra unioni civili di persone dello stesso sesso e persone conviventi more uxorio.
In entrambi i casi viene confermata la possibilità di beneficiare delle detrazioni, ma le motivazioni che portano l'Agenzia delle Entrate a tale conclusione sono differenti.
La Legge 20 maggio 2016 n.76 ha equiparato il vincolo giuridico derivante dal matrimonio a quello prodotto dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, fatte salve le questioni inerenti le adozioni.
In particolare, la Legge stabilisce al comma 20 che le disposizioni sul matrimonio o dove compaia la parola coniuge o un termine equivalente (leggi, regolamenti, atti aventi forza di legge, contratti collettivi) debbano essere applicate anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le persone unite civilmente sono da ritenersi familiari conviventi.
Se uno dei due è proprietario dell'immobile e l'altro sostiene le spese per i lavori, quest'ultimo ha diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali in quanto familiare convivente del proprietario.
Al contrario delle persone dello stesso sesso unite civilmente, la Legge 20 maggio 2016 n.76 non stabilisce analoga equiparazione al matrimonio per le convivenze di fatto.
Per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Tuttavia la Legge 20 maggio 2016 n.76 riconosce ai conviventi di fatto alcuni diritti spettanti ai coniugi, come il diritto di visita, assistenza e accesso ad informazioni personali in ambito sanitario, il diritto di abitazione al convivente superstite per un periodo di tempo determinato, la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di decesso del conduttore, ecc.
L'Agenzia delle Entrate ritiene che la Legge in questione abbia voluto dare rilevanza giuridica a questa formazione sociale, per la quale si evidenzia un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune.
La disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n.76, anche senza la presenza di un contratto di comodato.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate ammette il convivente more uxorio a fruire delle detrazioni alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.
La normativa attualmente in vigore permette al componente dell'unione civile e ai conviventi di fatto di accedere alle seguenti detrazioni fiscali per la casa:
Esistono, tuttavia, alcune condizioni da rispettare:
Ne consegue che rientrano le spese sostenute per interventi sulla casa al mare, in montagna, al lago, in quanto trattasi di immobili a disposizione della coppia e dove si può esplicare la convivenza.
Al contrario, non rientrano le spese sostenute per immobili concessi in affitto, comodato o altro poiché in questi immobili non è chiaramente possibile esplicare la convivenza.
Allo stesso modo non rientrano le spese per immobili che non rientrano nell'ambito privatistico, come gli immobili strumentali all'attività di impresa, arte o professione.
Ultima informazione interessante: il limite massimo di spesa o di detrazione è per unità immobiliare, pertanto il familiare (componente dell'unione civile o convivente di fatto) del comproprietario al 50% può fruire integralmente del bonus purché sostenga tutte le spese e purché presso l'immobile si possa esplicare la convivenza.
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