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14 Giugno 2017 ore 09:22 - NEWS Detrazioni e agevolazioni fiscali |
La normativa sulle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ammette come possibili beneficiari delle detrazioni le seguenti figure:
- i proprietari o i nudi proprietari
- i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- i locatari o comodatari
- i soci di cooperative divise o indivise
- gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
- i familiari conviventi del possessore o del detentore
Sempre che ovviamente queste figure abbiano sostenuto le spese in questione, siano intestatarie di bonifici e fatture e che il titolo attestante la disponibilità dell'immobile sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori.
Per lungo tempo la figura dei conviventi di fatto è rimasta in una sorta di limbo.
Mi riferisco in particolare al caso in cui una persona sostenga le spese per lavori eseguiti presso l'immobile di proprietà del convivente more uxorio e intenda di conseguenza beneficiare delle detrazioni fiscali.
In un primo momento,con la circolare N.121 dell'Agenzia delle Entrate del 1997) si è ritenuta valida la definizione di familiare convivente dell'articolo 5 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Reddit) secondo il quale venivano considerati tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. I conviventi more uxorio erano quindi esclusi.
Nel corso degli anni e con l'evoluzione dei comportamenti sociali, la normativa di riferimento per le detrazioni è rimasta tale, ma è comparsa qualche sentenza della Corte di Cassazione che ha introdotto punti di vista differenti.
Faccio riferimento ad esempio alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, del 5 novembre 2008 n.26543, che, riguardo alla possibilità di beneficiare della detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie, ha equiparato la posizione del convivente more uxorio a quella del coniuge convivente qualora il rapporto di convivenza sussista prima dell'inizio dei lavori, dimostrando il rapporto di convivenza attraverso il trasferimento della residenza.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione in realtà la detrazione non fu concessa al convivente, ma la Corte specificò che la motivazione era data dalla mancanza del trasferimento della residenza prima dell'esecuzione dei lavori e non per il rapporto di convivenza more uxorio, che considerava invece al pari del matrimonio ai fini della detrazione.
Successivamente a questa sentenza della Corte di Cassazione l'Agenzia delle Entrate non si è mai pronunciata ufficialmente in merito, lasciando quindi sempre aperta ogni possibilità di contestazione in caso di detrazione richiesta da conviventi non sposati.
Fino a poco tempo fa l'unico modo affinché il convivente more uxorio potesse essere sicuro di beneficiare delle detrazioni per lavori eseguiti sull'immobile di proprietà del convivente era stipulare un contratto di comodato d'uso.
La Legge 20 maggio 2016 n.76 recante la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze ha modificato completamente il quadro normativo di riferimento per quanto riguarda la definizione di familiare convivente.
Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due interessanti documenti in cui chiarisce la posizione delle persone dello stesso sesso unite civilmente e dei conviventi more uxorio in relazione alle detrazioni fiscali per la casa .
Si tratta della Risoluzione N.64/E del 28 luglio 2016 e della Circolare N.8/E del 7 aprile 2017.
Ai fini della nostra analisi risulta utile fare distinzione tra unioni civili di persone dello stesso sesso e persone conviventi more uxorio.
In entrambi i casi viene confermata la possibilità di beneficiare delle detrazioni, ma le motivazioni per cui l'Agenzia delle Entrate è arrivata a tale conclusione sono differenti.
La Legge 20 maggio 2016 n.76 ha equiparato il vincolo giuridico derivante dal matrimonio a quello prodotto dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, fatte salve le questioni inerenti le adozioni.
In particolare, la Legge stabilisce al comma 20 che le disposizioni sul matrimonio o dove compaia la parola coniuge o un termine equivalente ( leggi , regolamenti, atti aventi forza di legge, contratti collettivi, ecc.) debbano essere applicate anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le persone unite civilmente sono da ritenersi familiari conviventi. Se uno dei due è proprietario dell'immobile e l'altro sostiene le spese per lavori di ristrutturazione, risparmio energetico o acquisto mobili, quest'ultimo ha diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali in quanto familiare convivente del proprietario.
Al contrario delle persone dello stesso sesso unite civilmente, la Legge 20 maggio 2016 n.76 non stabilisce analoga equiparazione al matrimonio per le convivenze di fatto.
Per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Tuttavia la Legge 20 maggio 2016 n.76 riconosce ai conviventi di fatto alcuni diritti spettanti ai coniugi, come il diritto di visita, assistenza e accesso ad informazioni personali in ambito sanitario, il diritto di abitazione al convivente superstite per un periodo di tempo determinato, la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di decesso del conduttore, ecc.
L'Agenzia delle Entrate ritiene che la Legge in questione abbia voluto conferire rilevanza giuridica a questa formazione sociale, per la quale si evidenzia un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune.
La disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n.76, anche senza la presenza di un contratto di comodato.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate ammette il convivente more uxorio a fruire delle detrazioni alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.
È bene tuttavia precisare la data a partire dalla quale l'orientamento risulta applicabile.
La Circolare dell'Agenzia Entrate N.8/E del 7 aprile 2017 ha precisato che la Legge 20 maggio 2016 n.76 è entrata in vigore il 5 giugno 2016.
Considerato il principio dell'unitarietà del periodo di imposta, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'orientamento possa trovare applicazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Resta comunque valida la regola che la convivenza debba sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori.
L'agenzia delle Entrate specifica che sia le persone unite civilmente sia i conviventi more uxorio, potendo usufruire delle detrazioni alla stregua dei familiari conviventi, possono farlo su tutto quanto attiene i familiari conviventi.
Pertanto sono ammesse alla detrazione anche le spese sostenute per interventi effettuati su abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche diverse dall'abitazione principale della coppia.
Rientrano quindi la casa al mare, in montagna, al lago, ecc. Non rientrano invece immobili che sono concessi in affitto, comodato o altro poichè in questi immobili non è chiaramente possibile esplicare la convivenza.
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