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Con una specifica nota, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito un importante aspetto relativo all'installazione di impianti fotovoltaici e alla possibilità di poter usufruire della detrazione fiscale Irpef prevista per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti.
La precisazione ufficiale (nota Prot. 2012/137364) è arrivata in risposta al quesito posto da un portale Internet che si occupa di energia.
Il chiarimento si è reso necessario anche perché, fino ad allora, alcuni degli uffici dell'Agenzia diffusi sul territorio avevano interpretato in maniera diversa l'uno dall'altro la norma, per cui si è assistito a casi in cui alcuni cittadini sono riusciti ad accedere alle detrazioni per il fotovoltaico ed altri in cui ciò non è avvenuto. Serviva chiarezza ed è arrivata.
L'Agenzia ha chiarito che tale tipo di interventi rientra in quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente e pertanto può usufruire dell'incentivo fiscale del 36%, che fino al 31 dicembre 2014 è innalzato al 50%. Resta ovviamente esclusa la realizzazione di impianti di tale tipo su edifici di nuova costruzione.
Infatti la Direzione Centrale Normative dell'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 2 aprile, la risoluzione n. 22/E, che, entrando nello specifico, stabilisce che per beneficiare della detrazione fiscale, attualmente al 50%, (...) l'installazione dell'impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell'abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici.
Ne consegue che, solo nell'ambito privato, tutte le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, i costi e l'installazione dei pannelli solari, fino a 20 kw di potenza nominale, possono beneficiare della detrazione IRPEF nella misura prevista dalla legge.
L'installazione di impianti fotovoltaici non è compresa, però, tra gli interventi agevolabili per il miglioramento delle prestazioni energetiche con l'incentivo del 65%.
Tale tipo di impianti, infatti, non rientra tra gli interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa che disciplina questa detrazione, in cui sono annoverati solo i pannelli per il solare termico, utilizzati per la produzione di acqua calda sanitaria.
In poche parole il fotovoltaico non è considerato come un sistema in grado di far risparmiare energia elettrica, ma semplicemente come un impianto per produrla.
La detrazione per il fotovoltaico non è però cumulabile con gli incentivi del Conto Energia.
In pratica se si richiede l'incentivazione per l'intervento di installazione dell'impianto, non si potrà poi godere delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia per la produzione di energia elettrica.
Ogni utente, quindi, dovrà scegliere se usufruire delle tariffe incentivanti o delle detrazioni fiscali. Poco male, perché attualmente è stato già raggiunto il tetto massimo di spesa stabilito dal Governo per il Quinto Conto Energia, previsto dal decreto Ministeriale 5 luglio 2012, superato il quale non ci sono più incentivi disponibili da erogare, almeno fino a quando non sarà previsto un nuovo Conto.
Inoltre, in base ai calcoli effettuati da alcuni tecnici, anche di fronte alla possibilità di poter accedere agli incentivi, potrebbe risultare più conveniente per il contribuente usufruire, invece, delle detrazioni fiscali.
Anche perché recentemente la stessa Agenzia delle Entrate ha espresso parere sul fatto che le tariffe omnicomprensive del Quinto Conto Energia possono essere considerate quale reddito da tassare e quindi vanno inseriti nel computo dell'IRPEF sotto la voce Altri redditi. Quindi si andrebbe incontro ad una stangata fiscale sotto forma di tassazione del reddito da energia immessa in rete, alla quale si potrebbe invece sfuggire rinunciando agli incentivi del Conto Energia.
Infine, aspetto da non trascurare, è che la pratica per l'accesso alle detrazioni fiscali è sicuramente molto più snella e semplice, dal punto di vista burocratico, rispetto agli adempimenti richiesti per accedere al Quinto Conto Energia.
A questo proposito rispondiamo ad alcuni nostri lettori che ci hanno chiesto chiarimenti su come effettuare i pagamenti per non perdere l'agevolazione.
Infatti molto spesso chi decide di installare un impianto ricorre ad un finanziamento. Come comportarsi, in questo caso, visto che è richiesto il cosiddetto bonifico parlante?
L'Agenzia delle Entrate, da noi interpellata, ci ha risposto che tale tipo di bonifico può essere fatto direttamente dalla Finanziaria o dall'Istituto di Credito che erogano il prestito, così da non perdere la detrazione.
Non ci sono specifiche circolari in merito, ma ci sono stati citati, come precedenti, la nota della Regione Piemonte n. 24882 del 17 aprile 2009 e quella della direzione provinciale di Perugia del 18 febbraio 2011.
La risoluzione n. 22/E non pone invece limiti allo Scambio sul posto e ritiro dedicato dell'energia prodotta, quindi la detrazione IRPEF è cumulabile con questo tipo di incentivi.
L'ammontare massimo di spesa per il quale si può beneficiare della detrazione è di 96.000 euro fino al 31 dicembre 2014. Successivamente, con il ritorno al 36% di detrazione, il tetto di spesa scenderà di nuovo a 48.000 euro.
Possono accedere alle detrazioni non solo i proprietari dell'immobile interessato, ma tutti coloro che esercitino su di esso un diritto reale di godimento, quindi:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati;
- imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Condizione fondamentale, però, è che sia il richiedente a sostenere le spese e che a lui siano intestati bonifici e fatture.
Allo stesso modo possono usufruire delle detrazioni, purchè sostengano le spese, anche i familiari conviventi del proprietario dell'immobile.
Per poter avvalersi delle detrazioni il contribuente dovrà conservare:
- tutte le fatture di acquisto e di installazione dell'impianto e i bonifici di pagamento;
- tutti i provvedimenti autorizzativi comunali in materia edilizia e urbanistica o l'apposita dichiarazione dell'atto sostitutivo di notorietà del beneficiario.
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