La legge 90/13 ha introdotto proroghe per le detrazioni fiscali ma anche nuove definizioni ed obblighi per le prestazioni energetiche degli edifici e per gli impianti.
Nei primi giorni di Agosto è diventato Legge (la numero 90 del 2013) il cosiddetto Decreto Ecobonus (il numero 63 del 2013). Come spesso accade per i decreti legislativi, oltre alla introduzione di nuovi articoli, molte disposizioni del decreto Ecobonus hanno subito delle significative variazioni con la conversione in legge.
Le variazioni più rilevanti riguardano: il recepimento della direttiva 2010/31/UE per le prestazioni energetiche degli edifici, la proroga per le detrazioni fiscali e per gli incentivi relativi alle ristrutturazioni edilizie ed al risparmio energetico, ed infine, le disposizioni per lo scarico dei fumi a parete, in caso di installazioni di nuove caldaie.
Per quanto riguarda il recepimento della direttiva 2010/31/UE, il Decreto Ecobonus aveva modificato ed in parte integrato il Decreto Legislativo 192/05 nel quale la legge 90/13 ha introdotto nuove definizioni come quella di edificio ad energia quasi zero e quella di target o edificio di riferimento per identificare un edificio in fase di verifica energetica. Dal 1° Gennaio 2021, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere degli edifici ad energia quasi zero.
Un'altra definizione, che aiuta a discriminare, anche ai fini delle detrazioni, in maniera più precisa tra i possibili interventi di ristrutturazione, è quella di ristrutturazione importante di un edificio, con la quale letteralmente si intende che: un edificio è sottoposto ad una ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del rifacimento di pareti esterne, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.
Inoltre, la legge 93/13 ha ridefinito la prestazione energetica di un edificio che deve essere intesa come la quantità di energia primaria, calcolata su base annua, prevista dai tecnici per soddisfare i bisogni standard dell'edificio che, per le comuni abitazioni, riguardano la climatizzazione estiva, quella invernale, l'eventuale ventilazione meccanica, la produzione di acqua calda sanitaria e l'illuminazione.
Tale quantità di energia può essere espressa in termini di energie rinnovabili, di energie non rinnovabili o somma di entrambe, come accadrà nella maggior parte dei casi. Tutti i sistemi tecnici o impianti a servizio dell'edificio definiranno invece, secondo la nuova legge, il fabbisogno annuale globale di energia primaria calcolato anch'esso su base annua, per determinarne le prestazioni. Invece l'energia esportata è definita come quella prodotta nel confine dell'edificio e ceduta per l'utilizzo al suo esterno, come accade per i sistemi fotovoltaici che producono una quantità di energia superiore al fabbisogno dell'edificio servito.
Tra le nuove definizioni introdotte dalla legge 90 del 2013, un caso particolare è la definizione di impianto termico (inteso come sistema per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, senza la produzione di acqua calda sanitaria), la cui ultima definizione è durata meno di un anno (D.M. 22/11/2012).
Nella definizione di impianto termico, così come faceva il Decreto Legislativo 192/05, la legge 90/13 include anche stufe, caminetti ed apparecchi per la produzione del freddo, per i quali la somma delle potenze termiche supera i 5 kW e non i 15 kW come indicava il D.M. 22/11/2012).
L'importanza di tali definizioni sta nel fatto che i valori che indicano concorrono a definire l'obbligo della progettazione degli impianti (da parte di professionisti abilitati e non da installatori) quando le potenzetermiche superano determinate soglie.
Attestato di prestazione energetica e Legge 90/13Con la legge 90/13 anche l'attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE) cambia diventando APE: attestato di prestazione energetica. L'APE che ha una validità di dieci anni, deve essere rilasciato per edifici ed unità immobiliari costruite, vendute o locate o sottoposte a ristrutturazioni rilevanti, in ogni caso deve essere fornito dal proprietario dell'edificio entro quindici giorni dalla richiesta di agibilità dello stesso edificio, inoltre, deve essere tenuta traccia dell'APE in tutti i contratti (vendite, locazioni, etc.) dell'edificio, pena la nullità degli stessi.
Scarico a tetto, scarico a parete e Legge 90/13La legge 90/13 ha modificato la Legge 221/12, entrata in vigore all'inizio del 2013, relativamente agli obblighi per gli scarichi a tetto ed a parete per le caldaie. In particolare, rispetto alla legge 221/12 chiarisce che lo scarico a parete (più semplice ed economico di quello a tetto) per le caldaie a condensazione e a basse emissioni dei vari tipi di ossidi di azoto, può essere realizzato anche in tutti i casi nei quali prima della sostituzione della caldaia c'era uno scarico a tetto, sono inclusi tutti i casi di ristrutturazioni e distacchi dagli impianti centralizzati.