|
A differenza degli altri paesi dell'Unione Europea, in Italia le competenze dei numerosi professionisti operanti nel settore dell'edilizia (principalmente geometri, architetti e ingegneri) tendono a confondersi e sovrapporsi, a causa sia del proliferare delle varie categorie di tecnici - i geometri diplomati sono ad esempio un'eccezione tutta italiana - sia della difficoltà interpretativa delle normative in materia.
Inoltre, l'introduzione delle figure professionali dei geometri laureati, degli architetti juniores e degli ingegneri juniores ha complicato ulteriormente la situazione.
Con questo articolo cercheremo dunque di fare un po' di chiarezza sull'argomento, evitando - per quanto possibile - di citare leggi e sentenze, talvolta impugnate da ordini e collegi professionali gelosi delle proprie prerogative e spesso sovvertite e vanificate da provvedimenti più recenti.
Dal punto di vista giuridico, in Italia le competenze di ciascuna figura professionale sono infatti tutt'altro che chiare, perché sebbene esistano precise leggi e sentenze, la terminologia utilizzata è molto generica (in alcune norme si parla ad esempio di modeste costruzioni e metodologie standardizzate), e perciò suscettibile di interpretazioni contrastanti.
La descrizione seguente deriva quindi dalla mia interpretazione personale.
Per prima cosa, è necessario specificare quali titoli di studio occorrono per esercitare ciascuna professione nel campo dell'edilizia.
Attualmente, il quadro di riferimento è il seguente:
Architetto - Laurea magistrale in Architettura o Ingegneria Edile/Architettura (entrambe quinquennali), oppure laurea triennale e successiva specialistica delle durata di ulteriori due anni.
Architetto junior - Laurea triennale in Gestione del Processo Edilizio, Scienze dell'Architettura o altri corsi di laurea delle classi 4 e 8.
Ingegnere edile - Laurea magistrale in Ingegneria Edile/Architettura (quinquennale), oppure laurea triennale e successiva specialistica della durata di due anni.
Ingegnere civile - Laurea in Ingegneria Civile (triennale) e successiva specialistica della durata di ulteriori due anni.
Ingegnere junior - Laurea triennale delle classi 4 (scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile), 7 (urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale), 8 (ingegneria civile e ambientale), L-7 (ingegneria civile e ambientale) oppure L-23 (scienze e tecniche dell'edilizia).
Geometra - Fino a tempi molto recenti, era possibile esercitare la professione di geometra semplicemente diplomandosi in un Istituto Tecnico per Geometri e sostenendo un praticantato della durata di almeno due anni. Attualmente, è invece richiesta una laurea triennale di classe 4, 7 oppure 8.
Oltre al titolo di studio, per l'esercizio di qualsiasi professione è inoltre richiesta l'abilitazione (conseguita in seguito al superamento di uno specifico esame) e l'iscrizione all'Ordine degli Architetti o Ingegneri (sezione A per i laureati quinquennali e B per i juniores) o al Collegio dei Geometri.
La progettazione strutturale (che comprende la progettazione e il calcolo delle strutture portanti di un edificio di qualsiasi tipologia, il consolidamento strutturale, la direzione dei lavori per le opere strutturali, i collaudi statici e ovviamente la verifica dell'idoneità statica degli edifici) è - almeno teoricamente - appannaggio esclusivo di architetti e ingegneri.
Per l'esecuzione di collaudi statici sono inoltre richiesti almeno dieci anni di iscrizione all'Albo.
Gli architetti juniores e gli ingegneri juniores possono invece intervenire nella progettazione strutturale di opere civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate. I geometri sembrerebbero invece completamente esclusi dalla progettazione strutturale, sopratutto se di edifici con struttura in cemento armato (ai geometri è infatti consentita la sola progettazione di modeste costruzioni).
Tuttavia, l'ambiguità delle espressioni utilizzate (non esistono infatti precise definizioni giuridiche dei termini sopra elencati), e sopratutto alcune recenti sentenze del TAR e della Corte di Cassazione sembrano aver reso accessibile la progettazione di edifici che non richiedono calcoli strutturali complessi anche ai geometri (al riguardo si veda ad esempio la Sentenza 20/11/2013 n. 1312 del TAR del Veneto): l'ambiguità in materia resta quindi notevole.
La progettazione di infrastrutture (strade, ferrovie, ponti e viadotti, dighe, gallerie, argini e opere di regimentazione delle acque) è invece riservata ai soli ingegneri civili.
In linea di principio, la progettazione architettonica di base (cioè gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sugli edifici e/o unità immobiliari esistenti, e la nuova costruzione di case isolate, villette, villette a schiera e palazzine) può essere eseguita da geometri, architetti, ingegneri, architetti juniores e ingegneri juniores.
La progettazione di grandi edifici specialistici - ad esempio plessi scolastici, ospedali, centri culturali, auditorium, centri congressi, areoporti - è invece riservata a ingegneri e architetti.
L'esecuzione di interventi di restauro scientifico e di interventi su edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è riservata ai soli architetti.
Tuttavia, gli ingegneri possono occuparsi del consolidamento strutturale e/o della direzione dei lavori strutturali.
Le pratiche catastali (redazione di tipi mappali, di planimetrie catastali e docfa; frazionamenti; variazioni catastali) e le operazioni di estimo (stesura di perizie per danni e formulazione di stime del valore di mercato dei beni immobili) possono essere eseguite da geometri, architetti, architetti juniores, ingegneri e ingegneri juniores.
Attualmente, le leggi in materia di edilizia e prevenzione degli incidenti sul lavoro prescrivono che per quasi tutti gli interventi edilizi sia necessario presentare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), un documento che attesta le metodologie di gestione e riduzione dei rischi derivanti dell'attività di cantiere.
La redazione di tale documento (comprensivo ovviamente dei molti allegati richiesti), e inoltre l'esecuzione di tutti gli altri compiti spettanti al coordinatore per la sicurezza - tra cui ad esempio lo svolgimento di ispezioni periodiche in cantiere per verificare la corretta e tempestiva applicazione del PSC - può essere eseguita da geometri, architetti, ingegneri, architetti juniores e ingegneri juniores in possesso di una specifica abilitazione, ottenibile frequentando un apposito corso della durata di 120 ore, e successivamente (ogni cinque anni) ulteriori corsi di aggiornamento.
Analogamente alla sicurezza sui cantieri, per l'esecuzione di certificazioni energetiche, oltre all'iscrizione al rispettivo ordine o collegio professionale spesso è necessaria anche l'iscrizione a un Albo (o Elenco) specifico, costituito normalmente su base regionale o provinciale (per le sole Provincie Autonome di Trento e Bolzano): infatti, poiché lo Stato ha delegato alle varie Regioni e Provincie Autonome la regolamentazione della materia, ciascun Ente si regola autonomamente.
Nelle Regioni/Provincie Autonome in cui è richiesta, l'abilitazione da certificatore energetico - a cui possono accedere geometri, architetti e ingegneri - si ottiene frequentando un apposito corso (generalmente con durata non inferiore ad 80 ore) e superando il relativo esame finale.
|
||