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Attualmente per l'installazione di un isolamento a cappotto sulle facciate di un edificio sono previsti tre incentivi fiscali diversi: il cosiddetto Superbonus, l'Ecobonus e il Bonus Ristrutturazioni.
In linea di principio tutti questi strumenti consistono in detrazioni fiscali.
In altre parole, una quota parte della somma spesa per l'esecuzione dell'intervento viene divisa in un certo numero di rate, che a loro volta sono scontate dalle imposte sul reddito dovute in ciascuna annualità fiscale.
Stratigrafia di un tipico isolamento a cappotto esterno
Tuttavia, capire qual è il bonus migliore è piuttosto difficile: ciascuno di essi ha infatti una scadenza diversa, una diversa percentuale di spesa detraibile e soprattutto diverse modalità di applicazione.
In ultima analisi, quale bonus applicare volta per volta dipende:
Per un cappotto termico esistono tre diversi bonus fiscali
Alla domanda qual è il bonus migliore per l'installazione di un cappotto esterno non esiste quindi una risposta univoca, perché bisogna considerare tutti i fattori sopra elencati.
Come già accennato nella premessa, gli incentivi fiscali attualmente previsti sono tre: il Superbonus, l'Ecobonus e il Bonus Ristrutturazioni: prima di scegliere di quale usufruire tra essi, occorre capirne le peculiarità specifiche.
Inoltre, poiché attualmente risulta molto difficile (se non addirittura impossibile) avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito, si deve considerare che l'unico metodo di fruizione ancora possibile è la detrazione diretta.
Per un cappotto termico esistono tre incentivi fiscali possibili
Si tratta però di un'opzione riservata alle persone fisiche che siano pensionati, lavoratori dipendenti, partite IVA in regime ordinario o titolari di redditi diversi ugualmente soggetti al pagamento dell'Irpef.
Sono dunque escluse le persone fiscalmente a carico di terzi come le casalinghe o i figli studenti, le partite iva in regime forfettario e i titolari di redditi diversi soggetti al pagamento di imposte sostitutive.
Il cosiddetto Superbonus risulta attualmente applicabile solo per isolamenti a cappotto installati nei condomini o comunque edifici pluri-familiari, cioè con più appartamenti.
La coibentazione termica deve inoltre riguardare almeno il 25% dell'involucro edilizio, che comprende tutte le superfici sia verticali (cioè le facciate) che inclinate od orizzontali, corrispondenti ai lastrici solari e alle coperture non praticabili.
Stratigrafia di una coibentazione a cappotto esterno
La percentuale di spesa detraibile è del 75% per i lavori eseguiti entro il 31 dicembre del 2024, e del 65% per i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2025.
Questo importo viene ripartito in quattro rate di uguale importo.
Esiste inoltre una detrazione massima ottenibile per ciascuna unità immobiliare, corrispondente a 40.000 € negli edifici con un numero di unità immobiliari compreso tra due e otto, e di 30.000 € per i condomini con più di otto unità immobiliari.
L'importo totale detraibile si ottiene dunque moltiplicando una di queste cifre per il numero di unità immobiliari dell'edificio: nei condomini tale somma totale sarà ulteriormente ripartita tra i condomini in base ai millesimi di proprietà.
Installazione di un cappotto termico in una villetta unifamiliare
Il Superbonus non è invece più applicabile agli edifici con un'unica unità immobiliare, cioè alle abitazioni unifamiliari come case isolate o villette a schiera.
Il secondo beneficio fiscale, specifico per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, è il cosiddetto Ecobonus.
In questo caso la percentuale di spesa detraibile varia sia in base alla tipologia di edificio che di intervento. Nel caso di installazione di un isolamento a cappotto, e dunque di intervento sulle porzioni opache dell'involucro edilizio, è infatti pari al:
Installazione di una coibentazione a cappotto esterno
Per accedere alla detrazione, l'intervento deve inoltre riguardare i locali riscaldati (e quindi appartamenti, negozi, uffici e laboratori ma non cantine, depositi e autorimesse pertinenziali) per almeno il 25% della superficie dell'involucro edilizio di edifici esistenti.
Restano quindi esclusi gli interventi di nuova costruzione e ampliamento.
La scadenza è il 31 dicembre 2024, la detrazione è ripartita in dieci rate di uguale importo per un massimo detraibile di 40.000 € per ciascuna unità immobiliare.
Anche in questo caso, l'importo massimo detraibile si ottiene moltiplicando questa cifra per le unità immobiliari dell'edificio.
Particolare degli strati di un cappotto termico esterno
Per gli edifici indipendenti, cioè formati da una sola unità immobiliare, la detrazione massima è invece di 60.000 €.
L'ultimo beneficio fiscale previsto è il cosiddetto bonus ristrutturazione, applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni condominiali e di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione su tutti gli altri edifici o singole unità immobiliari esistenti.
Installazione di un cappotto termico
Prevede una detrazione fiscale del 50% sull'intero ammontare degli interventi sopra descritti, per una spesa massima di 96.000 € per ciascuna unità immobiliare, da ripartire in dieci rate annuali.
Anch'esso, a meno di ulteriori proroghe, prevede una scadenza al 31 dicembre 2024.
Come abbiamo visto, districarsi tra questi benefici fiscali è abbastanza complicato.
Il primo punto da considerare è ovviamente il tipo di edificio: un condominio può infatti optare per uno qualsiasi dei bonus sopra descritti, mentre per i proprietari di villette e abitazioni unifamiliari la scelta è limitata all'Ecobonus e al bonus ristrutturazione.
In tutti i casi, è consigliabile avvalersi della consulenza di un commercialista specializzato, che, di comune accordo con il direttore dei lavori, potrà consigliare il bonus più conveniente in ciascun caso specifico.
Ciò premesso, occorre considerare che per gli interventi sulle parti comuni condominiali le detrazioni sono piuttosto simili.
Installazione di un isolamento a cappotto in un condominio
La scelta tra l'una e l'altra deve considerare i seguenti fattori:
Per capire bene quest'ultimo concetto occorre fare un piccolo esempio.
Montaggio di un isolamento a cappotto in un condominio
Supponiamo che la cifra totale detraibile sia di 20.000 €: scegliendo il superbonus e l'ecobonus la detrazione annua sarà rispettivamente pari a 5.000 in quattro anni e 2.000 € per dieci anni.
Un contribuente che paga 3.000 € di tasse all'anno, nel primo caso perderà quindi 2.000 € di detrazione annua, per un totale di 8.000 €: in questo caso sarà perciò più conveniente preferire il Superbonus.
Per gli edifici unifamiliari, il fattore che incide maggiormente sulla scelta tra l'Ecobonus e il Bonus Ristrutturazione è invece il costo dell'intervento in rapporto alla detrazione massima ottenibile.
Infatti, nel primo caso la detrazione massima è il 65% di € 92.307,69, cioè 60000 €; mentre nel secondo il 50% di 96.000 €, pari a 48.000 €.
Installazione di un cappotto termico in un'abitazione unifamiliare
Occorre però considerare altri due elementi.
Il primo è la cumulabilità del bonus ristrutturazioni con altri benefici fiscali e in particolare con il cosiddetto bonus mobili, che consente di detrarre il 50% su un tetto di spesa massima di 5000 € (con una detrazione possibile quindi pari a 2.500 €) per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Il secondo è la possibilità di estendere il bonus ristrutturazione anche ad altre categorie di opere edilizie, tra cui ad esempio la sostituzione dei pavimenti o il rifacimento dell'impianto elettrico.
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