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Cessioni immobili con Superbonus: novità nella tassazione

La Legge di Bilancio 2024 prevede una tassazione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili su cui sono stati eseguiti interventi col Superbonus
Pubblicato il

Plusvalenze da cessione di immobili agevolati col Superbonus: aliquota al 26%


A partire dal 1° Gennaio 2024, stando a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, le plusvalenze da cessioni di beni immobili agevolati con il Superbonus si aggiungono tra i redditi diversi, ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR).

Nello specifico, a tali plusvalenze può essere applicata l'imposta sostituiva dell'imposta sul reddito, pari al 26%.
Tale novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, va a modificare l'articolo 67, comma 1, del TUIR, con l'aggiunta della lettera b-bis.

Di fatto, vengono incluse tra i redditi diversi le plusvalenze che sono state realizzate tramite cessione a titolo oneroso di beni immobili, sui quali il cedente - o gli altri aventi diritto - abbiano effettuato interventi agevolati dal Superbonus.

Plusvalenze da cessione di immobili agevolati con Superbonus tassati al 26%
Affinché possa essere applicata la nuova tassazione al 26% sulla plusvalenza su cessioni di immobili agevolati da Superbonus, all'atto della cessione, i lavori devono essere stati conclusi da non più di 10 anni, fatta eccezione per gli immobili acquisiti tramite successione e per gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente, o dei suoi familiari, per gran parte dei 10 anni antecedenti la cessione. Oppure, se fra la data d'acquisto (o di costruzione) e la cessione è trascorso un periodo più breve di 10 anni.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 vanno altresì a modificare l'articolo 68, comma 1, del TUIR.
Nello specifico, la plusvalenza da cessione di beni immobili agevolati con il Superbonus viene determinata dalla differenza fra quanto percepito nel periodo d'imposta e il costo d'acquisto (o di costruzione) del bene ceduto, aumentato di qualsiasi altro costo relativo al bene stesso.

In caso di immobili acquisiti tramite donazione, si considera come prezzo d'acquisto quello sostenuto da colui che ha effettuato la donazione.

Infine, è previsto che alle plusvalenze introdotte può applicarsi l'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26%, in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.

riproduzione riservata
Immobili e Superbonus: novità nella tassazione in fase vendita
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Img ale_jandro
Ciao a tutti. Sto vendendo degli immobili e per assurdo in base ai prezzi stabiliti per ogni singolo immobile, verrà a crearsi una plusvalenza, anche se nel complesso...
ale_jandro 21 Ottobre 2020 ore 12:28 1