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La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato il bonus elettrodomestici anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2019.
Il bonus fiscale resta valido per spese sur interventi di recupero del patrimonio edilizio che abbiano avuto inizio dal 1 gennaio 2018.
L'incentivo della detrazione Irpef 50% spetta a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Italia e all'estero:
- proprietario di immobile;
- usufruttuario abitazione o superficie;
- nuda proprietà;
- affittuario;
- titolare di un contratto in comodato d'uso;
- socio di cooperative;
- imprenditore individuali, solo se l'immobile non è bene strumentale;
- società semplice, in nome collettivo, in accomandata semplice o soggetto equiparato, imprese familiari se immobile non è per uso strumentale.
Il bonus spetta anche al coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado se conviventi con il proprietario dell'immobile oggetto della detrazione.
Per poter richiedere l'agevolazione il proprietario dell'immobile o l'affittuario o chi ne ha titolo deve dimostrare di aver eseguito dei lavori di ristrutturazione servendosi della documentazione relativa sia agli interventi realizzati nell'abitazione che ai bonifici effettuati per compiere tali opere.
Condizione necessaria per usufruire dell'agevolazione è dunque quella di eseguire una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione, sia nel caso di singole unità immobiliari residenziali sia rispetto a parti comuni di edifici, sempre residenziali.
La data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione deve necessariamente precedere quella di acquisto dei beni; non è invece fondamentale che la data di acquisto dei beni sia successiva alla data in cui si sono sostenute le spese di ristrutturazione.
Per dare prova della data di avvio dei lavori ci si potrà avvalere di quella presente su eventuali abilitazioni amministrative o sulla comunicazione preventiva all'Asl, se è obbligatoria; nel caso in cui l'intervento da realizzare non necessiti di alcuna documentazione o comunicazione, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Per gli interventi su parti condominiali, come guardiole, appartamento del portiere, lavatoi, ecc.. ciascun condomino ha diritto alla propria quota di detrazione, da utilizzare solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti e non gli appartamenti personali.
Vediamo di seguito gli interventi per i quali è prevista la possibilità di chiedere il bonus.
Ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, nel caso in cui sia dichiarato lo stato di emergenza.
Parliamo di interventi relativi a interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile.
Rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti, per esempio tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni, sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni, riparazione o sostituzione di cancelli o portoni, riparazione delle grondaie, riparazione delle mura di cinta, non danno diritto al bonus.
Inoltre, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico, non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Per avere diritto al bonus sono necessari:
- la Dichiarazione di Inizio Lavori da inviare all'Agenzia delle Entrate;
- la domanda di accatastamento se immobile non censito;
- i pagamenti IMU;
- la Delibera Assemblea approvazione Lavori;
- la dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti di aver eseguito lavori compresi nell'Ecobonus;
- comunicazione ASL con i dati committente lavoro, tipologia e dell'impresa che li esegue.
Ecco di seguito gli acquisti ammessi per ottenere la detrazione.
Mobili nuovi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione
Elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ e non inferiore alla A per i forni, come indicato nell'etichetta energetica. L'agevolazione è prevista anche per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.
Rientrano nei grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 €, riferito alle spese sostenute per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, indipendentemente dall'importo dei lavori di ristrutturazione.
In merito agli interventi iniziati nel 2018, anche se non ancora terminati, l'importo massimo va considerato al netto delle spese sostenute nello stesso anno e per le quali si è usufruito della detrazione.
Il bonus nel limite dei 10.000 euro è previsto per la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o per quella parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione; ma è importante sapere che qualora il contribuente abbia eseguito i lavori di ristrutturazione su diverse unità immobiliari potrà godere del beneficio per ognuna di esse.
Per ottenere la detrazione prevista per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici si dovrà indicare l'importo delle spese sostenute al momento della dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Redditi persone fisiche.
Fondamentale per usufruire della detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici è utilizzare le modalità di pagamento previste; è possibile pagare con bonifico o carta di debito o credito, ma non mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Una circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n. 7/2016, ha chiarito, inoltre, che se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non sarà necessario utilizzare quello predisposto da banche e Poste S.p.a.,soggetto a ritenuta, per le spese di ristrutturazione edilizia.
Si dovrà procedere allo stesso modo se si vorrà usufruire della detrazione anche per il pagamento delle spese di trasporto e il montaggio dei beni.
A proposito dei pagamenti con carte di credito o carte di debito, è bene sapere che la data di pagamento è quella individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, cioè quella indicata nella ricevuta di transazione e non quella del giorno di addebito sul conto corrente.
Coloro che hanno richiesto e beneficiato dell'agevolazione fiscale potrebbero essere oggetto di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
É importante quindi conservare tutta la documentazione che attesti il reale acquisto dei mobili e degli elettrodomestici:
- la ricevuta del bonifico;
- la ricevuta di avvenuta transazione per i pagamenti con carta di credito o di debito
- la documentazione di addebito sul conto corrente;
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
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