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L'installazione su edifici esistenti di pannelli solari può beneficiare già da qualche anno di diversi incentivi:
- la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (detta anche detrazione 50%);
- la detrazione fiscale sul risparmio energetico (detta anche detrazione 65%);
- il conto termico.
È importante sapere che per il medesimo intervento non è ammesso usufruire di più incentivi. Diventa allora interessante chiarire le differenze fra i vari incentivi e individuare quale sia il più conveniente.
Quando si parla di installazione di pannelli solari termici, la detrazione fiscale sul risparmio energetico è spesso preferita alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Tra le due, infatti, risulta indubbiamente più conveniente sotto il punto di vista economico quella sul risparmio energetico.
I maggiori dubbi nascono invece nel confronto fra detrazione sul risparmio energetico e conto termico. Analizziamo le differenze.
La detrazione fiscale sul risparmio energetico esiste dal 2007, introdotta con la Legge 27 dicembre 2006 n.296. Inizialmente la percentuale di detrazione era fissata al 55%, per poi passare al 65% a partire dal 6 giugno 2013. Per quanto riguarda i pannelli solari termici i requisiti per accedervi e le procedure richieste sono sempre state le medesime.
Il conto termico è arrivato qualche anno dopo rispetto alla detrazione fiscale sul risparmio energetico. In particolare, è stato introdotto con il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.28, al quale si è data attuazione con il D.M. 28 dicembre 2012. Si trattava della prima versione del conto termico.
Ad oggi è in vigore il conto termico 2.0. Il 31 maggio 2016, infatti, è entrato in vigore il Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016, col quale si è cercato di potenziare e semplificare la prima versione del conto termico.
Come abbiamo già visto in altri articoli, il 65% è una detrazione fiscale.
Si tratta di una riduzione dell'Irpef (o dell'Ires in caso di società) pari al 65% della spesa sostenuta per l'intervento, che viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Il rimborso non è quindi diretto, ma avviene attraverso una riduzione delle tasse.
Nel caso di installazione di pannelli solari, il limite massimo di detrazione su cui si può calcolare la detrazione è pari a 60.000 euro.
Attenzione: si parla di limite massimo di detrazione; ciò significa che, considerando una percentuale di detrazione del 65%, è possibile beneficiare dell'incentivo fino a un importo massimo di spesa pari a 92.307 euro.
Per accedere alla detrazione 65% è fondamentale che l'edificio sia esistente.
Generalmente la detrazione sul risparmio energetico richiede che l'immobile sia già dotato di impianto di riscaldamento; tuttavia, per il solo intervento di installazione di pannelli solari termici è concessa una deroga, per cui, nel nostro caso specifico è indifferente che l'immobile sia dotato o meno di impianto di riscaldamento.
Ecco i requisiti richiesti all'intervento:
- i pannelli solari e i bollitori installati devono essere garantiti per almeno 5 anni, gli accessori e i componenti elettrici per almeno 2 anni;
- i pannelli solari devono essere conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, con certificazione di un organismo di un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera;
- l'installazione degli impianti deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei vari componenti;
- in caso di pannelli solari di autocostruzione è possibile, in alternativa ai requisiti citati, produrre l'attestato di partecipazione a un corso specifico di formazione.
Le spese ammesse alla detrazione comprendono sia i costi per i lavori che quelli per le prestazioni professionali ad essi collegati, comprensivi di IVA.
Tra i lavori si possono citare la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, elettriche ed elettroniche, le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto.
Per accedere alla detrazione è necessario inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori la cosiddetta pratica ENEA e conservarne la ricevuta, insieme alle fatture, alle ricevute dei bonifici e all'asseverazione firmata da un tecnico abilitato che consente di dimostrare la conformità dell'intervento ai requisiti richiesti.
Tutti questi documenti dovranno essere consegnati a chi si occupa della dichiarazione dei redditi, in modo che l'importo da detrarre sia inserito nel calcolo complessivo delle tasse dovute.
In questo caso non si parla di una detrazione fiscale, ma di un contributo alle spese sostenute, direttamente erogato dal GSE (l'ente Gestore dei Servizi Energetici), previa accettazione della domanda.
Il conto termico è generalmente ammesso per edifici esistenti, ma per l'installazione di pannelli solari possono accedere all'incentivo anche interventi su edifici di nuova costruzione. Questo però solo per la quota eccedente, quella necessaria al rispetto degli obblighi per rilascio del titolo edilizio.
Inoltre, non è specificato che l'edificio debba essere già dotato di impianto di riscaldamento.
I requisiti tecnici richiesti per i pannelli solari termici sono parecchi.
L'elenco completo è riportato nell'Allegato I al Decreto interministeriale 16 febbraio 2016, paragrafo 2.3.
L'incentivo viene calcolato secondo una formula che considera la superficie lorda solare dell'impianto, l'energia termica prodotta per unità di superficie lorda ed un certo coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta.
Per chi fosse interessato ad approfondire il calcolo, rimando all'Allegato II al Decreto interministeriale 16 febbraio 2016, paragrafo 2.3.
L'ammontare dell'incentivo erogato non può eccedere in nessun caso il 65% delle spese sostenute. Concorrono alla determinazione delle spese sia i costi per i lavori che quelli per le prestazioni professionali ad essi collegati, comprensivi di IVA. Le spese per i lavori sono le medesime citate per la detrazione sul risparmio energetico.
L'incentivo è erogato in rate annuali costanti che dipendono dalla superficie dei pannelli solari installati. Per superfici uguali o inferiori a 50 mq il contributo è erogato in 2 anni, per superfici maggiori a 50 mq ma comunque inferiori a 2500 mq il contributo è erogato in 5 anni.
È possibile ottenere l'incentivo in un'unica rata solo nel caso in cui non superi complessivamente 5.000 euro.
Per ottenere l'incentivo è necessario presentare domanda al GSE entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento, attraverso la scheda-domanda resa disponibile sul Portaltermico, corredata di tutti gli allegati necessari.
In caso di interventi che prevedono l'installazione di apparecchi contenuti nel cosiddetto Catalogo degli apparecchi domestici, è prevista una procedura di domanda semplificata.
Il conto termico prevede che l'ammontare dell'incentivo erogato non possa superare in nessun caso il 65% delle spese sostenute. Quindi, da un primo esame, parrebbe difficile sostenere che il conto termico possa risultare più vantaggioso della detrazione sul risparmio energetico, anche considerato che i requisiti richiesti dal conto termico sono maggiori e la procedura per l'ottenimento dell'incentivo un po' più complessa rispetto alla detrazione sul risparmio energetico.
Talvolta, però, la scelta del conto termico potrebbe essere obbligata.
Infatti, la detrazione fiscale sul risparmio energetico non è sempre fattibile, ad esempio quando:
- un soggetto non è titolare di un reddito o è titolare di un reddito minimo tale da non pagare tasse;
- un soggetto è titolare di un reddito, ma beneficia già di altre detrazioni e non ha più capienza. Questo può capitare quando si esegue una ristrutturazione edilizia importante e si beneficia di varie detrazioni, come quella per le ristrutturazioni edilizie e il bonus mobili, per importi ingenti. Ricordo anche coloro che beneficiano già di detrazioni per ambiti diversi da quello edilizio, come ad esempio le spese mediche;
- si desidera chiedere l'incentivo per la quota di pannelli solari installata in eccedenza agli obblighi di legge in occasione di una nuova costruzione.
Nei casi citati la detrazione 65% non è possibile, ma è invece possibile accedere al conto termico.
Ci sono poi altre riflessioni da fare.
La scelta dell'uno o dell'altro incentivo può avvenire non solo sulla soluzione economicamente più conveniente, ma anche in relazione alla variabile tempo.
Bisogna considerare che il recupero del 65% delle spese sostenute attraverso la detrazione sul risparmio energetico avviene in 10 anni, mentre l'erogazione del conto termico può avvenire in 1, 2 o 5 anni, a seconda dei casi.
Qualcuno allora potrebbe preferire il conto termico per recuperare in meno tempo un importo anche inferiore rispetto a quello che si otterrebbe in 10 anni con la detrazione sul risparmio energetico.
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