Immobili esclusi dall'obbligo APE

Non tutti gli immobili devono essere dotati dell'attestato di prestazione energetica, l'APE. Ecco quali sono gli esclusi secondo il Consiglio Nazionale del Notariato.
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Obbligo APE: immobili esclusi


APE dotazioneL'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica degli immobili, l'APE, è strettamente collegato all'obbligo di dotazione. Ne deriva che non sussiste obbligo di allegazione laddove sia escluso (in relazione alle caratteristiche oggettive dell'immobile) l'obbligo di dotazione.

Il Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio n. 657 -2013/C, ha elencato esaustivamente tutti i casi di immobili esclusi dall'obbligo di dotazione (e conseguentemente di allegazione) dell'APE, sia per espressa previsione delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica che per interpretazione sistematica della normativa vigente.


Attestato di prestazione energetica degli immobili: scopi e funzioni


L'APE, l'attestato di prestazione energetica, che ha sostituito l'attestato di certificazione energetica (ACE) ha il ruolo di informare il proprietario di un immobile, l'acquirente (anche a titolo gratuito) e/o il locatario in merito alla prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici.

In sostanza fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, proponendo anche gli interventi più significativi ed economicamente più convenienti, insieme a tutti i dati che consentano di valutare e confrontare edifici diversi e quindi di poter scegliere l'edificio da acquistare o da locare in base alla prestazione energetica.


APE: immobili esclusi per espressa previsione di legge e/o Linee Guida Nazionali


Come ha indicato il Consiglio Nazionale del Notariato sono esclusi però dall'obbligo di dotazione dell'APE per espressa previsione di legge e/o delle Linee Guida Nazionali Per La Certificazione Energetica:

-fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

-fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

-fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione sia invernale che estiva;

-edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.

APE immobili È opportuno precisare che gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412 sono a titolo esemplificativo:

-abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme,

-abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari,

-edifici adibiti a uffici e assimilabili,

-edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura,

-edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili (cinema e teatri),

-edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili (negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni),

-edifici adibiti ad attività sportive (come piscine, saune e assimilabili, palestre, ecc).

Sono esclusi dall'obbligo di dotazione dell'APE per espressa previsione di legge e/o delle Linee Guida Nazionali Per La Certificazione Energetica anche:

-edifici in cui non è necessario garantire un confort abitativo;

-luoghi di culto e per lo svolgimento di attività religiose;

-ruderi (l'esclusione dall'attestato di prestazione energetica però deve essere espressamente dichiarato nell'atto notarile);

-fabbricati al grezzo (da intendersi sia al grezzo primario, ossia l'immobile privo di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, sia al grezzo avanzato, ossia il fabbricato già realizzato nel suo involucro esterno ma privo delle finiture e degli impianti. L'esclusione dall'attestato di prestazione energetica però deve essere espressamente dichiarato nell'atto notarile).


APE: immobili esclusi per interpretazione sistematica normativa


APE immobili inagibiliSono esclusi dall'obbligo di dotazione dell'APE per interpretazione sistematica della normativa vigente tutti quegli edifici o manufatti che non comportino consumi energetici ovvero i cui consumi energetici siano del tutto irrilevanti, in relazione alle loro caratteristiche o destinazioni d'uso ovvero in quanto non ancora o non più utilizzabili per l'uso cui sono destinati.

Specifica il Consiglio nazionale del Notariato che rientrano in questa casistica:

-edifici marginali, ossia gli edifici che non comportano un consumo energetico in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e/o funzionali (ad esempio: portici, pompeiane, legnaie)

-edifici inagibili o comunque non utilizzabili in nessun modo e che, come tali, non comportino un consumo energetico (ad esempio fabbricati in disuso, dichiarati inagibili o comunque non utilizzati né utilizzabili, con impianti dimessi o addirittura senza impianti);

-manufatti non qualificabili come sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno, ad esempio una piscina, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.).

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