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Ravvedimento IMU e Tasi: nuova scadenza il 16 marzo 2015

La Legge di Stabilità, introducendo il ravvedimento medio, prevede la facoltà di pagare il saldo IMU e Tasi 2014 entro il 16 marzo 2015 con la sanzione ridotta al 3,33%.
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Ravvedimento IMU e Tasi 2015


IMU Tasi ravvedimentoIl saldo IMU e Tasi dovuto per il 2014 si potrà pagare entro il 16 marzo 2015, con una sanzione ridotta al 3,33% grazie al nuovo ravvedimento medio.

Una nuova chance per i contribuenti distratti che non hanno provveduto al pagamento del saldo IMU e Tasi lo scorso 16 dicembre 2014. La Legge di Stabilità 2015 (la Legge n. 190 del 2014) ha riscritto infatti le regole per il ravvedimento operoso, introducendo una nuova tipologia, il ravvedimento medio.


Ravvedimento operoso: le novità dal 1 gennaio 2015


A decorrere dal 1 gennaio 2015, cambia l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. L'istituto in oggetto prevede la facoltà per il contribuente di regolarizzare la sua posizione con il Fisco, quindi sanare omessi o insufficienti versamenti entro un certo arco temporale, pagando insieme all'importo totale dovuto invece che la sanzione piena pari al 30% dell'importo stesso, sanzioni ridotte in base ai giorni di ritardo, insieme agli interessi legali.

In particolare il legislatore con la nuova Legge di Stabilità 2015 ha previsto la possibilità di usufruire sempre dell'istituto del ravvedimento, anche quando la violazione sia già stata constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i diretti interessati abbiano avuto formale conoscenza (eccezion fatta in caso di notifica di un avviso di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni automatiche di controllo delle dichiarazioni emesse ai sensi degli articoli 36-bis, 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972).


Ravvedimento: il nuovo trattamento sanzionatorio


Vengono riformulate anche le sanzioni in caso di ravvedimento così come sono riportate di seguito:

- sanzione ridotta di 1/10, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dall'omissione (ravvedimento breve);

-sanzione ridotta di 1/9, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore (ravvedimento medio);

- sanzione ridotta di 1/8, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (ravvedimento lungo);

- sanzione ridotta di 1/7, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- sanzione ridotta di 1/6, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

- sanzione ridotta di 1/5, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (la violazione non deve consistere nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto e/o nell'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale).


Ravvedimento IMU e Tasi entro il 16 marzo 2015


ravvedimento IMU Tasi 2015Le nuove regole sul ravvedimento si applicano sempre ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, mentre ai tributi comunali, come IMU e Tasi, si applica solo il nuovo ravvedimento medio. Inoltre le nuove disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2015.

Tutto ciò si traduce nella possibilità per i contribuenti che sono stati chiamati al versamento del doppio saldo IMU e Tasi il 16 dicembre 2014 e non hanno rispettato questa scadenza, a regolarizzare la propria posizione, usufruendo del ravvedimento medio.

In sostanza pagando l'importo dovuto delle imposte entro 90 giorni dalla scadenza prevista per il saldo, quindi entro il 16 marzo 2015, insieme a una sanzione ridotta a 1/9 del 30% (la sanzione piena), ossia al 3,33%.


Ravvedimento IMU e Tasi 2015 con il modello F24


Il pagamento del saldo IMU e Tasi entro il 16 marzo 2015, deve avvenire sempre utilizzando il modello di pagamento F24, dove nella casella relativa andrà barrata la voce Ravv.

I codici tributo da indicare sono per la Tasi :

-3958 per l'abitazione principale e relative pertinenze;

-3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale;

-3960 per le aree fabbricabili;

-3961 per altri fabbricati.

I codici tributo per pagare l'IMU invece sono:

-3912 per l'abitazione principale e relative pertinenze;

-3914 per i terreni;

-3916 le aree fabbricabili;

-3918 per gli altri fabbricati.

Oltre alla casella Ravv, nel modello F24 vanno indicati questi codici, in particolare vanno esposti nella sezione IMU e altri tributi locali, mentre nello spazio codice ente/codice comune, va indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio si trova l'immobile.

riproduzione riservata
Ravvedimento IMU e TASI entro il 16 marzo 2015
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