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Canna fumaria, condizionatori e facciata dell'edificio condominiale

La tutela della facciata dell'efificio condominiale, le norme introdotte dalla riforma del condominio e la possibilità d'uso parte dei singoli condomini.
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FacciataLa legge n. 220/2012, la così detta riforma del condominio, di recente entrata in vigore, ha introdotto nell'art. 1117 c.c. (quello che elenca le parti comuni) un riferimento alla facciata dell'edificio.
Fino al 18 giugno (data di entrata in vigore della legge citata) la facciata, pur essendo considerata parte comune, non era menzionata dal codice civile.
Era stata la giurisprudenza (cfr. tra le varie, Trib. Salerno 16 dicembre 2008) a specificare che la così detta facciata (spesso corrispondente con i muri perimetrali dell'edificio) dovesse considerarsi parte comune.


Se, dunque, la più volte citata facciata era e a maggior ragione dopo l'entrata in vigore della riforma sarà da ritenersi parte comune, ossia proprietà di tutti i condomini, ne discende che la stessa sarà, altresì, soggetta alle regole d'uso previste per gli altri beni in condominio.
Con particolare riferimento all'uso individuale, quindi, riferimenti normativi sono quelli di cui all'art. 1102 c.c. ed al nuovo art. 1117-quater c.c. (Tutela delle destinazioni d'uso).
In sostanza, diritto d'uso per tutti ma con i seguenti limiti:
a) divieto di modificazione della destinazione d'uso;
b) divieto di alterazione del decoro architettonico;
c) divieto di lesione del pari diritto degli altri condomini (l'uso di uno non può sacrificare l'uso anche solo potenziale degli altri).
In questo contesto molto spesso ci viene domandato:
ho installato una caldaia e la relativa canna fumaria è stata appoggiata alla facciata, rischio qualcosa?
Stessa domanda per condizionatori, tende, ed in generale tutto ciò che s'inserisce sulla facciata dell'edificio.
Facciata condominialeSecondo il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi su una questione attinente proprio ad una canna fumaria, la facciata e il relativo decoro architettonico di un edificio costituiscono un modo di essere dell'immobile e così un elemento del modo di godimento da parte del suo possessore; di conseguenza la modifica della facciata, comportando una interferenza nel godimento medesimo, può integrare una indebita turbativa suscettibile di tutela possessoria.Inoltre l'appoggio di una canna fumaria (come, del resto, anche l'apertura di piccoli fori nella parete) al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e nonne alteri il decoro architettonico; fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile (Trib. Milano 8 febbraio 2013 n. 1941).

In buona sostanza apporre sulla facciata canne fumarie, unità esterne dei condizionatori, targhe, insegne, ecc., salvo che non sia espressamente vietato dal regolamento (contrattuale) non può essere considerato a priori un atto illecito.

riproduzione riservata
Canna fumaria, condizionatori e facciata dell'edificio condominiale
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Alert Commenti
  • Alessandro Innocente
    Alessandro Innocente
    Giovedì 21 Novembre 2013, alle ore 16:28
    Buongiorno, volevo chiedere se si può istallare una canna fumaria nel muro condominiale invece che nel tetto.
    Grazie.
    rispondi al commento
  • Maurizio
    Maurizio
    Martedì 25 Giugno 2013, alle ore 09:12
    Salve pinna da cagliari;il proprietario sottostante ha chiuso il cortile condominiale ad uso esclusivo, ha installato un barbecue esterno con relativa canna fumariache sale su tutta la facciata della casa, ha installato un cancello scorrevole quando già da tempo l'ufficio tecnico ne aveva dichiarato l'abbattimento in quanto abusivo.Ora mi chiedo che tutto rischia per legge il proprietario sottostante.grazie
    rispondi al commento
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