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Usufrutto in comunione: tutto quello che devi sapere

Come accade per il diritto di proprietà anche il diritto d'usufrutto può essere acquistato in comunione tra più persone. Quali differenze con l'usufrutto congiuntivo?
Pubblicato il

Usufrutto in comunione: di cosa si tratta


Anche l'usufrutto, come qualsiasi diritto reale, può essere costituito in comunione tra più persone. Cosa significa e quali sono gli effetti che ne derivano?

Usufrutto in comunione
Per meglio chiarire la questione occorre specificare che possono verificarsi diverse fattispecie:

  • l'usufrutto in comunione di quote;
  • l'usufrutto congiuntivo;

  • l'usufrutto successivo;

  • l'usufrutto in comunione legale dei beni tra coniugi.

Tutte situazioni caratterizzate da elementi differenti.

Partiamo facendo un breve cenno ai due istituti di base: l'usufrutto in generale e la comunione.


Che cos'è l'usufrutto


L'usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui.

Poiché l'usufrutto è un diritto su una cosa appartenente ad altri, presuppone una scissione di facoltà nell'ambito del diritto di proprietà.

Nel momento in cui il proprietario costituisce un diritto di usufrutto sul proprio immobile i suoi poteri vengono fortemente limitati.

Per consentire all'usufruttuario di esercitare il diritto a lui conferito il proprietario (che diviene nudo proprietario) vedrà ridotto il contenuto delle sue facoltà.

Si parla di compressione del diritto di proprietà, poiché essa riacquista automaticamente la propria pienezza nel momento in cui il diritto reale di godimento su cosa altrui viene meno (consolidazione).
A tal fine non vi è bisogno di alcun tipo di riappropriazione formale.

L'usufrutto coesiste con il diritto di proprietà ma lo priva della sua facoltà di godimento. Si tratta di un diritto tipico poiché previsto espressamente dalla legge che assicura al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa.

Grazie all'immediatezza il diritto reale consente al suo titolare la diretta soddisfazione dell'interesse attraverso il bene oggetto del diritto, senza la cooperazione altrui, come accade invece per i diritti di credito.

A seguito dell'assolutezza il titolare ha la possibilità di far valere il diritto nei confronti di tutti i soggetti (erga omnes) sui quali incombe il dovere di non impedire l'esercizio del diritto al suo titolare.


Modalità di costituzione dell'usufrutto


Il diritto di usufrutto si costituisce secondo le seguenti modalità:

  • per legge, come nel caso dei genitori sui beni dei figli minori;

  • per volontà delle parti interessate (contratto);

  • per usucapione (quando decorrono 20 anni di possesso continuato).


I requisiti del diritto di usufrutto


L'usufrutto è il diritto a godere di un bene, anche immobile, traendone ogni utilità.

L'usufruttuario può infatti far propri i frutti del bene, sia naturali che civili (ad esempio può concedere l'immobile in locazione e incassare i canoni derivanti dall'affitto).

L'unico limite previsto è il rispetto della natura e destinazione economica del bene che viene concesso in usufrutto.

Usufrutto congiuntivo
Quanto alla durata, esso è previsto per un tempo determinato o al massimo vita natural durante dell'usufruttuario. Dunque, tra le cause di estinzione dell'usufrutto, vi è la morte dell'usufruttuario.

Altra causa di estinzione dell'usufrutto, che abbiamo già citato, è il consolidamento della proprietà in favore del nudo proprietario.


Modalità di estinzione dell'usufrutto


L'usufrutto viene meno nei seguenti casi:

  • mancato uso prolungato per 20 anni che ne comporta la prescrizione;

  • riunione dell'usufrutto e della proprietà in capo al nudo proprietario (consolidazione);

  • morte dell'usufruttuario;

  • perimento del bene sul quale il diritto è costituito.


Vendita dell'immobile in caso di usufrutto


Il fatto che il diritto sia stato costituito sulla cosa e dunque sia strettamente collegato al bene fa sì che la sua circolazione sia del tutto ininfluente.

Per completare la descrizione delle caratteristiche dell'usufrutto occorre specificare che in caso di vendita dell'immobile sul quale è stato costituito, sia il diritto di abitazione che l'usufrutto, permarranno a prescindere dalla modifica della persona del nudo proprietario.

Non si può prescindere però dalle regole della trascrizione necessaria per opporre a terzi gli atti che abbiano a oggetto beni immobili.


L'istituto della comunione


Veniamo a questo punto al concetto di comunione.
Dopo aver descritto l'usufrutto possiamo affermare che esso può essere costituito dal proprietario del bene in comune a più persone, al pari di quanto succede per il diritto di proprietà.

In sostanza, l'usufruttuario può essere unico (un unico soggetto) oppure può essere titolare, solo pro quota, del diritto di usufrutto, in quanto esso viene riconosciuto a diversi usufruttuari. In tal caso parliamo di co-usufrutto.

La comunione è un istituto in base al quale la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone. Se l'usufrutto viene costituito in capo a più persone il diritto sullo stesso bene si divide per quote ideali.

Tali quote si presumono uguali ma possono prevedersi percentuali diverse previo specifico accordo.

Comunione e usufrutto
Le quote ideali servono a stabilire come ogni partecipante concorra nei vantaggi e negli oneri/spese connessi al bene comune. Da un punto di vista materiale, la cosa su cui si ha l'usufrutto appartiene per intero a ognuno dei partecipanti.

La determinazione delle quote, in caso di usufrutto, viene stabilita nell'atto costitutivo (contratto, ecc). Ciascun usufruttuario potrà disporre del bene compatibilmente con l'uso che gli altri ne debbano fare in base al proprio diritto.

La figura del co-usufrutto è del tutto analoga a quella della comproprietà e pertanto è disciplinata dalle regole sulla comunione che disciplinano entrambe le fattispecie.


L'usufrutto congiuntivo: che cos'è


L'usufrutto congiuntivo rappresenta una deroga al normale meccanismo dell'estinzione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario e della conseguente consolidazione della proprietà con recupero della sua pienezza.

In caso di usufrutto congiuntivo con la morte di uno dei titolari la quota di usufrutto del de cuius non si consolida nella nuda proprietà.

Il decesso infatti fa accrescere ed espandere il diritto di usufrutto dell'altro contitolare rimasto in vita, le cui facoltà dunque, limitate solo temporaneamente dalla presenza dell'altro usufruttuario, possono essere pienamente e liberamente esercitabili.

Per fare un esempio, è il caso classico dei genitori usufruttuari del bene intestato al figlio. In caso di decesso di uno dei due, l'altro titolare del diritto di usufrutto, non è più tale per quota ma per l'intero. Il diritto si estende, cioè, all'intero immobile.

Attenzione: è importante sottolineare che questo sistema di accrescimento reciproco dell'usufrutto deve essere indicato espressamente nel titolo costitutivo del diritto reale.


Usufrutto successivo


Citiamo ancora, per completezza di informazione, l'usufrutto successivo che si verifica quando il soggetto costituente attribuisce il diritto di usufrutto a una persona e successivamente, alla morte della stessa, esso passa ad altra persona.


L'usufrutto in comunione legale dei beni


Un ultimo sguardo dobbiamo rivolgerlo al caso dei coniugi che abbiano acquistato insieme, durante lo svolgimento della loro vita matrimoniale, il diritto di l'usufrutto su un bene.

Il diritto reale, in questo caso, ricade nella comunione dei beni e il suo esercizio segue pertanto le regole proprie del regime di comunione dei beni descritto nel codice civile, in ordine alla gestione e amministrazione di quei beni e diritti che in essa ricadono.

Cosa succede in caso di scioglimento del matrimonio per qualsivoglia motivo e conseguente estinzione della comunione legale dei beni?

Al momento della cessazione del regime di comunione legale dei beni (ad esempio per la morte di uno dei coniugi (titolare dell'usufrutto) si può affermare che, qualora il venir meno di tale modalità di amministrazione avvenga per effetto del decesso di uno dei coniugi, la quota di usufrutto spettante a quest'ultimo si estingue con conseguente consolidazione della nuda proprietà. In caso di cessazione per altre ragioni i beni e i diritti entreranno a far parte di una normale comunione pro quota.

La morte però di uno dei due coniugi non necessariamente determina la consolidazione della nuda proprietà. Anche il caso dei coniugi può prevedere un'eccezione.

Il titolo costitutivo dell'usufrutto può infatti prevedere, in modo espresso, l'accrescimento del diritto in favore del coniuge più longevo, rientrando tale fattispecie in un caso di usufrutto congiuntivo.

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Usufrutto in comunione: cosa bisogna sapere?
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