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Un parcheggio condominiale è composto da dieci posti auto.
I condomini sono undici ma qualcuno non ha la macchina; si pone la necessità di disciplinare l'utilizzazione di quella parte comune per evitare contrasti.
Siamo nell'ambito di una materia di competenza dell'assemblea che in effetti delibera:
Qualche condomino non ha la macchina?
Nessun problema: quand'è il suo turno quel posto deve comunque restare a sua disposizione, anche a rischio che resti vuoto.
Ciò perché dev'essere salvaguardato il principio del pari uso della cosa comune pure solo a livello potenziale, di cui parla l'art. 1102, primo comma, C.C.
Uno di condomini non ci sta e impugna quella decisione assembleare: a suo modo di vedere essa piuttosto che consentire il pari uso, questa delibera lo comprime proprio in considerazione del fatto che alcuni condomini non hanno un'autovettura.
Come dire: la decisione dell'assemblea non osserva ma viola l'art. 1102 c.c. Il fatto appena raccontato è realmente accaduto.
La tesi dell'impugnante è stata respinta tanto in primo quanto in secondo grado.
Da qui il ricorso per Cassazione e la pronuncia di una sentenza , la n. 12485 dello scorso 19 luglio, che conferma le decisioni dei giudici di merito. Insomma l'assemblea ha deciso nel migliore dei modi.
Perché?
La spiegazione la lasciamo agli ermellini.
La delibera assembleare che, in considerazione dell'insufficienza dei posti auto in rapporto al numero dei condomini, ha previsto l'uso turnario e stabilito l'impossibilità, per i singoli condomini, di occupare gli spazi ad essi non assegnati anche se i condomini aventi diritto non occupino in quel momento l'area parcheggio loro riservata, non si pone in contrasto con l'art. 1102 c.c., ma costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea.Infatti, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento.
(Cass. 3-12-2010 n. 24647; Cass. 4-12-1991 n. 13036).
Pertanto, l'assemblea, alla quale spetta il potere di disciplinare i beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione (Cass. 11-1-2012 n. 144; Cass. 22-3-2007 n. 6915), ben può stabilire, con deliberazione a maggioranza, il godimento turnario della cosa comune, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, non sia possibile l'uso simultaneo da parte di tutti i condomini, a causa del numero insufficiente dei posti auto condominiali (Cass. 19 luglio 2012, n. 12485).
Per dirla con una battuta; il condomino che non ha la macchina non può essere per ciò colo privato del diritto di usare il parcheggio: potrebbe comprarne una e nel frattempo nessuno gli deve tenere il posto!
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